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Glossario

Subappalto

Il subappalto è il contratto con cui l'appaltatore affida a un terzo l'esecuzione di parte delle opere o dei servizi assunti: sul piano della sicurezza attiva gli obblighi di verifica dell'idoneità e di cooperazione dell'art. 26 e del Titolo IV.

Il subappalto è il contratto con cui l’appaltatore (o affidatario) affida a un’altra impresa l’esecuzione di una parte delle opere o dei servizi che ha assunto verso il committente. È una fattispecie di appalto derivato: chi subappalta resta responsabile verso il committente, mentre il subappaltatore diventa impresa esecutrice delle lavorazioni ricevute.

Rilievo per la sicurezza

Il ricorso al subappalto non riduce gli obblighi di sicurezza: li moltiplica lungo la catena. Nei lavori in appalto o d’opera all’interno dell’azienda l’art. 26 impone al committente di verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa, fornire le informazioni sui rischi e cooperare al coordinamento tramite il DUVRI quando vi sono interferenze.

Nei cantieri

In cantiere il subappaltatore è impresa esecutrice ai sensi dell’art. 89 e opera sotto il coordinamento dell’impresa affidataria, con proprio POS e nel rispetto del PSC. Per i cantieri edili si aggiunge la verifica della patente a crediti di ciascuna impresa presente.

Esempio: l’impresa che vince la ristrutturazione e subappalta i massetti resta affidataria e deve verificare requisiti e documenti del subappaltatore. Per la disciplina di riferimento si rinvia all’art. 26.

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