Glossario
Ente bilaterale
Ente bilaterale e organismo paritetico: chi li costituisce, cosa fanno per la sicurezza secondo l'art. 51 D.Lgs. 81/2008 e come verificare il repertorio.
L’ente bilaterale è un organismo costituito per iniziativa di associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, che gestiscono insieme servizi previsti dalla contrattazione collettiva. La definizione generale è nell’art. 2, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 276/2003; nella sicurezza sul lavoro la stessa logica prende la forma dell’organismo paritetico dell’art. 2, comma 1, lett. ee) del D.Lgs. 81/2008.
Ente bilaterale e organismo paritetico: non sono sinonimi perfetti
Nel linguaggio comune i due termini si usano come equivalenti, ma hanno un perimetro diverso. L’ente bilaterale nasce come strumento del mercato del lavoro: incontro tra domanda e offerta, formazione professionale, fondi mutualistici, welfare contrattuale, certificazione dei contratti e, tra le altre cose, azioni sulla salute e sicurezza. L’organismo paritetico è invece la figura che il Testo Unico valorizza in modo specifico per la prevenzione.
| Aspetto | Ente bilaterale | Organismo paritetico (sicurezza) |
|---|---|---|
| Fonte della definizione | D.Lgs. 276/2003, art. 2 | D.Lgs. 81/2008, art. 2, lett. ee) e art. 51 |
| Ambito | Mercato del lavoro, welfare, formazione, anche sicurezza | Salute e sicurezza sul lavoro, più i compiti affidati da legge e contratti |
| Chi lo costituisce | Associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative | Le stesse, a livello nazionale e territoriale |
| Funzioni tipiche | Prestazioni integrative, fondi, formazione professionale | Formazione, buone prassi, assistenza alle imprese, asseverazione, supporto agli RLST |
| Riconoscimento pubblico | Previsto dal contratto collettivo | Repertorio nazionale presso il Ministero del Lavoro |
In molti settori un unico ente svolge entrambi i ruoli: è il caso degli enti di settore istituiti dai contratti collettivi, che gestiscono insieme prestazioni contrattuali e servizi di prevenzione. Il nome dell’ente non basta: va verificato quali funzioni gli attribuiscono statuto e contratto.
Cosa prevede l’art. 51 del Testo Unico
L’art. 51 prevede che gli organismi paritetici siano costituiti anche a livello territoriale e ne elenca i compiti. I principali, in sintesi:
- Formazione: svolgono o promuovono attività formative, anche con i fondi interprofessionali; l’art. 37, comma 12, chiede che la formazione dei lavoratori avvenga in collaborazione con loro, ove presenti nel settore e nel territorio.
- Assistenza alle imprese: supportano l’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative per la tutela della salute e sicurezza.
- Asseverazione: su richiesta delle imprese attestano l’adozione e l’efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione dell’art. 30, attestazione di cui gli organi di vigilanza possono tener conto nella programmazione dei controlli.
- Rappresentanza territoriale: in collegamento con l’art. 48, sono il riferimento dei rappresentanti territoriali dei lavoratori per le aziende prive di RLS interno.
- Composizione delle controversie sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione.
Il comma 1-bis, introdotto dalla L. 215/2021, ha previsto un repertorio nazionale degli organismi paritetici, istituito con il DM n. 171 dell’11 ottobre 2022. Tra i requisiti di iscrizione indicati dal Ministero del Lavoro figurano la costituzione da parte di associazioni firmatarie di almeno un contratto collettivo applicato nel settore e una rappresentatività verificata su sedi, iscritti e contratti sottoscritti; i requisiti vanno confermati ogni tre anni.
Errori frequenti
- Confondere l’adesione con l’esonero: aderire a un ente bilaterale non trasferisce all’ente gli obblighi del datore di lavoro. Valutazione dei rischi, nomine e formazione restano a carico dell’azienda.
- Considerare valido qualunque corso dell’ente: i percorsi devono comunque rispettare il nuovo Accordo Stato-Regioni, che ha sostituito gli accordi del 2011, 2012 e 2016.
- Affidarsi a sigle non rappresentative: prima di scegliere un organismo conviene controllarne l’iscrizione al repertorio ministeriale.
- Ignorare la richiesta di collaborazione: quando l’organismo è presente nel settore, è prudente conservare traccia della richiesta inviata prima dei corsi, anche se non arriva risposta.
Esempio: un’impresa artigiana di sei dipendenti senza RLS interno, che applica un contratto collettivo con ente di settore, si rivolge all’ente per la formazione dei lavoratori e per i contatti con l’RLST. Resta però lei a redigere il DVR e a programmare i corsi, come ricorda la guida agli adempimenti minimi delle microimprese. Il rapporto con l’asseverazione del modello organizzativo è utile invece per le imprese che adottano un sistema di gestione.
Domande frequenti
L'ente bilaterale può rilasciare attestati di formazione sulla sicurezza?
Può organizzare ed erogare corsi, perché la formazione è tra le attività tipiche della pariteticità, ma l'attestato è valido solo se il corso rispetta durata, contenuti, requisiti dei docenti e verifica finale previsti dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Il fatto che il corso sia svolto da un ente bilaterale non sana un percorso difforme: in ispezione si guarda al contenuto, non alla sigla.
Che differenza c'è tra iscrizione all'ente bilaterale e adesione all'organismo paritetico?
Spesso coincidono, perché molti contratti collettivi prevedono un unico ente che svolge anche le funzioni di organismo paritetico per la sicurezza. Non è però automatico: l'ente bilaterale può occuparsi solo di welfare, formazione professionale o mercato del lavoro. Per la sicurezza conta che l'organismo abbia le funzioni dell'art. 51 e risulti iscritto al repertorio nazionale del Ministero del Lavoro.
Se l'azienda non aderisce ad alcun ente bilaterale ha comunque degli obblighi verso gli organismi paritetici?
Sì, almeno uno: l'art. 37, comma 12, chiede che la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti avvenga in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio. Inoltre, se in azienda non è stato eletto l'RLS, le funzioni sono esercitate dal rappresentante territoriale (RLST), che opera proprio nell'ambito degli organismi paritetici.