Glossario
Visita medica preventiva
Visita medica preventiva: quando va fatta secondo l'art. 41 D.Lgs. 81/08, differenze con preassuntiva e cambio mansione, esiti e rischi per l'azienda.
La visita medica preventiva è l’accertamento con cui il medico competente verifica, prima che il lavoratore sia adibito a una mansione con sorveglianza sanitaria obbligatoria, che non ci siano controindicazioni al lavoro cui è destinato. È prevista dall’art. 41, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 e si conclude con un giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Il momento giusto: prima dell’adibizione
La parola chiave è «prima». La visita preventiva non è legata all’assunzione in sé, ma all’assegnazione di una mansione per la quale la valutazione dei rischi prevede la sorveglianza sanitaria. Ne derivano due regole pratiche:
- senza mansioni a sorveglianza, nessuna visita preventiva: un impiegato che usa il videoterminale meno di venti ore settimanali e non ha altri rischi tabellati non va visitato;
- con mansioni a sorveglianza, la visita precede il primo giorno nel reparto, non lo segue di settimane.
L’art. 41, comma 3, vieta di usare le visite per accertare lo stato di gravidanza e negli altri casi esclusi dalla normativa vigente. La visita, gli esami e gli accertamenti mirati al rischio sono a cura e a spese del datore di lavoro (comma 4).
Preventiva, preassuntiva, cambio mansione: le differenze
Il comma 2 dell’art. 41 elenca tipi di visita diversi, spesso confusi nei preventivi e negli scadenzari.
| Tipo di visita | Riferimento | Quando si fa | Chi è il lavoratore |
|---|---|---|---|
| Preventiva | art. 41, c. 2, lett. a) | prima dell’adibizione alla mansione | già assunto, non ancora in mansione |
| Preventiva in fase preassuntiva | art. 41, c. 2, lett. e-bis) | prima della costituzione del rapporto, su scelta del datore | candidato |
| Cambio mansione | art. 41, c. 2, lett. d) | prima di passare a una mansione con rischi diversi | già in forza |
| Periodica | art. 41, c. 2, lett. b) | a intervalli fissati dal protocollo | già idoneo e in mansione |
La preassuntiva è una visita preventiva anticipata: stessa finalità, momento diverso. I limiti agli accertamenti e la gestione dei dati del candidato sono trattati nella guida sulla visita medica preassuntiva. La visita per cambio mansione segue la stessa logica della preventiva, ma riguarda chi lavora già in azienda: un magazziniere che passa al reparto verniciatura va rivalutato per l’esposizione ad agenti chimici prima del trasferimento.
Esito e documenti
Al termine il medico esprime per iscritto uno dei giudizi di idoneità previsti dai commi 6 e 6-bis e ne consegna copia al lavoratore e al datore di lavoro. Le informazioni cliniche restano nella cartella sanitaria e di rischio, aperta proprio con la visita preventiva e custodita dal medico; il datore di lavoro riceve solo il giudizio.
Esempio: un’officina assume un saldatore. Il protocollo prevede, per quella mansione, visita con spirometria e audiometria per fumi e rumore. L’azienda prenota la visita per il giorno successivo alla firma del contratto, usa i primi giorni per la formazione e lo assegna al banco di saldatura solo dopo aver ricevuto il giudizio di idoneità, che archivia insieme alla scadenza della prima periodica nel registro delle visite mediche.
Adibire il lavoratore alla mansione senza visita espone il datore di lavoro e il dirigente alle sanzioni penali dell’art. 55, perché l’art. 18, comma 1, lettera g) li obbliga a inviare i lavoratori alla visita entro le scadenze previste. Il testo coordinato è consultabile su Normattiva.
Domande frequenti
Il lavoratore può iniziare a lavorare in attesa della visita preventiva?
Non nella mansione a rischio per cui la visita è prevista. La preventiva serve proprio a verificare l'idoneità prima dell'adibizione: il lavoratore può essere impiegato nel frattempo solo in attività che non richiedono sorveglianza sanitaria, come la formazione d'ingresso. Conviene quindi prenotare la visita al momento della proposta di assunzione, così da non bloccare l'inserimento in reparto.
La visita preventiva va ripetuta se il lavoratore cambia sede ma non mansione?
Di regola no, perché il giudizio riguarda la mansione specifica e i rischi a cui espone. Se però nella nuova sede la stessa mansione comporta rischi diversi, per esempio un'esposizione a rumore o ad agenti chimici prima assente, il medico competente valuta se serva una visita. Il criterio è sempre il profilo di rischio, non il luogo o il contratto.
Chi paga la visita preventiva e quanto tempo dura?
Il costo è interamente a carico del datore di lavoro, come previsto dall'art. 41, comma 4: nessuna parte della spesa può essere addebitata al lavoratore. La durata dipende dal protocollo sanitario: un controllo con anamnesi ed esame obiettivo richiede poco tempo, mentre accertamenti come audiometria, spirometria o esami di laboratorio possono richiedere più appuntamenti prima del giudizio finale.