Glossario
CSE
CSE, coordinatore per l'esecuzione dei lavori: chi è (art. 89), chi non può esserlo, come si distingue da preposto e RSPP d'impresa, che documenti produce.
Il CSE è il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, definito dall’art. 89, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 81/2008: il soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori di svolgere, mentre il cantiere è attivo, i compiti dell’art. 92. È una figura terza rispetto alle imprese, che governa il rischio da interferenza tra più ditte.
Questa voce si concentra su chi è il CSE e su cosa lo distingue dalle altre figure presenti in cantiere. Quando va nominato e come si confronta con il coordinatore per la progettazione è spiegato nella voce coordinatore per la sicurezza; la fase di progetto è trattata nella voce CSP.
Cosa dice la norma
Tre disposizioni definiscono il perimetro del ruolo:
- Definizione e incompatibilità (art. 89, lett. f): il CSE non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici, un suo dipendente o l’RSPP da lui designato. L’incompatibilità cade solo quando committente e impresa esecutrice coincidono.
- Momento della designazione (art. 90, commi 4 e 5): prima dell’affidamento dei lavori oppure, se il cantiere parte con un’unica impresa, nel momento in cui ne entra una seconda.
- Compiti (art. 92, comma 1): verifica dell’applicazione del PSC, verifica dell’idoneità dei POS, organizzazione del coordinamento, contestazione e segnalazione delle inosservanze al committente, sospensione diretta delle singole lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente. Il commento lettera per lettera è nella pagina dell’art. 92.
Il comma 2 dell’art. 92 aggiunge un caso spesso dimenticato: il CSE nominato in corso d’opera ai sensi dell’art. 90, comma 5, redige anche il PSC e il fascicolo. Lo stesso accade nei lavori privati esonerati dalla nomina del CSP (art. 90, comma 11).
CSE, preposto e RSPP dell’impresa: chi fa cosa
In cantiere convivono figure che “controllano la sicurezza” con ruoli molto diversi. Confonderle porta a due errori opposti: un CSE che si comporta da capocantiere, oppure un’impresa che scarica sul CSE la vigilanza sui propri operai.
| CSE | Preposto dell’impresa | RSPP dell’impresa | |
|---|---|---|---|
| Chi lo incarica | Committente o responsabile dei lavori | Datore di lavoro dell’impresa (art. 18, lett. b-bis) | Datore di lavoro dell’impresa (art. 17) |
| Ambito | Tutto il cantiere e tutte le imprese | La propria squadra | L’azienda, non il singolo cantiere |
| Oggetto del controllo | Interferenze e rispetto del PSC | Comportamento dei lavoratori e uso di DPI e attrezzature | Valutazione dei rischi e misure dell’impresa |
| Può fermare il lavoro | Sì, le singole lavorazioni, per pericolo grave e imminente riscontrato | Sì, interrompe l’attività del lavoratore se necessario (art. 19) | No, ha funzione consultiva |
| Sanzioni proprie | Art. 158, comma 2 | Art. 56 e sanzioni dei singoli Titoli | Nessuna sanzione penale propria nel Titolo I |
La giurisprudenza descrive il compito del CSE come alta vigilanza: non deve sorvegliare ogni lavoratore in ogni momento, ma deve accorgersi delle situazioni di rischio che riguardano l’organizzazione complessiva del cantiere e reagire con gli strumenti dell’art. 92.
Documenti da tenere
La prova dell’attività del CSE è quasi sempre documentale. Un fascicolo di coordinamento completo contiene:
- lettera di incarico con accettazione e attestati dei requisiti dell’art. 98;
- verbali di verifica dei POS di ogni impresa, con data precedente al suo ingresso;
- verbali delle riunioni di coordinamento e dei sopralluoghi, collegati alle fasi critiche del cronoprogramma;
- contestazioni scritte alle imprese e segnalazioni al committente con le proposte di sospensione o allontanamento;
- eventuali ordini di sospensione delle singole lavorazioni e verbali di ripresa dopo l’adeguamento;
- revisioni del PSC e del fascicolo dell’opera legate a varianti o nuove imprese;
- eventuali comunicazioni all’ASL e all’Ispettorato quando il committente non ha adottato provvedimenti senza motivarlo.
Esempio: in una ristrutturazione con impresa edile, ponteggista e impiantista, il CSE riceve il POS del ponteggista il giorno prima del montaggio. Prima di autorizzare l’ingresso verifica che il POS rimandi al PiMUS e alle aree di stoccaggio previste dal PSC; mancando la gestione dell’interferenza con l’impiantista al piano terra, chiede l’integrazione per iscritto e lo annota nel verbale.
La violazione degli obblighi dell’art. 92, comma 1, è punita dall’art. 158, comma 2, con l’arresto o l’ammenda, con una pena più lieve per la sola lettera d); gli importi sono quelli del testo vigente su Normattiva, soggetti a rivalutazione periodica. Il lavoro del coordinatore giorno per giorno è descritto nella scheda sul ruolo del coordinatore CSP e CSE.
Domande frequenti
Il CSE può essere nominato a cantiere già iniziato?
Sì, ed è anzi un obbligo quando i lavori, partiti con un'unica impresa, vengono estesi in tutto o in parte ad altre imprese (art. 90, comma 5). In questo caso il CSE arriva in un cantiere già avviato e privo di piano: oltre ai compiti ordinari dell'art. 92 deve redigere il PSC e predisporre il fascicolo dell'opera, perché nessun CSP li ha preparati in fase di progetto.
Un dipendente del committente può fare il CSE?
Sì, se possiede i requisiti professionali dell'art. 98. L'incompatibilità dell'art. 89 riguarda solo il lato di chi esegue: il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici, i suoi dipendenti e l'RSPP che ha designato. Lo stesso committente o il responsabile dei lavori, se qualificato, può assumere direttamente il ruolo. Resta l'esigenza pratica di tempo e indipendenza sufficienti per i sopralluoghi.
Il CSE deve firmare per approvazione il POS delle imprese?
La norma non parla di firma né di approvazione: chiede al CSE di verificare l'idoneità del POS e la sua coerenza con il PSC. La verifica però va documentata, altrimenti in caso di controllo non c'è prova che sia stata fatta. Nella prassi si usa un verbale di verifica che indica il documento esaminato, l'esito e le eventuali integrazioni richieste prima dell'ingresso dell'impresa.