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Glossario

Ponteggio

Il ponteggio è l'opera provvisionale, di norma metallica, che consente di lavorare in quota lungo facciate e strutture: nel D.Lgs. 81/2008 è disciplinato dal Titolo IV, con obbligo di autorizzazione, documentazione in cantiere e Pi.M.U.S.

Il ponteggio è un’opera provvisionale, realizzata di norma con elementi metallici, che consente di lavorare in quota in condizioni di sicurezza lungo le facciate, in altezza o a ridosso di una struttura. È una delle misure di protezione collettiva più diffuse contro la caduta dall’alto in edilizia.

Autorizzazione e documentazione

I ponteggi metallici fissi possono essere costruiti e impiegati solo se rispondono a un modello dotato di autorizzazione ministeriale (art. 131). L’impresa che utilizza il ponteggio deve tenere in cantiere copia dell’autorizzazione, della relazione tecnica, del disegno esecutivo e del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), secondo gli obblighi documentali dell’art. 134. Le verifiche di sicurezza degli elementi seguono i criteri dell’Allegato XIX.

Montaggio, uso e smontaggio

Le operazioni di montaggio, trasformazione e smontaggio (art. 136) vanno eseguite sotto la sorveglianza di un preposto e da lavoratori che abbiano ricevuto la formazione specifica prevista dall’Allegato XXI. Durante l’uso il ponteggio deve mantenere impalcati completi, parapetti e ancoraggi integri.

Se, ad esempio, ristrutturi la facciata di un condominio, il ponteggio a telai va montato seguendo il Pi.M.U.S. e ancorato alla muratura secondo il progetto. Per gli adempimenti pratici vedi la normativa sui ponteggi e la guida al Pi.M.U.S..

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