Glossario
CSP
Il CSP è il coordinatore per la progettazione: nominato dal committente con l'incarico di progetto (art. 90), redige PSC e fascicolo dell'opera (art. 91).
Il CSP è il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, definito dall’art. 89, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 81/2008: il soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori di svolgere i compiti dell’art. 91, cioè redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento e predisporre il fascicolo dell’opera prima che i lavori siano affidati.
Questa voce riguarda solo la fase progettuale. Per il quadro d’insieme sulle due figure di coordinamento vedi la voce coordinatore per la sicurezza; per la fase di cantiere vedi il CSE.
Quando il committente deve nominarlo
L’art. 90, comma 3 impone la designazione del CSP nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea. Il momento è preciso: la nomina avviene contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, non all’apertura del cantiere. Un CSP nominato a progetto chiuso può solo descrivere scelte già fatte, non influenzarle.
Tre regole completano il quadro:
- Esonero per i piccoli lavori privati (art. 90, comma 11): la nomina non è dovuta per i lavori privati non soggetti a permesso di costruire e di importo inferiore a 100.000 euro. In questo caso le funzioni del CSP sono svolte dal coordinatore per l’esecuzione.
- Autoassunzione (art. 90, comma 6): il committente o il responsabile dei lavori in possesso dei requisiti dell’art. 98 può svolgere direttamente le funzioni di CSP.
- Comunicazione: il nominativo del coordinatore va comunicato alle imprese e indicato nel cartello di cantiere (art. 90, comma 7).
Esempio: un committente privato fa costruire una villetta con permesso di costruire; lavoreranno un’impresa edile, un idraulico e un elettricista. Il CSP va nominato insieme al progettista. Se invece lo stesso committente rifà il bagno con una comunicazione di inizio lavori e una spesa di 40.000 euro, con due imprese, il CSP non serve: basta il CSE, che redige anche il PSC.
I due documenti che produce
Gli obblighi dell’art. 91 vanno adempiuti durante la progettazione e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, perché le imprese devono quotare sapendo quali misure di sicurezza saranno richieste.
| Documento | Contenuti di riferimento | A chi serve |
|---|---|---|
| Piano di Sicurezza e Coordinamento | Allegato XV: lavorazioni, interferenze, cronoprogramma, costi della sicurezza | Imprese e CSE durante i lavori |
| Fascicolo dell’opera | Allegato XVI: informazioni per i lavori successivi sull’opera | Committente e manutentori negli anni seguenti |
Il fascicolo non è predisposto per i lavori di manutenzione ordinaria. L’art. 91 affida inoltre al CSP il coordinamento dei principi di prevenzione che il committente deve applicare alle scelte progettuali (art. 90, comma 1) e la valutazione del rischio da ordigni bellici inesplosi per le attività di scavo (comma 2-bis). Come si costruisce il piano, passo per passo, è spiegato nella guida al PSC.
Requisiti e responsabilità
Il CSP deve avere i requisiti dell’art. 98: un titolo di studio tecnico, un periodo di esperienza nel settore delle costruzioni proporzionato al titolo e l’attestato del corso con i contenuti dell’Allegato XIV. Il dettaglio di titoli, corso e aggiornamento è nella scheda del coordinatore per la sicurezza nei cantieri.
La violazione dell’art. 91, comma 1, è una contravvenzione punita dall’art. 158, comma 1, con l’arresto o, in alternativa, con l’ammenda, secondo gli importi rivalutati riportati nel testo vigente. La nomina non esonera il committente: l’art. 93 lo lascia responsabile della verifica degli adempimenti del coordinatore.
Gli errori più frequenti riguardano i tempi e la specificità: nomina tardiva, PSC copiato da altri cantieri, fascicolo mai consegnato o non aggiornato con le varianti. Un PSC generico, privo dell’analisi delle interferenze reali, viene trattato come un piano mancante.
Domande frequenti
Il progettista dell'opera può essere anche il CSP?
Sì. Le incompatibilità dell'art. 89 riguardano il coordinatore per l'esecuzione, che non può essere datore di lavoro, dipendente o RSPP delle imprese esecutrici. Per il CSP non è previsto un divieto analogo: il progettista che possiede i requisiti dell'art. 98 può assumere l'incarico, e spesso è la soluzione più efficace, perché le scelte di sicurezza entrano direttamente nel progetto.
Se il CSP non è stato nominato, chi redige il PSC?
Nei lavori privati non soggetti a permesso di costruire e di importo inferiore a 100.000 euro l'art. 90, comma 11, esonera dalla nomina del CSP: le sue funzioni, compresa la redazione del PSC, passano al coordinatore per l'esecuzione. Fuori da questa ipotesi la mancata designazione del CSP è una violazione a carico del committente o del responsabile dei lavori.
Il CSP deve andare in cantiere durante i lavori?
No, il suo incarico si chiude con la consegna del PSC e del fascicolo prima della richiesta delle offerte. Il controllo in corso d'opera spetta al CSE, che verifica l'applicazione del piano e lo aggiorna. Se la stessa persona ricopre entrambi i ruoli, la presenza in cantiere deriva dall'incarico di esecuzione, non da quello di progettazione.