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Glossario

CSP

Il CSP è il coordinatore per la progettazione: nominato dal committente con l'incarico di progetto (art. 90), redige PSC e fascicolo dell'opera (art. 91).

Il CSP è il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, definito dall’art. 89, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 81/2008: il soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori di svolgere i compiti dell’art. 91, cioè redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento e predisporre il fascicolo dell’opera prima che i lavori siano affidati.

Questa voce riguarda solo la fase progettuale. Per il quadro d’insieme sulle due figure di coordinamento vedi la voce coordinatore per la sicurezza; per la fase di cantiere vedi il CSE.

Quando il committente deve nominarlo

L’art. 90, comma 3 impone la designazione del CSP nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea. Il momento è preciso: la nomina avviene contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, non all’apertura del cantiere. Un CSP nominato a progetto chiuso può solo descrivere scelte già fatte, non influenzarle.

Tre regole completano il quadro:

  1. Esonero per i piccoli lavori privati (art. 90, comma 11): la nomina non è dovuta per i lavori privati non soggetti a permesso di costruire e di importo inferiore a 100.000 euro. In questo caso le funzioni del CSP sono svolte dal coordinatore per l’esecuzione.
  2. Autoassunzione (art. 90, comma 6): il committente o il responsabile dei lavori in possesso dei requisiti dell’art. 98 può svolgere direttamente le funzioni di CSP.
  3. Comunicazione: il nominativo del coordinatore va comunicato alle imprese e indicato nel cartello di cantiere (art. 90, comma 7).

Esempio: un committente privato fa costruire una villetta con permesso di costruire; lavoreranno un’impresa edile, un idraulico e un elettricista. Il CSP va nominato insieme al progettista. Se invece lo stesso committente rifà il bagno con una comunicazione di inizio lavori e una spesa di 40.000 euro, con due imprese, il CSP non serve: basta il CSE, che redige anche il PSC.

I due documenti che produce

Gli obblighi dell’art. 91 vanno adempiuti durante la progettazione e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, perché le imprese devono quotare sapendo quali misure di sicurezza saranno richieste.

DocumentoContenuti di riferimentoA chi serve
Piano di Sicurezza e CoordinamentoAllegato XV: lavorazioni, interferenze, cronoprogramma, costi della sicurezzaImprese e CSE durante i lavori
Fascicolo dell’operaAllegato XVI: informazioni per i lavori successivi sull’operaCommittente e manutentori negli anni seguenti

Il fascicolo non è predisposto per i lavori di manutenzione ordinaria. L’art. 91 affida inoltre al CSP il coordinamento dei principi di prevenzione che il committente deve applicare alle scelte progettuali (art. 90, comma 1) e la valutazione del rischio da ordigni bellici inesplosi per le attività di scavo (comma 2-bis). Come si costruisce il piano, passo per passo, è spiegato nella guida al PSC.

Requisiti e responsabilità

Il CSP deve avere i requisiti dell’art. 98: un titolo di studio tecnico, un periodo di esperienza nel settore delle costruzioni proporzionato al titolo e l’attestato del corso con i contenuti dell’Allegato XIV. Il dettaglio di titoli, corso e aggiornamento è nella scheda del coordinatore per la sicurezza nei cantieri.

La violazione dell’art. 91, comma 1, è una contravvenzione punita dall’art. 158, comma 1, con l’arresto o, in alternativa, con l’ammenda, secondo gli importi rivalutati riportati nel testo vigente. La nomina non esonera il committente: l’art. 93 lo lascia responsabile della verifica degli adempimenti del coordinatore.

Gli errori più frequenti riguardano i tempi e la specificità: nomina tardiva, PSC copiato da altri cantieri, fascicolo mai consegnato o non aggiornato con le varianti. Un PSC generico, privo dell’analisi delle interferenze reali, viene trattato come un piano mancante.

Domande frequenti

  • Il progettista dell'opera può essere anche il CSP?

    Sì. Le incompatibilità dell'art. 89 riguardano il coordinatore per l'esecuzione, che non può essere datore di lavoro, dipendente o RSPP delle imprese esecutrici. Per il CSP non è previsto un divieto analogo: il progettista che possiede i requisiti dell'art. 98 può assumere l'incarico, e spesso è la soluzione più efficace, perché le scelte di sicurezza entrano direttamente nel progetto.

  • Se il CSP non è stato nominato, chi redige il PSC?

    Nei lavori privati non soggetti a permesso di costruire e di importo inferiore a 100.000 euro l'art. 90, comma 11, esonera dalla nomina del CSP: le sue funzioni, compresa la redazione del PSC, passano al coordinatore per l'esecuzione. Fuori da questa ipotesi la mancata designazione del CSP è una violazione a carico del committente o del responsabile dei lavori.

  • Il CSP deve andare in cantiere durante i lavori?

    No, il suo incarico si chiude con la consegna del PSC e del fascicolo prima della richiesta delle offerte. Il controllo in corso d'opera spetta al CSE, che verifica l'applicazione del piano e lo aggiorna. Se la stessa persona ricopre entrambi i ruoli, la presenza in cantiere deriva dall'incarico di esecuzione, non da quello di progettazione.