FAQ
Radiazioni e campi elettromagnetici
Le domande più frequenti su campi elettromagnetici e radiazioni ottiche artificiali sul lavoro: quando valutarli, cosa sono valori limite e valori di azione, quando scattano misure e sorveglianza sanitaria. Risposte con i riferimenti al Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008.
Questa pagina raccoglie i dubbi più frequenti di datori di lavoro e RSPP sull’esposizione a campi elettromagnetici e a radiazioni ottiche artificiali, due famiglie di agenti fisici disciplinate dai Capi IV e V del Titolo VIII del Testo Unico. Per il metodo operativo di misura e valutazione dei campi trovi la guida dedicata, mentre l’identificazione dell’esposizione e gli obblighi del datore sono fissati dall’art. 209 del Testo Unico. Per inquadrare i singoli fattori vedi le schede sui campi elettromagnetici e sulle radiazioni ottiche artificiali; le radiazioni ionizzanti e il radon seguono invece la disciplina del D.Lgs. 101/2020.
Le domande
Quali esposizioni a radiazioni e campi disciplina il Titolo VIII del Testo Unico?
Il Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 tratta gli agenti fisici e dedica il Capo IV ai campi elettromagnetici e il Capo V alle radiazioni ottiche artificiali (laser, saldatura, lampade UV e simili). Restano fuori da questo Titolo le radiazioni ionizzanti, il radon e la radiazione solare naturale, che seguono discipline dedicate: per gli orientamenti generali sugli agenti fisici il riferimento è l'art. 180 del D.Lgs. 81/2008.
Chi ha l'obbligo di gestire il rischio da campi e radiazioni in azienda?
La valutazione del rischio e l'adozione delle misure spettano al datore di lavoro, nell'ambito degli obblighi non delegabili di valutazione dei rischi e di redazione del DVR (artt. 17, 18 e 28 del D.Lgs. 81/2008). Il preposto vigila sul rispetto delle misure e delle procedure (art. 19), mentre il lavoratore autonomo che opera con sorgenti di campi o radiazioni è tenuto a utilizzare attrezzature conformi e a tutelare la propria salute (art. 21).
Quando è obbligatorio valutare il rischio da campi elettromagnetici?
Il datore di lavoro identifica e valuta l'esposizione ai campi elettromagnetici quando sono presenti sorgenti rilevanti e, se necessario, misura o calcola i livelli cui i lavoratori sono esposti (art. 209 del D.Lgs. 81/2008). La valutazione può basarsi su dati dei fabbricanti e banche dati affidabili, ma l'esito confluisce sempre nel documento di valutazione dei rischi e va aggiornato quando cambiano impianti, lavorazioni o organizzazione.
Cosa sono i valori limite di esposizione e i valori di azione per i campi elettromagnetici?
I valori limite di esposizione (VLE) e i valori di azione (VA) per i campi elettromagnetici sono fissati dall'art. 208 del D.Lgs. 81/2008, che rinvia all'Allegato XXXVI del Testo Unico. I VLE si riferiscono agli effetti sanitari e sensoriali sull'organismo e non possono essere superati, mentre i VA sono livelli operativi, direttamente misurabili, al cui superamento scattano gli obblighi di intervento del datore di lavoro.
Cosa devo fare se vengono superati i valori di azione per i campi elettromagnetici?
Al superamento dei valori di azione il datore di lavoro elabora e attua un programma di misure tecniche e organizzative per eliminare o ridurre al minimo l'esposizione: scelta di attrezzature a minore emissione, modifica dei layout, segnaletica e delimitazione delle aree, limitazione dell'accesso e dei tempi di permanenza (art. 210 del D.Lgs. 81/2008). Le misure alla fonte vanno privilegiate e i valori limite di esposizione non possono comunque essere superati.
Come tutelo i lavoratori particolarmente sensibili ai campi elettromagnetici?
La valutazione deve dedicare attenzione specifica ai lavoratori particolarmente sensibili, come previsto in via generale dall'art. 183 del D.Lgs. 81/2008, e in particolare ai portatori di dispositivi medici impiantati attivi o passivi e alle lavoratrici in gravidanza che hanno informato il datore di lavoro. Per questi soggetti il datore adotta misure individuali e, se necessario, modifica le mansioni o l'accesso alle aree con campi elevati.
Quando scatta la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici?
La sorveglianza sanitaria è effettuata secondo i criteri generali dell'art. 41 e, per i campi elettromagnetici, è disciplinata dall'art. 211 del D.Lgs. 81/2008: il lavoratore è sottoposto a controllo medico quando viene superato un valore limite di esposizione o quando segnala un effetto indesiderato o inatteso sulla salute. Il medico competente valuta gli esiti e, se riscontra un danno riconducibile all'esposizione, il datore di lavoro riesamina la valutazione dei rischi.
Cosa sono le radiazioni ottiche artificiali e in quali lavorazioni sono presenti?
Le radiazioni ottiche artificiali sono le radiazioni ultraviolette, visibili e infrarosse prodotte da sorgenti costruite dall'uomo, mentre la luce solare naturale resta esclusa dal Capo V (art. 213 del D.Lgs. 81/2008). Sono tipiche di saldatura e taglio, impianti laser, lampade UV per polimerizzazione e sterilizzazione, forni e materiali incandescenti, e interessano soprattutto occhi e cute dei lavoratori.
Come si valuta il rischio da radiazioni ottiche artificiali?
Il datore di lavoro valuta e, se necessario, misura o calcola i livelli di radiazioni ottiche artificiali cui sono esposti i lavoratori, confrontandoli con i valori limite di esposizione fissati dall'art. 215 del D.Lgs. 81/2008 (art. 216). La valutazione considera lunghezza d'onda, energia, durata dell'esposizione, effetti su occhi e cute e la presenza di lavoratori particolarmente sensibili, con esito documentato nel DVR.
È obbligatoria la sorveglianza sanitaria per le radiazioni ottiche artificiali?
Sì: i lavoratori esposti a radiazioni ottiche artificiali sono sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo l'art. 41, con le previsioni specifiche dell'art. 218 del D.Lgs. 81/2008. Il controllo medico è garantito in caso di superamento dei valori limite o di effetti sulla salute, e il medico competente presta particolare attenzione agli effetti su occhi e cute riconducibili all'esposizione.
Quale informazione e formazione devo garantire ai lavoratori esposti?
Quando dalla valutazione emergono rischi da agenti fisici, il datore di lavoro assicura ai lavoratori informazione e formazione adeguate su esiti della valutazione, valori limite, misure adottate, uso corretto dei DPI e modalità di segnalazione degli effetti sulla salute (art. 184 del D.Lgs. 81/2008). Per campi e radiazioni l'informazione va calibrata sulle sorgenti presenti e integrata con la formazione generale e specifica degli artt. 36 e 37.
Cosa rischio se non valuto o non gestisco il rischio da campi e radiazioni?
La mancata valutazione o la mancata adozione delle misure previste dal Titolo VIII è sanzionata penalmente: le sanzioni a carico di datore di lavoro e dirigente sono previste dall'art. 219 e quelle a carico del medico competente dall'art. 220 del D.Lgs. 81/2008. Per gli importi e le fattispecie aggiornate occorre fare riferimento al testo vigente degli articoli, poiché le somme sono soggette a rivalutazione periodica.