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Glossario

CPI (Certificato di Prevenzione Incendi)

Atto conclusivo del procedimento di prevenzione incendi che attesta la conformità dell'attività alle norme antincendio: disciplinato dal DPR 151/2011, è oggi assorbito nel meccanismo di SCIA e controlli dei Vigili del Fuoco.

Il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) è il documento con cui il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco attesta che un’attività soggetta al controllo di prevenzione incendi rispetta i requisiti di sicurezza antincendio previsti dalla normativa. Riguarda le attività elencate nell’allegato al DPR 151/2011, distinte in categorie A, B e C in base al livello di rischio.

Come si ottiene

Con il DPR 151/2011 la logica del “certificato” tradizionale è stata sostituita dal meccanismo della SCIA antincendio (Segnalazione Certificata di Inizio Attività): il titolare presenta la segnalazione al Comando dei Vigili del Fuoco allegando la documentazione tecnica e le certificazioni degli impianti. Per le attività di categoria A la SCIA consente l’avvio immediato; per le categorie B e C è previsto anche l’esame del progetto e il sopralluogo di controllo, con rilascio del verbale di conformità.

Rinnovo e periodicità

Il titolo abilitativo antincendio ha una validità temporale definita dalla norma, al termine della quale va rinnovato mediante attestazione di assenza di variazioni nelle condizioni di sicurezza. La periodicità puntuale e la modulistica sono indicate nel DPR 151/2011 e sui portali ufficiali dei Vigili del Fuoco.

Ad esempio, un’autorimessa di superficie rilevante o un albergo con oltre 25 posti letto rientrano tra le attività soggette e richiedono la gestione del titolo antincendio. Il possesso del CPI non esaurisce gli obblighi del datore di lavoro, che deve comunque effettuare la valutazione del rischio incendio e organizzare la gestione delle emergenze.

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