Glossario
Registro infortuni
Registro infortuni: abolito dal 23/12/2015 dall'art. 21 D.Lgs. 151/2015. Cosa lo sostituisce: comunicazioni INAIL dell'art. 18, lett. r, SINP e cruscotto.
Il registro infortuni era il documento, vidimato dall’organo di vigilanza e richiamato anche dal D.Lgs. 81/2008, in cui il datore di lavoro annotava in ordine cronologico gli infortuni con assenza di almeno un giorno oltre quello dell’evento. L’obbligo di tenerlo è stato abolito dal 23 dicembre 2015 dall’art. 21, comma 4, del D.Lgs. 151/2015, che ha eliminato anche le sanzioni collegate.
Oggi la voce ha quindi valore storico: spiega a cosa serviva il vecchio registro e quali strumenti ne hanno preso il posto. Per l’adempimento che resta in capo all’azienda, cioè la trasmissione degli eventi all’Istituto, vedi la voce denuncia di infortunio.
Perché è stato abolito
Il registro era nato per dare all’organo di vigilanza, in azienda, una fotografia degli infortuni. Con la digitalizzazione dei flussi verso l’INAIL quella fotografia esiste già altrove: gli stessi dati arrivano all’Istituto per via telematica e confluiscono nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) previsto dall’art. 8 del D.Lgs. 81/2008. Tenere anche il quaderno cartaceo significava scrivere due volte la stessa informazione.
Dalla stessa data del 23 dicembre 2015 l’INAIL ha messo a disposizione degli organi di vigilanza il cruscotto infortuni, che raccoglie gli eventi denunciati dalle aziende. È lì che oggi l’ispettore guarda, non su un registro in reparto.
Cosa lo ha sostituito
| Prima del 23/12/2015 | Oggi |
|---|---|
| Annotazione su registro cartaceo vidimato, tenuto in azienda | Nessun registro obbligatorio |
| Consultazione del registro durante il sopralluogo | Consultazione dei dati INAIL tramite il cruscotto infortuni |
| Infortuni con assenza di almeno un giorno annotati a mano | Comunicazione telematica a fini statistici degli infortuni con assenza di almeno un giorno, escluso quello dell’evento |
| Denuncia INAIL per gli infortuni oltre tre giorni | Invariata: denuncia telematica a fini assicurativi |
Il cardine attuale è l’art. 18, comma 1, lettera r), del D.Lgs. 81/2008: il datore di lavoro e il dirigente comunicano in via telematica all’INAIL, e tramite questo al SINP, i dati degli infortuni con almeno un giorno di assenza a fini statistici, e quelli con assenza superiore a tre giorni a fini assicurativi. La comunicazione statistica è operativa dal 12 ottobre 2017 (circolare INAIL n. 42/2017) e va inviata entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico; per gli infortuni oltre i tre giorni si considera assolta dalla denuncia. Le omissioni sono punite con sanzione amministrativa dall’art. 55, comma 5, lettere g) e h), negli importi rivalutati. Il testo vigente è su Normattiva; termini e procedura sono nella guida sulla denuncia di infortunio all’INAIL.
Errori frequenti
- Continuare a compilare il registro pensando che basti: il quaderno non sostituisce nessuna comunicazione all’INAIL, e un infortunio annotato ma non trasmesso resta un’omissione.
- Dimenticare gli infortuni brevi: l’evento con due giorni di assenza non richiede la denuncia assicurativa, ma va comunque comunicato a fini statistici.
- Confondere i registri: l’abolizione riguarda solo questo documento. Il registro degli esposti ad agenti cancerogeni o biologici e i registri di controllo di impianti e presidi antincendio restano obbligatori.
- Rinunciare a ogni traccia interna: i dati inviati all’INAIL non comprendono le medicazioni senza assenza né i mancati infortuni, che sono il materiale più utile per la prevenzione. Come raccoglierli è spiegato nella guida sulla gestione dei near miss.
Esempio: un magazziniere si distorce una caviglia e resta a casa due giorni. Nessun registro da compilare; l’azienda invia la comunicazione statistica entro 48 ore dai riferimenti del certificato e, se vuole tenerne traccia per la valutazione dei rischi, annota l’evento nel proprio archivio interno. Per i dettagli operativi su cosa conservare oggi vedi la guida il registro infortuni è ancora obbligatorio?.
Domande frequenti
Un ispettore può contestare la mancanza del registro infortuni?
No. Dal 23 dicembre 2015 l'obbligo di tenuta è abolito insieme alle relative sanzioni, quindi la sua assenza non è una violazione. L'organo di vigilanza ricostruisce gli eventi consultando i dati che l'azienda ha trasmesso all'INAIL. Può invece contestare comunicazioni o denunce omesse o tardive, che restano sanzionate dall'art. 55 del D.Lgs. 81/2008, e una valutazione dei rischi che ignora gli infortuni avvenuti.
Chi ha ancora il vecchio registro compilato deve buttarlo?
Meglio di no. È documentazione storica dell'azienda e può servire in un contenzioso su un infortunio avvenuto prima del 2015, in una causa per malattia professionale o per ricostruire l'andamento degli eventi in un reparto. Conviene archiviarlo con il resto della documentazione di sicurezza, senza più aggiornarlo.
Posso tenere un registro infortuni interno anche se non è più obbligatorio?
Sì, e spesso conviene. Un registro interno, cartaceo o digitale, in cui annotare infortuni, medicazioni e mancati infortuni non ha forma vincolata e non sostituisce le comunicazioni all'INAIL. Serve a calcolare gli indici di frequenza e gravità, a individuare reparti e mansioni critiche e a motivare l'aggiornamento del DVR. Basta che sia tenuto con costanza e con dati coerenti con quelli trasmessi all'Istituto.