Glossario
Tessera di riconoscimento
Tessera di riconoscimento negli appalti: chi deve averla, dati obbligatori (D.Lgs. 81/2008 e L. 136/2010), badge di cantiere del DL 159/2025, sanzioni.
La tessera di riconoscimento è il documento con fotografia che identifica ogni lavoratore impegnato in attività svolte in regime di appalto o subappalto. È prevista dall’art. 18, comma 1, lett. u) e dall’art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/2008, integrati dall’art. 5 della L. 136/2010, e deve essere esposta per tutto il tempo di presenza sul luogo di lavoro.
A chi spetta l’obbligo
L’obbligo non riguarda solo il datore di lavoro: il Testo Unico lo distribuisce su più soggetti, ognuno con un compito diverso. La tabella riassume chi deve fare cosa.
| Soggetto | Obbligo | Norma |
|---|---|---|
| Datore di lavoro dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice | Munire ogni lavoratore della tessera | Art. 18, c. 1, lett. u); art. 26, c. 8 |
| Lavoratore dipendente | Esporre la tessera in modo visibile | Art. 20, c. 3 |
| Lavoratore autonomo | Munirsi della tessera per proprio conto ed esporla | Art. 20, c. 3; art. 21, c. 1, lett. c) |
| Committente | Nessun obbligo di rilascio; il controllo degli accessi rientra nella cooperazione e nel coordinamento | Art. 26, cc. 2-3 |
Il presupposto è l’appalto o subappalto, non il settore. La tessera serve quindi anche ai manutentori esterni in uno stabilimento, agli addetti di una ditta di pulizie in un ufficio, al personale di un’impresa di logistica che opera nel magazzino del cliente. Il cantiere edile è solo il caso più controllato.
I dati da riportare
Il contenuto minimo deriva dalla somma del Testo Unico e della L. 136/2010. Per il lavoratore dipendente la tessera deve contenere:
- fotografia del lavoratore;
- generalità (nome, cognome, data di nascita);
- indicazione del datore di lavoro;
- data di assunzione;
- in caso di subappalto, gli estremi della relativa autorizzazione.
Per il lavoratore autonomo al posto del datore di lavoro va indicato il committente. Nulla vieta di aggiungere qualifica, mansione o un codice identificativo interno, purché i dati obbligatori restino leggibili.
Il badge di cantiere del DL 159/2025
Il DL 31 ottobre 2025, n. 159, convertito dalla L. 29 dicembre 2025, n. 198, ha previsto per le imprese dei settori individuati una tessera di riconoscimento dotata di codice univoco anticontraffazione, fornita gratuitamente ai lavoratori anche in formato digitale e interoperabile con la piattaforma SIISL, come riepilogato dal Ministero del Lavoro. Il primo ambito sono i cantieri edili in appalto e subappalto; la piena operatività dipende dal decreto attuativo. Il badge non elimina la tessera tradizionale: ne rafforza la verificabilità.
Sanzioni e controlli
Le violazioni sono punite con sanzioni amministrative, distinte per soggetto:
- datore di lavoro che non fornisce la tessera: art. 55, c. 5, lett. i), con importo calcolato per ciascun lavoratore;
- lavoratore che non la espone: art. 59, c. 1, lett. b);
- lavoratore autonomo che non se ne munisce o non la espone: art. 60.
Gli importi sono soggetti alla rivalutazione periodica prevista dall’art. 306, c. 4-bis: vanno letti nel testo vigente aggiornato. Trattandosi di illeciti amministrativi, non si applica la prescrizione del D.Lgs. 758/1994.
Esempio: un’impresa edile affida in subappalto la posa dei serramenti a una ditta con tre dipendenti e a un artigiano autonomo. In cantiere devono comparire quattro tessere: tre con datore di lavoro, data di assunzione e autorizzazione al subappalto, una con l’indicazione del committente. Il controllo all’ingresso rientra nel coordinamento tra più imprese e nella gestione del DUVRI o dei piani di cantiere; per l’edilizia va letto insieme agli obblighi della patente a crediti.
Domande frequenti
La tessera di riconoscimento serve anche fuori dai cantieri edili?
Sì. Il presupposto previsto dal Testo Unico è lo svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, non il cantiere. Ne sono interessati, per esempio, gli addetti di un'impresa di pulizie che lavora in un ufficio del committente, i manutentori esterni di uno stabilimento o il personale di una ditta di facchinaggio, anche per interventi di poche ore.
Il badge di cantiere previsto dal DL 159/2025 sostituisce la tessera?
No. Il badge con codice univoco anticontraffazione è un'evoluzione della tessera esistente, che resta obbligatoria con i contenuti previsti dal Testo Unico e dalla L. 136/2010. Per i cantieri l'obbligo del badge diventa pienamente operativo con il decreto attuativo; fino ad allora l'impresa deve comunque fornire la tessera tradizionale completa di tutti i dati.
Il lavoratore autonomo deve farsi la tessera da solo?
Sì. Gli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 81/2008 prevedono che il lavoratore autonomo che opera nello stesso luogo di lavoro in regime di appalto o subappalto si munisca della tessera per proprio conto e la esponga. Oltre a fotografia e generalità, deve indicare il committente per cui sta lavorando, secondo l'integrazione introdotta dalla L. 136/2010.