Salta al contenuto
TUS

Glossario

Patente a crediti

Patente a crediti: titolo digitale dell'art. 27 D.Lgs. 81/2008 per lavorare nei cantieri. Chi deve averla, 30 crediti iniziali, soglia 15, esonero SOA.

La patente a crediti è il titolo abilitante, rilasciato in formato digitale dall’Ispettorato nazionale del lavoro, che imprese e lavoratori autonomi devono possedere per operare nei cantieri temporanei o mobili. È prevista dall’art. 27 del D.Lgs. 81/2008, riscritto dal DL 19/2024 (conv. L. 56/2024), ed è attuata dal DM 18 settembre 2024, n. 132. L’obbligo è operativo dal 1° ottobre 2024.

Cosa dice la norma

L’art. 27 lega l’accesso al cantiere a un punteggio: la patente nasce con 30 crediti e consente di lavorare finché il saldo resta pari o superiore a 15 crediti. Il punteggio può crescere fino a un massimo di 100 crediti grazie a storicità dell’impresa, assenza di provvedimenti, investimenti e certificazioni in materia di sicurezza; si riduce invece con le decurtazioni previste dall’allegato della norma, collegate a violazioni accertate in via definitiva e a infortuni gravi.

Il rilascio avviene su domanda telematica, autocertificando i requisiti: iscrizione alla camera di commercio, adempimento degli obblighi formativi, DVR nei casi previsti, DURC e DURF in corso di validità, designazione dell’RSPP dove obbligatoria. Il regolamento attuativo è descritto nella scheda sul DM 132/2024.

Chi deve averla e chi no

Il criterio è l’attività svolta fisicamente in un cantiere temporaneo o mobile, non la categoria dell’impresa.

SoggettoPatente richiesta?
Impresa edile affidataria o esecutrice, anche subappaltatriceSì
Impiantista, serramentista, cartongessista che lavora in cantiereSì
Lavoratore autonomo che opera in cantiereSì
Fornitore che si limita a consegnare materialiNo (mera fornitura)
Progettista, direttore dei lavori, coordinatoreNo (prestazione intellettuale)
Impresa con attestazione SOA in classifica III o superioreNo (esonero)

Esempio: un’impresa di tinteggiatura con due dipendenti chiamata in subappalto per le finiture di un condominio deve possedere la patente, anche se il cantiere è piccolo; il geometra che redige il PSC per lo stesso cantiere no.

Obblighi e sanzioni

Il controllo spetta in primo luogo al committente o al responsabile dei lavori, che verifica il possesso della patente insieme agli altri documenti dell’idoneità tecnico professionale. La patente non sostituisce quella verifica: si aggiunge.

Le conseguenze principali previste dall’art. 27:

  1. Lavorare senza patente o sotto i 15 crediti: sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori, comunque non inferiore a 6.000 euro, ed esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per sei mesi.
  2. Dichiarazioni non veritiere nella domanda: revoca della patente, con possibilità di presentare una nuova richiesta solo dopo dodici mesi.
  3. Infortunio mortale o con inabilità permanente imputabile almeno a colpa grave di datore di lavoro, dirigente o preposto: l’Ispettorato può sospendere la patente in via cautelare fino a dodici mesi.

Errori frequenti

  • Considerarla un obbligo solo per l’edilizia in senso stretto, dimenticando impiantisti e autonomi.
  • Fermarsi all’esistenza della SOA senza controllarne la classifica.
  • Non monitorare il saldo dei crediti: scoprire in cantiere di essere sotto soglia significa fermare la propria attività.
  • Autocertificare requisiti non più attuali, come una formazione scaduta: la base della patente viene meno.

Per la gestione operativa, dalla domanda al monitoraggio del punteggio, è disponibile la guida sulla patente a crediti nei cantieri. Il testo vigente dell’art. 27 è consultabile su Normattiva.

Domande frequenti

  • Un idraulico o un elettricista che lavora da solo in un cantiere deve avere la patente a crediti?

    Sì. L'obbligo dell'art. 27 riguarda anche i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili, non solo le imprese edili. Conta l'attività svolta in cantiere, non il codice ATECO: un impiantista che installa, ripara o posa materiali rientra nell'obbligo, mentre chi consegna soltanto la merce effettua una mera fornitura ed è escluso.

  • La patente a crediti serve anche per i lavori in casa commissionati da un privato?

    Sì, se i lavori configurano un cantiere temporaneo o mobile ai sensi dell'art. 89, come una ristrutturazione o il rifacimento di un tetto. La natura privata del committente non esonera l'impresa né l'autonomo. Il committente deve anzi verificarne il possesso tra i documenti dell'idoneità tecnico professionale, come per qualsiasi altro cantiere.

  • Un'impresa con attestazione SOA in classifica I o II è esonerata?

    No. L'esonero vale solo per le imprese in possesso di attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III. Con classifiche inferiori la patente va richiesta come per qualsiasi altra impresa. È uno degli errori più comuni nella verifica dei subappaltatori: conviene controllare sul certificato SOA la classifica posseduta, non solo l'esistenza dell'attestazione.