Glossario
Comitato paritetico
Comitato paritetico: cos'è, legame con gli organismi paritetici dell'art. 51, repertorio nazionale, collaborazione nella formazione e CPT dell'edilizia.
Il comitato paritetico è un organismo composto in pari numero da rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, che offre alle imprese formazione e supporto sulla sicurezza. Il D.Lgs. 81/2008 parla di organismi paritetici (art. 2, comma 1, lett. ee) e ne fissa le funzioni all’art. 51; «comitato» è il nome usato da molti contratti collettivi.
Comitato, organismo, ente bilaterale
I tre termini si sovrappongono nella pratica ma non sono sinonimi perfetti.
| Termine | Dove nasce | Cosa indica |
|---|---|---|
| Organismo paritetico | D.Lgs. 81/2008, artt. 2 e 51 | La figura legale, con i compiti in materia di salute e sicurezza |
| Comitato paritetico | Contratti collettivi di settore | Il nome concreto dell’organismo, ad esempio il Comitato paritetico territoriale (CPT) dell’edilizia |
| Ente bilaterale | Contratti collettivi | Struttura più ampia, che può gestire anche welfare, formazione professionale, sostegno al reddito |
Spesso il comitato paritetico per la sicurezza è un’articolazione dell’ente bilaterale di settore. Ciò che conta, per gli effetti dell’art. 51, è che sia costituito da associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Cosa fa per le imprese
L’art. 51 attribuisce agli organismi paritetici funzioni di supporto, mai di controllo:
- prima istanza sulle controversie relative ai diritti di rappresentanza, informazione e formazione;
- supporto tecnico alle imprese nell’individuare soluzioni organizzative e tecniche;
- formazione, svolta o promossa anche attraverso i fondi interprofessionali;
- asseverazione dell’adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione dell’art. 30, di cui la vigilanza può tenere conto;
- sopralluoghi, se dispongono di personale tecnicamente competente;
- comunicazione a INL e INAIL dei dati su imprese aderenti, formazione e asseverazioni, introdotta dalla L. 215/2021.
Nel sistema paritetico opera anche il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale dell’art. 48, finanziato con il fondo dell’art. 52.
Il repertorio e la collaborazione nella formazione
Dopo la L. 215/2021 il Ministero del Lavoro tiene il repertorio nazionale degli organismi paritetici, istituito con il DM 11 ottobre 2022, n. 171: è lo strumento per distinguere un organismo reale da un’etichetta di comodo.
Il punto più operativo riguarda la formazione. L’art. 37, comma 12, chiede che la formazione di lavoratori e RLS avvenga in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio. L’Accordo Stato-Regioni del 2025 precisa la procedura: richiesta di collaborazione all’organismo competente e, in assenza di risposta entro quindici giorni, facoltà di procedere autonomamente.
Esempio: un’impresa edile di sei addetti
Esempio: un’impresa che applica il contratto dell’edilizia assume due operai. Prima di organizzare la formazione specifica invia via PEC la richiesta di collaborazione al CPT della provincia, che propone un corso in calendario il mese successivo. L’impresa chiede anche una visita tecnica in cantiere: il tecnico del comitato segnala un parapetto incompleto e suggerisce la soluzione, senza verbali sanzionatori. Nel fascicolo della formazione restano la PEC, la risposta del CPT e gli attestati.
Domande frequenti
Entro quanto risponde l'organismo paritetico alla richiesta di collaborazione per la formazione?
Secondo l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, se l'organismo paritetico competente per settore e territorio non risponde entro quindici giorni dalla richiesta, il datore di lavoro può procedere autonomamente con la formazione. Conviene inviare la richiesta con un mezzo che dia prova della data, come la PEC, e conservarla insieme agli attestati del corso.
Il comitato paritetico può sanzionare un'impresa dopo un sopralluogo?
No. Gli organismi paritetici non sono organi di vigilanza: i sopralluoghi previsti dall'art. 51, comma 6, servono a supportare le imprese nell'individuare soluzioni tecniche e organizzative. Prescrizioni e sanzioni restano di competenza di ASL e Ispettorato del lavoro. Le informazioni raccolte possono però confluire nei dati che gli organismi comunicano a INL e INAIL.
Come verifico che un comitato paritetico sia autentico?
Il primo controllo è l'iscrizione al repertorio nazionale degli organismi paritetici tenuto dal Ministero del Lavoro, istituito con il DM 11 ottobre 2022, n. 171. Poi va verificato che le associazioni costituenti siano comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che l'organismo sia legato al contratto collettivo effettivamente applicato in azienda. Una denominazione che richiama la pariteticità non basta.