Glossario
Subappalto
Subappalto: definizione dell'art. 1656 c.c., confine con fornitura e nolo, obblighi dell'art. 26 e del Titolo IV lungo la catena e un esempio pratico.
Il subappalto è il contratto con cui l’appaltatore affida a un’altra impresa l’esecuzione di una parte dei lavori o dei servizi che ha assunto verso il committente. Nel diritto privato è regolato dall’art. 1656 del codice civile: l’appaltatore non può subappaltare senza l’autorizzazione del committente. Per la sicurezza contano l’art. 26 e il Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.
Il subappalto non trasferisce le responsabilità, le moltiplica. Chi subappalta resta obbligato verso il committente. Il subappaltatore diventa a sua volta datore di lavoro, con propri obblighi, nel luogo di lavoro di un altro.
Dove passa il confine con fornitura e nolo
Molti contratti in cantiere o in azienda vengono chiamati in modo improprio. Per la sicurezza conta cosa fa davvero l’impresa che entra, non il nome del contratto.
| Rapporto | Cosa accade sul posto | Conseguenza per la sicurezza |
|---|---|---|
| Subappalto | Il terzo esegue una parte dell’opera con proprio personale e mezzi | Impresa esecutrice: verifica dell’idoneità, coordinamento e, in cantiere, POS proprio |
| Mera fornitura di materiali | Consegna e scarico, senza lavorazioni | Niente POS (art. 96, comma 1-bis); restano gli obblighi di informazione e coordinamento dell’art. 26 |
| Fornitura con posa in opera | Consegna e montaggio | La posa è una lavorazione: chi installa è un’impresa esecutrice |
| Nolo a freddo | Solo l’attrezzatura, senza operatore | Il noleggiatore attesta il buono stato del mezzo e acquisisce i nomi dei lavoratori formati che lo useranno (art. 72) |
| Nolo a caldo | Attrezzatura con operatore del noleggiatore | L’operatore lavora in cantiere: va gestito come un’impresa che esegue lavori |
Gli obblighi lungo la catena
Ogni livello ha compiti propri, che non si cancellano a vicenda.
- Committente: verifica l’idoneità tecnico professionale di chi riceve l’incarico, informa sui rischi dell’ambiente e promuove il coordinamento (art. 26, commi 1-3). Nei cantieri la verifica riguarda imprese affidatarie, esecutrici e lavoratori autonomi (art. 90, comma 9).
- Appaltatore che subappalta: nei cantieri è l’impresa affidataria. L’art. 97 le chiede di verificare l’idoneità dei subappaltatori secondo l’Allegato XVII, di coordinare le lavorazioni e di controllare che i POS delle imprese esecutrici siano coerenti con il proprio prima di passarli al coordinatore.
- Subappaltatore: redige il proprio POS, forma i suoi lavoratori, fornisce la tessera di riconoscimento (art. 26, comma 8) e comunica il nome del preposto (comma 8-bis). Se lavora in cantiere deve avere la patente a crediti dell’art. 27.
- Tutti i contratti della catena: devono indicare i costi della sicurezza per i rischi da interferenza. Se mancano, la clausola è nulla (art. 26, comma 5).
Esiste anche una garanzia economica per il lavoratore. Il comma 4 dell’art. 26 rende l’imprenditore committente responsabile in solido con appaltatore e subappaltatori per i danni che l’INAIL non indennizza.
Esempio: una catena a tre livelli
Esempio: un condominio affida il rifacimento della facciata a un’impresa edile. L’impresa subappalta il ponteggio a un montatore e la tinteggiatura a un artigiano senza dipendenti.
L’impresa edile è affidataria. Verifica i documenti del montatore e dell’artigiano, raccoglie il POS del montatore e ne controlla la coerenza con il proprio, poi lo trasmette al coordinatore. L’artigiano, come lavoratore autonomo, non redige il POS ma deve rispettare il PSC e gli obblighi dell’art. 21. Se il montatore affida a sua volta una parte del lavoro a un’altra impresa, l’affidataria deve saperlo prima che la nuova impresa entri in cantiere. La procedura completa, con la checklist di ingresso, è nella guida al subappalto in cantiere.
Errori che emergono in ispezione
Gli errori più comuni sono tre. Il primo è il subappalto «di fatto» non dichiarato: una ditta che il committente non conosce e che nessuno ha verificato. Il secondo è un POS copiato da un altro cantiere, senza le lavorazioni reali. Il terzo è un contratto senza costi della sicurezza o senza il nome del preposto.
Il testo vigente degli articoli citati è nel testo coordinato del D.Lgs. 81/2008 pubblicato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Domande frequenti
Serve l'autorizzazione del committente per subappaltare?
Nel diritto privato sì: l'art. 1656 del codice civile vieta all'appaltatore di subappaltare senza l'autorizzazione del committente. Conviene quindi prevederla nel contratto e documentarla per iscritto. Negli appalti pubblici il subappalto è regolato dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e richiede l'autorizzazione della stazione appaltante. Senza autorizzazione restano comunque in piedi tutti gli obblighi di sicurezza.
Il subappaltatore deve dare la tessera di riconoscimento ai suoi lavoratori?
Sì. L'art. 26, comma 8, del D.Lgs. 81/2008 prevede che il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici abbia una tessera con fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro. Lo stesso vale per i lavoratori autonomi. Il committente e l'impresa affidataria devono controllare che chi entra la porti in modo visibile.
Chi indica il preposto quando c'è un subappalto?
Dopo la L. 215/2021 l'art. 26, comma 8-bis, prevede che nei contratti di appalto e di subappalto il datore di lavoro appaltatore o subappaltatore comunichi espressamente al committente chi svolge la funzione di preposto. In pratica ogni livello della catena deve avere un preposto con nome e cognome, presente dove lavorano i suoi uomini.