Glossario
Impresa esecutrice
L'impresa esecutrice è, nell'ambito del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, l'impresa che esegue materialmente in cantiere in tutto o in parte i lavori dell'opera, con gli obblighi di sicurezza fissati dall'art. 96.
L’impresa esecutrice è l’impresa che realizza materialmente, in tutto o in parte, i lavori dell’opera all’interno di un cantiere temporaneo o mobile. Si colloca nel sistema di ruoli del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, le cui definizioni sono raccolte nell’art. 89.
Rapporto con l’affidataria
L’esecutrice può coincidere con l’impresa affidataria quando questa svolge direttamente le lavorazioni, oppure esserne distinta, ad esempio quando riceve i lavori in subappalto. In ogni caso opera sotto il coordinamento dell’affidataria e nel rispetto del piano di sicurezza e coordinamento del cantiere.
Obblighi principali
Gli obblighi delle imprese esecutrici sono dettati dall’art. 96: adozione delle misure conformi all’Allegato XIII, redazione del Piano Operativo di Sicurezza prima dell’inizio dei lavori, attuazione delle prescrizioni del CSE e cooperazione con le altre imprese presenti. Il POS è documento specifico di ciascuna esecutrice e va reso coerente con il PSC.
Esempio concreto: l’impresa di impianti elettrici che entra in un cantiere per la propria fase deve avere il proprio POS, applicare le misure di sicurezza per le lavorazioni che svolge e coordinarsi con chi opera in contemporanea. Per il dettaglio degli obblighi si rinvia all’art. 96.