Glossario
Pressione acustica di picco
La pressione acustica di picco (ppeak) è il valore massimo della pressione sonora istantanea ponderata in banda C: definita dall'art. 188 del D.Lgs. 81/2008, misura il singolo evento impulsivo più intenso a cui è esposto il lavoratore.
La pressione acustica di picco (ppeak) è, secondo l’art. 188 del D.Lgs. 81/2008, il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza «C». Rappresenta il singolo evento sonoro più intenso a cui è esposto il lavoratore — il “colpo” di una pressa, di un maglio, di una chiodatrice o di uno sparo — ed è uno dei tre parametri su cui poggia l’intero Capo II del Titolo VIII dedicato al rumore.
Perché non basta la media
Il livello di esposizione giornaliera (LEX,8h) descrive un danno da dose, che si accumula con gli anni di esposizione. La pressione acustica di picco misura tutt’altro: il rischio di un danno acuto provocato da un singolo impulso violento, capace di ledere l’orecchio in una frazione di secondo. Per questo la ppeak è ponderata in banda «C», più adatta a cogliere le basse frequenze e le forti intensità degli eventi impulsivi, mentre il LEX usa la ponderazione «A», tarata sulla risposta dell’orecchio ai livelli ordinari. In una fucina o in un poligono possono coesistere un LEX,8h contenuto e picchi elevatissimi: valutare solo la media significherebbe ignorare metà del problema. Chi esegue la fonometria deve quindi rilevare entrambe le grandezze con strumentazione idonea a integrare il rumore impulsivo.
Le soglie di legge
I valori numerici di riferimento per la ppeak sono fissati, insieme a quelli del LEX, dall’art. 189, che distingue tra valore limite di esposizione, valore superiore e valore inferiore di azione, ciascuno con la corrispondente soglia di picco espressa in pascal e in dB(C). Come per il rumore in genere, al superamento delle diverse soglie scattano progressivamente gli obblighi: informazione e formazione, messa a disposizione e poi uso obbligatorio degli otoprotettori, sorveglianza sanitaria e delimitazione delle aree. Per i valori puntuali fai sempre riferimento al testo dell’articolo, evitando di citarli a memoria.
Dove si colloca nella valutazione
Il confronto tra la ppeak misurata e le soglie dell’art. 189 va documentato nel DVR al pari del LEX: fa parte dei valori di azione che innescano le misure di prevenzione. Per il metodo operativo e la scelta tra banca dati e misure strumentali vedi la guida alla valutazione del rumore e la voce generale rumore.