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Glossario

Videoterminale (VDT)

Il videoterminale (VDT) è, secondo l'art. 173 del D.Lgs. 81/2008, uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal procedimento di visualizzazione: attorno a esso ruotano gli obblighi del Titolo VII.

Il videoterminale (VDT) è, secondo la definizione dell’art. 173 del D.Lgs. 81/2008, uno schermo alfanumerico o grafico, a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato. È l’attrezzatura attorno a cui ruota l’intera disciplina del Titolo VII, dedicato al lavoro con attrezzature munite di videoterminali.

Una definizione volutamente ampia

La formula è tecnologicamente neutra: nata pensando ai monitor a tubo catodico, copre senza problemi gli schermi LCD, i monitor dei portatili e ogni display successivo. Non conta quindi la tecnologia, ma la funzione di visualizzazione. La nozione va però letta insieme all’art. 172, che delimita il campo di applicazione ed esclude alcune attrezzature, come i sistemi portatili non usati in modo prolungato in una postazione fissa, le calcolatrici, i registratori di cassa e simili.

VDT, posto di lavoro e videoterminalista

Sono tre concetti da non confondere. Il VDT è solo lo schermo; il posto di lavoro è l’insieme più ampio che comprende, oltre al VDT, la tastiera, il mouse, il software, le apparecchiature connesse, la sedia, il piano e l’ambiente immediatamente circostante; il videoterminalista è invece il lavoratore che usa il VDT in modo sistematico o abituale per almeno venti ore settimanali. Questa distinzione è decisiva: le tutele del Titolo VII (pause, sorveglianza sanitaria, formazione) scattano in capo al lavoratore che supera la soglia, non per il semplice fatto che in azienda esistano dei monitor.

Quando entra in gioco e come si applica

In un ufficio amministrativo il VDT è lo strumento di lavoro quotidiano: la postazione va progettata secondo i requisiti minimi dell’Allegato XXXIV, che riguardano schermo, tastiera, sedile, piano, spazio e illuminazione, in un’ottica di ergonomia complessiva. L’obiettivo è prevenire affaticamento visivo, disturbi muscolo-scheletrici e stress legati all’uso prolungato dello schermo.

Anche chi usa il VDT sotto le venti ore, o in modo occasionale, non è privo di tutela: restano applicabili gli obblighi generali di valutazione dei rischi e le misure ergonomiche di base. Per l’analisi completa dei fattori di rischio e delle misure di prevenzione, vedi la scheda del rischio lavoro al videoterminale. L’entità e le modalità delle pause, della sorveglianza sanitaria e della formazione sono fissate dagli articoli del Titolo VII, a cui si rinvia per il dettaglio operativo.