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Glossario

Ente bilaterale

Ente bilaterale e organismo paritetico: chi li costituisce, cosa fanno per la sicurezza secondo l'art. 51 D.Lgs. 81/2008 e come verificare il repertorio.

L’ente bilaterale è un organismo costituito per iniziativa di associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, che gestiscono insieme servizi previsti dalla contrattazione collettiva. La definizione generale è nell’art. 2, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 276/2003; nella sicurezza sul lavoro la stessa logica prende la forma dell’organismo paritetico dell’art. 2, comma 1, lett. ee) del D.Lgs. 81/2008.

Ente bilaterale e organismo paritetico: non sono sinonimi perfetti

Nel linguaggio comune i due termini si usano come equivalenti, ma hanno un perimetro diverso. L’ente bilaterale nasce come strumento del mercato del lavoro: incontro tra domanda e offerta, formazione professionale, fondi mutualistici, welfare contrattuale, certificazione dei contratti e, tra le altre cose, azioni sulla salute e sicurezza. L’organismo paritetico è invece la figura che il Testo Unico valorizza in modo specifico per la prevenzione.

AspettoEnte bilateraleOrganismo paritetico (sicurezza)
Fonte della definizioneD.Lgs. 276/2003, art. 2D.Lgs. 81/2008, art. 2, lett. ee) e art. 51
AmbitoMercato del lavoro, welfare, formazione, anche sicurezzaSalute e sicurezza sul lavoro, più i compiti affidati da legge e contratti
Chi lo costituisceAssociazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentativeLe stesse, a livello nazionale e territoriale
Funzioni tipichePrestazioni integrative, fondi, formazione professionaleFormazione, buone prassi, assistenza alle imprese, asseverazione, supporto agli RLST
Riconoscimento pubblicoPrevisto dal contratto collettivoRepertorio nazionale presso il Ministero del Lavoro

In molti settori un unico ente svolge entrambi i ruoli: è il caso degli enti di settore istituiti dai contratti collettivi, che gestiscono insieme prestazioni contrattuali e servizi di prevenzione. Il nome dell’ente non basta: va verificato quali funzioni gli attribuiscono statuto e contratto.

Cosa prevede l’art. 51 del Testo Unico

L’art. 51 prevede che gli organismi paritetici siano costituiti anche a livello territoriale e ne elenca i compiti. I principali, in sintesi:

  1. Formazione: svolgono o promuovono attività formative, anche con i fondi interprofessionali; l’art. 37, comma 12, chiede che la formazione dei lavoratori avvenga in collaborazione con loro, ove presenti nel settore e nel territorio.
  2. Assistenza alle imprese: supportano l’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative per la tutela della salute e sicurezza.
  3. Asseverazione: su richiesta delle imprese attestano l’adozione e l’efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione dell’art. 30, attestazione di cui gli organi di vigilanza possono tener conto nella programmazione dei controlli.
  4. Rappresentanza territoriale: in collegamento con l’art. 48, sono il riferimento dei rappresentanti territoriali dei lavoratori per le aziende prive di RLS interno.
  5. Composizione delle controversie sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione.

Il comma 1-bis, introdotto dalla L. 215/2021, ha previsto un repertorio nazionale degli organismi paritetici, istituito con il DM n. 171 dell’11 ottobre 2022. Tra i requisiti di iscrizione indicati dal Ministero del Lavoro figurano la costituzione da parte di associazioni firmatarie di almeno un contratto collettivo applicato nel settore e una rappresentatività verificata su sedi, iscritti e contratti sottoscritti; i requisiti vanno confermati ogni tre anni.

Errori frequenti

  • Confondere l’adesione con l’esonero: aderire a un ente bilaterale non trasferisce all’ente gli obblighi del datore di lavoro. Valutazione dei rischi, nomine e formazione restano a carico dell’azienda.
  • Considerare valido qualunque corso dell’ente: i percorsi devono comunque rispettare il nuovo Accordo Stato-Regioni, che ha sostituito gli accordi del 2011, 2012 e 2016.
  • Affidarsi a sigle non rappresentative: prima di scegliere un organismo conviene controllarne l’iscrizione al repertorio ministeriale.
  • Ignorare la richiesta di collaborazione: quando l’organismo è presente nel settore, è prudente conservare traccia della richiesta inviata prima dei corsi, anche se non arriva risposta.

Esempio: un’impresa artigiana di sei dipendenti senza RLS interno, che applica un contratto collettivo con ente di settore, si rivolge all’ente per la formazione dei lavoratori e per i contatti con l’RLST. Resta però lei a redigere il DVR e a programmare i corsi, come ricorda la guida agli adempimenti minimi delle microimprese. Il rapporto con l’asseverazione del modello organizzativo è utile invece per le imprese che adottano un sistema di gestione.

Domande frequenti

  • L'ente bilaterale può rilasciare attestati di formazione sulla sicurezza?

    Può organizzare ed erogare corsi, perché la formazione è tra le attività tipiche della pariteticità, ma l'attestato è valido solo se il corso rispetta durata, contenuti, requisiti dei docenti e verifica finale previsti dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Il fatto che il corso sia svolto da un ente bilaterale non sana un percorso difforme: in ispezione si guarda al contenuto, non alla sigla.

  • Che differenza c'è tra iscrizione all'ente bilaterale e adesione all'organismo paritetico?

    Spesso coincidono, perché molti contratti collettivi prevedono un unico ente che svolge anche le funzioni di organismo paritetico per la sicurezza. Non è però automatico: l'ente bilaterale può occuparsi solo di welfare, formazione professionale o mercato del lavoro. Per la sicurezza conta che l'organismo abbia le funzioni dell'art. 51 e risulti iscritto al repertorio nazionale del Ministero del Lavoro.

  • Se l'azienda non aderisce ad alcun ente bilaterale ha comunque degli obblighi verso gli organismi paritetici?

    Sì, almeno uno: l'art. 37, comma 12, chiede che la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti avvenga in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio. Inoltre, se in azienda non è stato eletto l'RLS, le funzioni sono esercitate dal rappresentante territoriale (RLST), che opera proprio nell'ambito degli organismi paritetici.