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Glossario

Registro infortuni

Registro infortuni: abolito dal 23/12/2015 dall'art. 21 D.Lgs. 151/2015. Cosa lo sostituisce: comunicazioni INAIL dell'art. 18, lett. r, SINP e cruscotto.

Il registro infortuni era il documento, vidimato dall’organo di vigilanza e richiamato anche dal D.Lgs. 81/2008, in cui il datore di lavoro annotava in ordine cronologico gli infortuni con assenza di almeno un giorno oltre quello dell’evento. L’obbligo di tenerlo è stato abolito dal 23 dicembre 2015 dall’art. 21, comma 4, del D.Lgs. 151/2015, che ha eliminato anche le sanzioni collegate.

Oggi la voce ha quindi valore storico: spiega a cosa serviva il vecchio registro e quali strumenti ne hanno preso il posto. Per l’adempimento che resta in capo all’azienda, cioè la trasmissione degli eventi all’Istituto, vedi la voce denuncia di infortunio.

Perché è stato abolito

Il registro era nato per dare all’organo di vigilanza, in azienda, una fotografia degli infortuni. Con la digitalizzazione dei flussi verso l’INAIL quella fotografia esiste già altrove: gli stessi dati arrivano all’Istituto per via telematica e confluiscono nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) previsto dall’art. 8 del D.Lgs. 81/2008. Tenere anche il quaderno cartaceo significava scrivere due volte la stessa informazione.

Dalla stessa data del 23 dicembre 2015 l’INAIL ha messo a disposizione degli organi di vigilanza il cruscotto infortuni, che raccoglie gli eventi denunciati dalle aziende. È lì che oggi l’ispettore guarda, non su un registro in reparto.

Cosa lo ha sostituito

Prima del 23/12/2015Oggi
Annotazione su registro cartaceo vidimato, tenuto in aziendaNessun registro obbligatorio
Consultazione del registro durante il sopralluogoConsultazione dei dati INAIL tramite il cruscotto infortuni
Infortuni con assenza di almeno un giorno annotati a manoComunicazione telematica a fini statistici degli infortuni con assenza di almeno un giorno, escluso quello dell’evento
Denuncia INAIL per gli infortuni oltre tre giorniInvariata: denuncia telematica a fini assicurativi

Il cardine attuale è l’art. 18, comma 1, lettera r), del D.Lgs. 81/2008: il datore di lavoro e il dirigente comunicano in via telematica all’INAIL, e tramite questo al SINP, i dati degli infortuni con almeno un giorno di assenza a fini statistici, e quelli con assenza superiore a tre giorni a fini assicurativi. La comunicazione statistica è operativa dal 12 ottobre 2017 (circolare INAIL n. 42/2017) e va inviata entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico; per gli infortuni oltre i tre giorni si considera assolta dalla denuncia. Le omissioni sono punite con sanzione amministrativa dall’art. 55, comma 5, lettere g) e h), negli importi rivalutati. Il testo vigente è su Normattiva; termini e procedura sono nella guida sulla denuncia di infortunio all’INAIL.

Errori frequenti

  1. Continuare a compilare il registro pensando che basti: il quaderno non sostituisce nessuna comunicazione all’INAIL, e un infortunio annotato ma non trasmesso resta un’omissione.
  2. Dimenticare gli infortuni brevi: l’evento con due giorni di assenza non richiede la denuncia assicurativa, ma va comunque comunicato a fini statistici.
  3. Confondere i registri: l’abolizione riguarda solo questo documento. Il registro degli esposti ad agenti cancerogeni o biologici e i registri di controllo di impianti e presidi antincendio restano obbligatori.
  4. Rinunciare a ogni traccia interna: i dati inviati all’INAIL non comprendono le medicazioni senza assenza né i mancati infortuni, che sono il materiale più utile per la prevenzione. Come raccoglierli è spiegato nella guida sulla gestione dei near miss.

Esempio: un magazziniere si distorce una caviglia e resta a casa due giorni. Nessun registro da compilare; l’azienda invia la comunicazione statistica entro 48 ore dai riferimenti del certificato e, se vuole tenerne traccia per la valutazione dei rischi, annota l’evento nel proprio archivio interno. Per i dettagli operativi su cosa conservare oggi vedi la guida il registro infortuni è ancora obbligatorio?.

Domande frequenti

  • Un ispettore può contestare la mancanza del registro infortuni?

    No. Dal 23 dicembre 2015 l'obbligo di tenuta è abolito insieme alle relative sanzioni, quindi la sua assenza non è una violazione. L'organo di vigilanza ricostruisce gli eventi consultando i dati che l'azienda ha trasmesso all'INAIL. Può invece contestare comunicazioni o denunce omesse o tardive, che restano sanzionate dall'art. 55 del D.Lgs. 81/2008, e una valutazione dei rischi che ignora gli infortuni avvenuti.

  • Chi ha ancora il vecchio registro compilato deve buttarlo?

    Meglio di no. È documentazione storica dell'azienda e può servire in un contenzioso su un infortunio avvenuto prima del 2015, in una causa per malattia professionale o per ricostruire l'andamento degli eventi in un reparto. Conviene archiviarlo con il resto della documentazione di sicurezza, senza più aggiornarlo.

  • Posso tenere un registro infortuni interno anche se non è più obbligatorio?

    Sì, e spesso conviene. Un registro interno, cartaceo o digitale, in cui annotare infortuni, medicazioni e mancati infortuni non ha forma vincolata e non sostituisce le comunicazioni all'INAIL. Serve a calcolare gli indici di frequenza e gravità, a individuare reparti e mansioni critiche e a motivare l'aggiornamento del DVR. Basta che sia tenuto con costanza e con dati coerenti con quelli trasmessi all'Istituto.