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Glossario

Pi.M.U.S.

Pi.M.U.S., piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio: chi lo redige ex art. 136 D.Lgs. 81/2008, differenze da progetto e POS, errori tipici.

Il Pi.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio) è il documento che stabilisce come un ponteggio specifico viene montato, utilizzato, trasformato e smontato in sicurezza in un determinato cantiere. Lo prevede l’art. 136, comma 1, del D.Lgs. 81/2008; i contenuti minimi sono elencati nell’Allegato XXII.

È redatto dal datore di lavoro dell’impresa che esegue le operazioni sul ponteggio, a mezzo di una persona competente, in funzione della complessità della struttura scelta. Il suo scopo è governare, fase per fase, il rischio di caduta dall’alto, che durante montaggio e smontaggio è massimo.

Pi.M.U.S. e altri documenti del ponteggio

In cantiere il Pi.M.U.S. convive con altri documenti che spesso vengono confusi. La tabella li distingue.

DocumentoRiferimentoChe cosa contieneChi lo produce
Autorizzazione e librettoartt. 131-132Schemi tipo, calcoli e istruzioni del sistema di ponteggioFabbricante
Progettoart. 133Calcolo e disegno esecutivo per ponteggi oltre 20 m o fuori dagli schemi tipoIngegnere o architetto abilitato
Pi.M.U.S.art. 136Sequenze di montaggio, uso e smontaggio nel cantiere specificoImpresa montatrice, tramite persona competente
POSartt. 89 e 96Valutazione dei rischi dell’impresa nel cantiereOgni impresa esecutrice

Il Pi.M.U.S. non sostituisce il progetto e non si esaurisce nel POS: è il piano operativo della singola struttura. Il piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali. L’art. 134 richiede che una copia sia tenuta in cantiere ed esibita agli organi di vigilanza.

Chi deve conoscerlo

Il piano deve essere messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati. L’art. 136, comma 6, prevede infatti che montaggio, smontaggio e trasformazione avvengano sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a opera di lavoratori che hanno ricevuto la formazione specifica richiamata dal comma 8.

Esempio: su una facciata di quattro piani con balconi sporgenti, il Pi.M.U.S. indica la sequenza degli impalcati, la posizione e il tipo degli ancoraggi, il punto in cui gli operatori agganciano il sistema anticaduta durante la salita dei telai e le verifiche da ripetere dopo un forte vento. Se il committente chiede poi di prolungare il ponteggio sul fronte laterale, la trasformazione va descritta nel piano prima di eseguirla.

Errori frequenti

  1. Pi.M.U.S. copiato da un altro cantiere, con disegni che non corrispondono al ponteggio montato.
  2. Piano non aggiornato dopo trasformazioni, aggiunte di mantovane o teli.
  3. Sequenza di smontaggio assente o ridotta a una frase generica.
  4. Ancoraggi non descritti o non verificati prima dell’uso.
  5. Copia non presente in cantiere o sconosciuta a preposto e operatori.

La procedura di redazione, con la checklist dell’Allegato XXII, è nella guida al Pi.M.U.S.; il quadro completo degli obblighi sui ponteggi è nella guida alla normativa sui ponteggi. Il testo aggiornato del Titolo IV si consulta su Normattiva.

Domande frequenti

  • Il Pi.M.U.S. deve essere firmato da un ingegnere?

    No. L'art. 136 chiede che il piano sia redatto a mezzo di una persona competente, senza imporre un titolo professionale specifico. Serve invece la firma di un ingegnere o architetto abilitato sul progetto del ponteggio, quando il progetto è obbligatorio: ad esempio per ponteggi di altezza superiore a 20 metri o montati in configurazioni non previste dagli schemi tipo del fabbricante.

  • Il Pi.M.U.S. serve anche per un trabattello?

    Il Pi.M.U.S. è previsto per i ponteggi fissi del Capo II del Titolo IV. Il trabattello, cioè il ponte su ruote, segue le istruzioni del fabbricante e le regole sull'uso delle attrezzature per lavori in quota. Anche per un trabattello, però, montaggio e uso vanno pianificati nel POS dell'impresa e affidati a lavoratori informati e formati sulle istruzioni del fabbricante.

  • Se un'altra impresa usa il ponteggio, il Pi.M.U.S. vale anche per lei?

    Il piano è dell'impresa che monta, trasforma e smonta il ponteggio, ma la parte sull'uso riguarda tutti quelli che ci lavorano sopra. L'impresa utilizzatrice deve conoscerne le regole, come i carichi ammessi e il divieto di rimuovere parapetti o ancoraggi, e non deve modificare la struttura. Ogni modifica richiesta va eseguita dall'impresa montatrice e riportata nel piano.