Glossario
Valore limite biologico
Il valore limite biologico (VLB) è la concentrazione massima di un agente chimico, di un suo metabolita o di un indicatore di effetto nel mezzo biologico del lavoratore: definito dall'art. 222 del D.Lgs. 81/2008, si verifica con il monitoraggio biologico.
Il valore limite biologico (VLB) è, secondo l’art. 222 del D.Lgs. 81/2008, il limite della concentrazione di un agente chimico pericoloso, di un suo metabolita o di un indicatore di effetto nel mezzo biologico appropriato del lavoratore. A differenza del valore limite di esposizione, che misura la quantità di sostanza presente nell’aria, il VLB fotografa la dose che l’organismo ha effettivamente assorbito, qualunque sia la via di ingresso (respiratoria, cutanea o digestiva).
Come si misura: il monitoraggio biologico
Il VLB si verifica con il monitoraggio biologico, cioè l’analisi periodica di campioni biologici del lavoratore — tipicamente sangue o urina — alla ricerca dell’agente o di un suo indicatore. Il caso classico nel Testo Unico è il piombo: per l’esposizione al piombo e ai suoi composti l’Allegato XXXIX fissa un valore limite biologico obbligatorio, espresso come piombemia (concentrazione di piombo nel sangue), accanto al relativo valore limite di esposizione professionale. Gli indicatori, i mezzi biologici e le soglie puntuali sono raccolti nell’Allegato XXXIX e vanno sempre consultati nella versione aggiornata della fonte.
A cosa serve nella valutazione del rischio
Mentre il valore limite di esposizione controlla l’ambiente di lavoro, il VLB controlla la persona: completa la valutazione del rischio chimico perché tiene conto dell’assorbimento complessivo e delle differenze individuali, comprese le vie di ingresso diverse da quella respiratoria. Il superamento del valore limite biologico impone al datore di lavoro di riesaminare senza ritardo la valutazione dei rischi e di rafforzare le misure di prevenzione e protezione, con priorità per quelle tecniche e collettive rispetto ai DPI.
Chi lo gestisce: il medico competente
L’impiego del monitoraggio biologico rientra nella sorveglianza sanitaria degli esposti ad agenti chimici pericolosi. È il medico competente a stabilire gli accertamenti, a interpretarne i risultati considerando la variabilità individuale e a formulare il giudizio di idoneità. I valori individuali sono dati sanitari riservati, trattati nel rispetto del segreto professionale: al datore di lavoro e al servizio di prevenzione vengono comunicati solo in forma anonima e collettiva. Per gli adempimenti e le relative sanzioni si rinvia agli articoli del Titolo IX, Capo I del D.Lgs. 81/2008.