Glossario
Impresa esecutrice
Impresa esecutrice: definizione dell'art. 89 lett. i-bis), differenze con affidataria e lavoratore autonomo, obblighi dell'art. 96 e POS prima dei lavori.
L’impresa esecutrice è, secondo l’art. 89, comma 1, lett. i-bis) del D.Lgs. 81/2008, l’impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali. È il soggetto che lavora fisicamente nel cantiere temporaneo o mobile, con i propri lavoratori, mezzi e attrezzature, e ne risponde secondo l’art. 96.
Esecutrice, affidataria, lavoratore autonomo
Nel Titolo IV lo stesso cantiere ospita figure con obblighi diversi. La qualifica dipende da ciò che l’impresa fa in concreto, non dal nome del contratto.
| Figura | Cosa la caratterizza | Documento chiave | Riferimento |
|---|---|---|---|
| Impresa affidataria | Titolare del contratto con il committente | Verifica dei POS delle imprese di cui si avvale | Art. 89 lett. i), art. 97 |
| Impresa esecutrice | Esegue con propri lavoratori e mezzi | POS | Art. 89 lett. i-bis), art. 96 |
| Lavoratore autonomo | Persona fisica senza vincolo di subordinazione | Nessun POS, obblighi propri | Art. 89 lett. d), art. 94 |
Un’impresa può essere al tempo stesso affidataria ed esecutrice quando realizza direttamente i lavori; il subappaltatore che entra per una sola fase è esecutrice ma non affidataria. Il confronto completo con l’altra figura è nella voce impresa affidataria.
Gli obblighi dell’art. 96
L’art. 96 elenca gli obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese esecutrici (e affidatarie). In sintesi l’impresa deve:
- adottare le misure conformi alle prescrizioni dell’Allegato XIII sulla logistica di cantiere;
- curare accesso e recinzione del cantiere, disposizione e accatastamento dei materiali, protezione dei lavoratori dalle influenze atmosferiche;
- gestire la rimozione dei materiali pericolosi e lo stoccaggio e l’evacuazione di detriti e macerie;
- redigere il Piano Operativo di Sicurezza per il singolo cantiere, salvo le mere forniture (comma 1-bis).
Il comma 2 aggiunge un’equivalenza importante: l’accettazione del PSC e la redazione del POS valgono come adempimento, per quel cantiere, di alcuni obblighi generali, tra cui la valutazione dei rischi dell’art. 17 e la cooperazione dell’art. 26. Il testo vigente si consulta su Normattiva.
Prima di entrare in cantiere
La sequenza tipica, per un’esecutrice in subappalto, è questa:
- verifica della propria idoneità tecnico professionale da parte dell’affidataria e del committente;
- possesso della patente a crediti, quando richiesta dall’art. 27;
- consegna del POS all’affidataria, che ne verifica la congruenza e lo trasmette al CSE (art. 101, comma 3);
- consultazione del proprio RLS prima di accettare il PSC (art. 102);
- inizio dei lavori solo dopo l’esito positivo delle verifiche.
Esempio: un’impresa di impianti elettrici con tre operai viene chiamata per la fase impiantistica di una ristrutturazione. Redige il POS indicando squadra, attrezzature, scale e trabattelli, sostanze e turni; lo consegna all’affidataria due settimane prima dell’ingresso, recepisce le osservazioni del CSE sulle interferenze con il cartongessista e solo allora entra. Come costruire il documento è spiegato nella guida al POS in pratica; la gestione della catena dei subappalti è nella guida sul subappalto in cantiere.
Errori frequenti
- POS «universale» riciclato da un cantiere all’altro: il POS è riferito al singolo cantiere e deve essere coerente con il PSC.
- Ingresso prima della verifica: lavorare con il POS ancora all’esame dell’affidataria o del CSE viola l’art. 101.
- Squadre diverse da quelle dichiarate: i lavoratori presenti devono corrispondere a quelli indicati nel POS e avere tessera di riconoscimento.
Domande frequenti
Un fornitore che consegna materiale in cantiere è un'impresa esecutrice?
No, se si limita alla consegna. L'esecutrice impegna proprie risorse umane e materiali nell'esecuzione dell'opera; la mera fornitura di materiali o attrezzature non è esecuzione, e per questo l'art. 96, comma 1-bis, esclude l'obbligo del POS per le mere forniture. Se però il fornitore posa, monta o installa ciò che consegna, svolge una lavorazione e diventa impresa esecutrice.
Quanto tempo deve aspettare l'esecutrice prima di iniziare dopo aver consegnato il POS?
L'art. 101, comma 3, prevede che il POS passi prima dall'impresa affidataria, che ne verifica la congruenza con il proprio, e poi dal coordinatore per l'esecuzione. I lavori iniziano dopo l'esito positivo delle verifiche, che vanno fatte tempestivamente e comunque entro quindici giorni dall'avvenuta ricezione. Conviene quindi consegnare il POS con anticipo rispetto alla data di ingresso programmata.
Un'impresa esecutrice senza dipendenti deve redigere il POS?
Il POS è redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice ai sensi dell'art. 17: un'impresa senza lavoratori subordinati né equiparati non ha un datore di lavoro in senso prevenzionistico e opera di norma come lavoratore autonomo, con gli obblighi dell'art. 94 e dell'art. 21. Va però verificata la situazione reale, ad esempio la presenza di soci lavoratori o collaboratori familiari.