Glossario
Valori di azione
Valori di azione per rumore, vibrazioni e campi elettromagnetici: soglie degli artt. 189, 201 e 208 D.Lgs. 81/2008 e obblighi che scattano a ogni livello.
I valori di azione sono soglie di esposizione ad agenti fisici, più basse dei valori limite, superate le quali il datore di lavoro deve adottare misure specifiche di prevenzione e protezione. Nel D.Lgs. 81/2008 sono fissati per il rumore (art. 189), le vibrazioni meccaniche (art. 201) e i campi elettromagnetici (art. 208 e Allegato XXXVI).
Si distinguono dal valore limite di esposizione: il limite è una soglia da non superare mai, il valore di azione è un “interruttore” che accende obblighi. Il superamento di un valore di azione non è di per sé un illecito; lo diventa l’inerzia che segue.
Le soglie a confronto
| Agente fisico | Valore di azione | Valore limite di esposizione | Fonte |
|---|---|---|---|
| Rumore, esposizione giornaliera | Inferiore 80 dB(A); superiore 85 dB(A) | 87 dB(A) | Art. 189, comma 1 |
| Rumore, picco | Inferiore 135 dB(C); superiore 137 dB(C) | 140 dB(C) | Art. 189, comma 1 |
| Vibrazioni mano-braccio, A(8) | 2,5 m/s² | 5 m/s² | Art. 201, comma 1, lett. a) |
| Vibrazioni corpo intero, A(8) | 0,5 m/s² | 1,0 m/s² | Art. 201, comma 1, lett. b) |
| Campi elettromagnetici | VA per campo elettrico e magnetico, per bande di frequenza | VLE per effetti sanitari e sensoriali | Art. 208, Allegato XXXVI |
| Radiazioni ottiche artificiali | Non previsti | VLE dell’Allegato XXXVII | Art. 215 |
Per il rumore la norma prevede due gradini, per le vibrazioni uno solo. Nel confronto con il valore limite del rumore si tiene conto dell’attenuazione degli otoprotettori; nel confronto con i valori di azione no (art. 193, comma 2). Per i campi elettromagnetici il ragionamento è diverso: i VA sono grandezze misurabili nell’ambiente, mentre i VLE riguardano grandezze interne al corpo; il rispetto dei VA garantisce il rispetto dei VLE, e chi supera i VA deve adottare le misure dell’art. 210 salvo dimostrare che i VLE sono comunque rispettati.
Cosa scatta a ogni soglia: l’esempio del rumore
Il rumore mostra bene la logica a gradini.
- Sopra il valore inferiore di azione (80 dB(A) o 135 dB(C)): il datore di lavoro mette a disposizione i DPI dell’udito (art. 193), informa e forma i lavoratori sui rischi e sui risultati della valutazione (art. 195); la sorveglianza sanitaria si estende a chi la richiede, se il medico competente ne conferma l’opportunità (art. 196, comma 2).
- Dal valore superiore di azione (85 dB(A) o 137 dB(C)): esige che i DPI siano indossati, sottopone i lavoratori a sorveglianza sanitaria obbligatoria, elabora e applica un programma di misure tecniche e organizzative, segnala e delimita le aree a rischio (art. 192, commi 2 e 3).
- Oltre il valore limite (87 dB(A) o 140 dB(C), tenuto conto dei DPI): interviene subito per riportare l’esposizione sotto il limite, individua le cause e adegua le misure.
Per le vibrazioni il superamento del valore d’azione comporta il programma di misure dell’art. 203, comma 2, e la sorveglianza sanitaria dell’art. 204.
Esempio pratico
Esempio: in una carpenteria la fonometria attribuisce agli addetti alla smerigliatura un’esposizione giornaliera di 86 dB(A) e un’esposizione alle vibrazioni mano-braccio di 3,1 m/s². Entrambi i valori superano un valore di azione ma non il limite. Per il rumore l’azienda rende obbligatorio l’uso degli otoprotettori, attiva la sorveglianza sanitaria, segnala la zona e pianifica un programma di riduzione (cabine, smerigliatrici a minore emissione, turnazione). Per le vibrazioni il programma comprende utensili a bassa vibrazione, manutenzione dei dischi e riduzione dei tempi d’uso, con la sorveglianza sanitaria dell’art. 204.
Le misurazioni e il loro confronto con le soglie sono spiegati nelle guide alla valutazione del rischio rumore e alla valutazione delle vibrazioni. I valori riportati sono quelli del D.Lgs. 81/2008 consolidato su Normattiva.
Domande frequenti
Superare un valore di azione è una violazione di legge?
No. Il valore di azione non è un limite da rispettare ma una soglia che obbliga a fare qualcosa: fornire otoprotettori, avviare la sorveglianza sanitaria, elaborare un programma di riduzione. La violazione c'è quando, superata la soglia, il datore di lavoro non adotta le misure collegate. Diverso è il valore limite di esposizione, che non deve essere superato e il cui superamento richiede un intervento immediato.
Gli otoprotettori si considerano nel confronto con i valori di azione?
No. L'art. 193, comma 2, stabilisce che l'attenuazione dei DPI dell'udito si considera solo per valutarne l'efficacia e per verificare il rispetto del valore limite di esposizione. Il confronto con i valori di azione si fa sull'esposizione senza protettori, perché serve a decidere quali misure adottare, compresa la stessa fornitura degli otoprotettori. Un lavoratore a 88 dB(A) con cuffie efficaci resta sopra il valore superiore di azione.
Per le radiazioni ottiche artificiali esistono valori di azione?
No. Il Capo V del Titolo VIII, dedicato alle radiazioni ottiche artificiali, fissa soltanto valori limite di esposizione nell'Allegato XXXVII, senza una soglia intermedia. Per laser, lampade UV o sorgenti di luce blu intensa la valutazione confronta quindi l'esposizione direttamente con i limiti e, se questi possono essere superati, il datore di lavoro deve intervenire con misure tecniche e organizzative.