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Glossario

Ponteggio

Ponteggio: definizione, tipologie (tubi e giunti, telai, multidirezionale), quando serve il progetto oltre 20 m e misure chiave degli artt. 131-138.

Il ponteggio è un’opera provvisionale, cioè una struttura temporanea, che crea piani di lavoro e di transito in quota lungo una costruzione e protegge chi vi opera dalla caduta nel vuoto. Il D.Lgs. 81/2008 lo disciplina nel Titolo IV, Capo II: l’art. 122 ne impone l’uso nei lavori in quota quando il rischio di caduta non è evitabile in altro modo, gli artt. 131-138 regolano i ponteggi metallici fissi.

Tipologie di ponteggio

Nel Testo Unico e nella pratica di cantiere si distinguono tre famiglie di ponteggio metallico fisso. La scelta dipende dalla geometria della facciata, dall’altezza e dalla velocità di montaggio richiesta.

TipologiaCome è fattoUso tipico
A tubi e giuntiTubi collegati da giunti ortogonali o girevoliGeometrie irregolari, edifici storici, raccordi
A telai prefabbricatiTelai verticali uniti da correnti e diagonaliFacciate regolari, edilizia residenziale
MultidirezionaleMontanti con nodi a rosetta e traversi a innestoImpianti industriali, strutture curve, coperture

Esistono poi ponteggi in legno, ormai rari, e opere provvisionali diverse dal ponteggio, come i ponti su cavalletti, i trabattelli e i ponti a sbalzo, ciascuno con regole proprie.

Cosa dice la norma

Il ponteggio metallico fisso è un prodotto soggetto a controllo pubblico prima ancora di arrivare in cantiere. I passaggi chiave sono:

  1. Autorizzazione ministeriale del modello, chiesta dal fabbricante al Ministero del Lavoro (art. 131) e documentata dal libretto che accompagna il materiale.
  2. Progetto con calcolo di resistenza e stabilità, firmato da ingegnere o architetto abilitato, per i ponteggi di altezza superiore a 20 metri e per le opere particolarmente impegnative (art. 133).
  3. Documentazione in cantiere: copia dell’autorizzazione e del disegno esecutivo, più la relazione di calcolo se il ponteggio esce dagli schemi tipo (art. 134).
  4. Pi.M.U.S. redatto da persona competente e montaggio sotto la diretta sorveglianza di un preposto, da parte di lavoratori con formazione teorico-pratica specifica (art. 136 e Allegato XXI).
  5. Controlli periodici del preposto e dopo maltempo o lunghe interruzioni (art. 137).

Il testo vigente degli articoli si legge nella versione multivigente del D.Lgs. 81/2008 su Normattiva.

Le misure da conoscere a memoria

L’art. 138 e le norme che richiama fissano alcune quote che ogni preposto dovrebbe saper verificare a colpo d’occhio:

  • distacco tra impalcato e muratura non superiore a 20 cm;
  • parapetto alto almeno 95 cm e tavola fermapiede di almeno 15 cm;
  • montanti che superano di almeno 1 metro l’ultimo impalcato;
  • tavole fissate in modo che non scivolino sui traversi;
  • divieto di gettare dall’alto gli elementi e di salire o scendere lungo i montanti.

Errori frequenti

Le non conformità più ricorrenti non riguardano il calcolo, ma la gestione quotidiana. Le più tipiche sono:

  • elementi di marche diverse montati insieme senza progetto;
  • ancoraggi rimossi da altre imprese per eseguire lavorazioni in facciata e non ripristinati;
  • impalcati incompleti o tavole mancanti dopo lo spostamento di materiali;
  • ponteggio usato come deposito, con carichi oltre i sovraccarichi ammessi dal libretto;
  • Pi.M.U.S. generico, non riferito a quel cantiere.

Esempio: per la manutenzione della facciata di una palazzina di 14 metri, montata con un ponteggio a telai secondo gli schemi tipo, bastano libretto, disegno esecutivo e Pi.M.U.S.; se lo stesso ponteggio dovesse salire a 24 metri per raggiungere un torrino, servirebbe il progetto firmato da un tecnico abilitato. La procedura passo per passo è nella guida su autorizzazione, montaggio e verifiche dei ponteggi e in quella dedicata alla redazione del Pi.M.U.S..

Domande frequenti

  • Si possono montare insieme elementi di ponteggi di marche diverse?

    Di regola no. L'autorizzazione ministeriale è rilasciata per uno specifico modello e le verifiche di resistenza e stabilità valgono per quegli elementi. Mescolare componenti di sistemi diversi fa venir meno la copertura dell'autorizzazione e, di fatto, rende il ponteggio non conforme agli schemi tipo: servirebbe un progetto specifico firmato da un ingegnere o architetto abilitato.

  • Un trabattello è un ponteggio?

    Nel linguaggio di cantiere spesso sì, ma giuridicamente no. Il trabattello è un ponte su ruote a torre, un'opera provvisionale mobile con regole proprie e senza l'autorizzazione ministeriale dei ponteggi metallici fissi. Non richiede il Pi.M.U.S. previsto per i ponteggi fissi, ma va montato secondo le istruzioni del fabbricante e usato solo su piani stabili, con ruote bloccate.

  • Il ponteggio va smontato se il cantiere resta fermo per mesi?

    Non necessariamente, ma alla ripresa dei lavori il preposto deve controllarlo prima di farlo riutilizzare: l'art. 137 impone la verifica dopo una prolungata interruzione dei lavori, oltre che dopo violente perturbazioni atmosferiche. Nel frattempo vanno impediti gli accessi non autorizzati, per esempio rimuovendo le scale di salita, e va mantenuta l'efficienza degli ancoraggi.