Glossario
Impresa affidataria
Impresa affidataria: definizione dell'art. 89 lett. i), caso del consorzio, obblighi dell'art. 97 su POS, subappalti e oneri senza ribasso, con esempio.
L’impresa affidataria è, secondo l’art. 89, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 81/2008, l’impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. È il punto di raccordo tra committente e imprese esecutrici, con obblighi propri fissati dall’art. 97.
Tre configurazioni possibili
La qualifica di affidataria nasce dal contratto, ma gli obblighi concreti dipendono da come l’impresa organizza il lavoro.
| Configurazione | Lavora in cantiere con propri mezzi | Obblighi |
|---|---|---|
| Affidataria ed esecutrice, senza subappalti | Sì | Art. 96 (POS) e art. 97 per la parte applicabile |
| Affidataria ed esecutrice, con subappalti | Sì, per una parte | Art. 96 per le proprie lavorazioni, art. 97 su tutta la filiera |
| Affidataria «pura» | No | Solo art. 97: verifica, coordinamento, controllo dei POS |
Il caso del consorzio ha una regola propria: se il contratto è intestato a un consorzio che promuove la partecipazione delle imprese aderenti, affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori, indicata nell’atto di assegnazione comunicato al committente e che abbia accettato tale ruolo. La differenza con chi esegue materialmente è approfondita nella voce impresa esecutrice.
I compiti dell’art. 97 in ordine cronologico
L’art. 97 va letto come una sequenza che accompagna tutta la vita del cantiere.
- Prima dell’affidamento: verificare l’idoneità tecnico professionale di subappaltatori e autonomi con le modalità dell’Allegato XVII (comma 2). Il metodo è descritto nella guida sulla verifica dell’idoneità tecnico professionale.
- Nel contratto di subappalto: corrispondere alle esecutrici gli oneri della sicurezza relativi alle voci del punto 4 dell’Allegato XV senza alcun ribasso (comma 3-bis).
- Prima dell’ingresso di ogni esecutrice: verificare la congruenza del suo POS rispetto al proprio e trasmetterlo al CSE; i lavori partono dopo l’esito positivo, come prevede l’art. 101, comma 3.
- Durante i lavori: verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione del PSC (comma 1), coordinando gli interventi degli artt. 95 e 96 (comma 3).
- Per tutta la durata: garantire che datore di lavoro, dirigenti e preposti che svolgono questi compiti abbiano adeguata formazione (comma 3-ter).
Il testo aggiornato degli articoli è su Normattiva.
Esempio: una palazzina con tre subappalti
Esempio: un’impresa edile si aggiudica la costruzione di una palazzina e subappalta impianti elettrici, impianti idraulici e cappotto termico, mantenendo per sé strutture e murature. È affidataria ed esecutrice. Prima di firmare i subappalti raccoglie e controlla i documenti dell’Allegato XVII e la patente a crediti delle tre imprese, e nei contratti riconosce gli oneri della sicurezza per intero.
Quando arriva il POS del cappottista, il suo tecnico nota che prevede l’uso del ponteggio dell’affidataria senza indicare chi ne verifica le modifiche: lo rimanda indietro, ottiene la correzione e solo allora lo inoltra al CSE. Durante i lavori il suo preposto verifica in cantiere che i subappaltatori rispettino il PSC e annota i controlli. La gestione della catena dei contratti è approfondita nella guida sul subappalto in cantiere, quella degli importi nella guida sui costi della sicurezza negli appalti.
Errori frequenti
- Credersi esonerata perché ha subappaltato tutto: l’affidataria pura conserva gli obblighi dell’art. 97, sanzionati dall’art. 159.
- Inoltrare i POS senza leggerli: la verifica di congruenza deve lasciare traccia, con osservazioni ed esito.
- Applicare il ribasso anche agli oneri della sicurezza nei contratti di subappalto.
Domande frequenti
Un'impresa affidataria che non esegue lavori deve redigere il POS?
Se l'affidataria non impiega propri lavoratori in cantiere non esegue lavorazioni, quindi non ha un POS da redigere come esecutrice; restano però tutti gli obblighi dell'art. 97, a partire dalla verifica dei POS altrui. Se invece manda anche solo un proprio operaio o un preposto con compiti operativi, diventa anche esecutrice e il POS serve. Molti CSE chiedono comunque un documento che descriva l'organizzazione dell'affidataria.
In un consorzio chi è l'impresa affidataria?
Se il contratto d'appalto è intestato a un consorzio che promuove la partecipazione delle imprese aderenti, l'art. 89, lett. i), individua come affidataria l'impresa consorziata assegnataria dei lavori, indicata dal consorzio nell'atto di assegnazione comunicato al committente. Se le assegnatarie sono più di una, è affidataria quella indicata come tale nell'atto, a condizione che abbia espressamente accettato l'individuazione.
L'impresa affidataria risponde degli infortuni dei lavoratori del subappaltatore?
Può risponderne quando l'infortunio deriva da carenze nei compiti che la legge le affida: verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati, applicazione del PSC, coordinamento tra le imprese, controllo dei POS. La responsabilità del datore di lavoro del subappaltatore non viene meno, ma si aggiunge quella dell'affidataria se non ha vigilato. Per questo le verifiche vanno documentate con verbali datati.