Glossario
Agente chimico
L'agente chimico è qualsiasi elemento o composto, da solo o in miscela, presente allo stato naturale o prodotto, utilizzato o smaltito in azienda: definito all'art. 222 del D.Lgs. 81/2008, è il fulcro della valutazione del rischio chimico del Titolo IX.
L’agente chimico è definito dall’art. 222 del D.Lgs. 81/2008 come tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o meno e siano immessi o meno sul mercato.
Agente chimico e agente chimico pericoloso
La definizione è volutamente ampia: quasi tutto ciò che si maneggia in azienda è un agente chimico. Diventa pericoloso quando è classificato tale secondo il Regolamento CLP oppure quando, pur non classificato, comporta un rischio per la salute o la sicurezza per sue proprietà fisico-chimiche o tossicologiche. Rientrano qui anche polveri, fumi e nebbie prodotti dalla lavorazione.
Dove leggere le informazioni
Il primo strumento è la scheda di dati di sicurezza, che il fornitore deve consegnare per le sostanze e miscele pericolose: indica pericoli, precauzioni e valori limite. In una carrozzeria, ad esempio, solventi, vernici e indurenti sono tutti agenti chimici da inventariare.
L’obbligo di valutazione
L’art. 223 impone di valutare i rischi tenendo conto di quantità, modalità d’uso, valori limite ed esiti della sorveglianza sanitaria, nell’ambito del Titolo IX. Per il metodo pratico vedi la valutazione del rischio chimico.