Glossario
Ente bilaterale
L'ente bilaterale è l'organismo costituito da associazioni di datori di lavoro e di lavoratori comparativamente più rappresentative: in materia di sicurezza svolge funzioni di orientamento, assistenza e formazione alle imprese, con un ruolo valorizzato dall'art. 51 del D.Lgs. 81/2008.
L’ente bilaterale è, secondo la definizione dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2008, l’organismo costituito a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. È espressione della bilateralità, cioè della collaborazione paritetica tra le parti sociali su temi come mercato del lavoro, welfare integrativo e sicurezza.
Il ruolo nella sicurezza
In materia di salute e sicurezza gli enti bilaterali operano accanto agli organismi paritetici valorizzati dall’art. 51. Questi organismi rappresentano la sede privilegiata per la programmazione di attività formative, per l’elaborazione di procedure e buone prassi, e per il supporto alle imprese, in particolare a quelle di piccole dimensioni prive di strutture interne.
Cosa significa per l’azienda
Per un’impresa aderente, l’ente o l’organismo paritetico può rappresentare un punto di riferimento concreto: assistenza nell’organizzazione della prevenzione, sostegno nella predisposizione della documentazione, orientamento sugli adempimenti. L’art. 51 prevede inoltre che, su richiesta delle imprese, gli organismi paritetici rilascino un’attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto, elemento di cui gli organi di vigilanza tengono conto.
Un ambito rilevante è quello della formazione, dove la collaborazione con gli organismi paritetici è espressamente richiamata dalla normativa e dagli accordi Stato-Regioni.