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Glossario

Valori di azione

Valori di azione per rumore, vibrazioni e campi elettromagnetici: soglie degli artt. 189, 201 e 208 D.Lgs. 81/2008 e obblighi che scattano a ogni livello.

I valori di azione sono soglie di esposizione ad agenti fisici, più basse dei valori limite, superate le quali il datore di lavoro deve adottare misure specifiche di prevenzione e protezione. Nel D.Lgs. 81/2008 sono fissati per il rumore (art. 189), le vibrazioni meccaniche (art. 201) e i campi elettromagnetici (art. 208 e Allegato XXXVI).

Si distinguono dal valore limite di esposizione: il limite è una soglia da non superare mai, il valore di azione è un “interruttore” che accende obblighi. Il superamento di un valore di azione non è di per sé un illecito; lo diventa l’inerzia che segue.

Le soglie a confronto

Agente fisicoValore di azioneValore limite di esposizioneFonte
Rumore, esposizione giornalieraInferiore 80 dB(A); superiore 85 dB(A)87 dB(A)Art. 189, comma 1
Rumore, piccoInferiore 135 dB(C); superiore 137 dB(C)140 dB(C)Art. 189, comma 1
Vibrazioni mano-braccio, A(8)2,5 m/s²5 m/s²Art. 201, comma 1, lett. a)
Vibrazioni corpo intero, A(8)0,5 m/s²1,0 m/s²Art. 201, comma 1, lett. b)
Campi elettromagneticiVA per campo elettrico e magnetico, per bande di frequenzaVLE per effetti sanitari e sensorialiArt. 208, Allegato XXXVI
Radiazioni ottiche artificialiNon previstiVLE dell’Allegato XXXVIIArt. 215

Per il rumore la norma prevede due gradini, per le vibrazioni uno solo. Nel confronto con il valore limite del rumore si tiene conto dell’attenuazione degli otoprotettori; nel confronto con i valori di azione no (art. 193, comma 2). Per i campi elettromagnetici il ragionamento è diverso: i VA sono grandezze misurabili nell’ambiente, mentre i VLE riguardano grandezze interne al corpo; il rispetto dei VA garantisce il rispetto dei VLE, e chi supera i VA deve adottare le misure dell’art. 210 salvo dimostrare che i VLE sono comunque rispettati.

Cosa scatta a ogni soglia: l’esempio del rumore

Il rumore mostra bene la logica a gradini.

  1. Sopra il valore inferiore di azione (80 dB(A) o 135 dB(C)): il datore di lavoro mette a disposizione i DPI dell’udito (art. 193), informa e forma i lavoratori sui rischi e sui risultati della valutazione (art. 195); la sorveglianza sanitaria si estende a chi la richiede, se il medico competente ne conferma l’opportunità (art. 196, comma 2).
  2. Dal valore superiore di azione (85 dB(A) o 137 dB(C)): esige che i DPI siano indossati, sottopone i lavoratori a sorveglianza sanitaria obbligatoria, elabora e applica un programma di misure tecniche e organizzative, segnala e delimita le aree a rischio (art. 192, commi 2 e 3).
  3. Oltre il valore limite (87 dB(A) o 140 dB(C), tenuto conto dei DPI): interviene subito per riportare l’esposizione sotto il limite, individua le cause e adegua le misure.

Per le vibrazioni il superamento del valore d’azione comporta il programma di misure dell’art. 203, comma 2, e la sorveglianza sanitaria dell’art. 204.

Esempio pratico

Esempio: in una carpenteria la fonometria attribuisce agli addetti alla smerigliatura un’esposizione giornaliera di 86 dB(A) e un’esposizione alle vibrazioni mano-braccio di 3,1 m/s². Entrambi i valori superano un valore di azione ma non il limite. Per il rumore l’azienda rende obbligatorio l’uso degli otoprotettori, attiva la sorveglianza sanitaria, segnala la zona e pianifica un programma di riduzione (cabine, smerigliatrici a minore emissione, turnazione). Per le vibrazioni il programma comprende utensili a bassa vibrazione, manutenzione dei dischi e riduzione dei tempi d’uso, con la sorveglianza sanitaria dell’art. 204.

Le misurazioni e il loro confronto con le soglie sono spiegati nelle guide alla valutazione del rischio rumore e alla valutazione delle vibrazioni. I valori riportati sono quelli del D.Lgs. 81/2008 consolidato su Normattiva.

Domande frequenti

  • Superare un valore di azione è una violazione di legge?

    No. Il valore di azione non è un limite da rispettare ma una soglia che obbliga a fare qualcosa: fornire otoprotettori, avviare la sorveglianza sanitaria, elaborare un programma di riduzione. La violazione c'è quando, superata la soglia, il datore di lavoro non adotta le misure collegate. Diverso è il valore limite di esposizione, che non deve essere superato e il cui superamento richiede un intervento immediato.

  • Gli otoprotettori si considerano nel confronto con i valori di azione?

    No. L'art. 193, comma 2, stabilisce che l'attenuazione dei DPI dell'udito si considera solo per valutarne l'efficacia e per verificare il rispetto del valore limite di esposizione. Il confronto con i valori di azione si fa sull'esposizione senza protettori, perché serve a decidere quali misure adottare, compresa la stessa fornitura degli otoprotettori. Un lavoratore a 88 dB(A) con cuffie efficaci resta sopra il valore superiore di azione.

  • Per le radiazioni ottiche artificiali esistono valori di azione?

    No. Il Capo V del Titolo VIII, dedicato alle radiazioni ottiche artificiali, fissa soltanto valori limite di esposizione nell'Allegato XXXVII, senza una soglia intermedia. Per laser, lampade UV o sorgenti di luce blu intensa la valutazione confronta quindi l'esposizione direttamente con i limiti e, se questi possono essere superati, il datore di lavoro deve intervenire con misure tecniche e organizzative.