Glossario
Lavori in quota
Per lavori in quota si intende, secondo l'art. 107 del D.Lgs. 81/2008, ogni attività che espone il lavoratore al rischio di caduta da un'altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile: richiedono misure e DPI specifici.
I lavori in quota sono definiti dall’art. 107 del D.Lgs. 81/2008 come le attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da un’altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile. La soglia dei due metri, misurata dal piano di calpestio, è il criterio che fa scattare gli obblighi rafforzati del Titolo IV: al di sotto valgono comunque le misure generali contro le cadute dall’alto.
La gerarchia delle misure
L’art. 111 impone al datore di lavoro di privilegiare le misure di protezione collettiva (parapetti, ponteggi, impalcati) rispetto a quelle individuali, e di scegliere l’attrezzatura più idonea in funzione della frequenza e della durata dei transiti. Solo quando la protezione collettiva non è tecnicamente attuabile si ricorre ai sistemi di protezione individuale contro le cadute, come le imbracature e i dispositivi anticaduta, ancorati a punti sicuri.
Formazione, attrezzature e prassi
Chi opera in quota deve ricevere informazione, formazione e addestramento specifici, comprensivi delle procedure di salvataggio. Le attrezzature vanno mantenute e verificate: per il montaggio e l’uso dei ponteggi valgono regole dedicate, con obbligo di Pi.M.U.S. e personale addestrato. Un esempio tipico è la manutenzione di una copertura industriale, dove si combinano linee vita, parapetti provvisori e imbracature. Gli obblighi operativi sono raccolti nella guida ai lavori in quota.