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FAQ

Radiazioni e campi elettromagnetici

Le domande più frequenti su campi elettromagnetici e radiazioni ottiche artificiali sul lavoro: quando valutarli, cosa sono valori limite e valori di azione, quando scattano misure e sorveglianza sanitaria. Risposte con i riferimenti al Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008.

Questa pagina raccoglie i dubbi più frequenti di datori di lavoro e RSPP sull’esposizione a campi elettromagnetici e a radiazioni ottiche artificiali, due famiglie di agenti fisici disciplinate dai Capi IV e V del Titolo VIII del Testo Unico. Per il metodo operativo di misura e valutazione dei campi trovi la guida dedicata, mentre l’identificazione dell’esposizione e gli obblighi del datore sono fissati dall’art. 209 del Testo Unico. Per inquadrare i singoli fattori vedi le schede sui campi elettromagnetici e sulle radiazioni ottiche artificiali; le radiazioni ionizzanti e il radon seguono invece la disciplina del D.Lgs. 101/2020.

Le domande

  • Quali esposizioni a radiazioni e campi disciplina il Titolo VIII del Testo Unico?

    Il Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 tratta gli agenti fisici e dedica il Capo IV ai campi elettromagnetici e il Capo V alle radiazioni ottiche artificiali (laser, saldatura, lampade UV e simili). Restano fuori da questo Titolo le radiazioni ionizzanti, il radon e la radiazione solare naturale, che seguono discipline dedicate: per gli orientamenti generali sugli agenti fisici il riferimento è l'art. 180 del D.Lgs. 81/2008.

  • Chi ha l'obbligo di gestire il rischio da campi e radiazioni in azienda?

    La valutazione del rischio e l'adozione delle misure spettano al datore di lavoro, nell'ambito degli obblighi non delegabili di valutazione dei rischi e di redazione del DVR (artt. 17, 18 e 28 del D.Lgs. 81/2008). Il preposto vigila sul rispetto delle misure e delle procedure (art. 19), mentre il lavoratore autonomo che opera con sorgenti di campi o radiazioni è tenuto a utilizzare attrezzature conformi e a tutelare la propria salute (art. 21).

  • Quando è obbligatorio valutare il rischio da campi elettromagnetici?

    Il datore di lavoro identifica e valuta l'esposizione ai campi elettromagnetici quando sono presenti sorgenti rilevanti e, se necessario, misura o calcola i livelli cui i lavoratori sono esposti (art. 209 del D.Lgs. 81/2008). La valutazione può basarsi su dati dei fabbricanti e banche dati affidabili, ma l'esito confluisce sempre nel documento di valutazione dei rischi e va aggiornato quando cambiano impianti, lavorazioni o organizzazione.

  • Cosa sono i valori limite di esposizione e i valori di azione per i campi elettromagnetici?

    I valori limite di esposizione (VLE) e i valori di azione (VA) per i campi elettromagnetici sono fissati dall'art. 208 del D.Lgs. 81/2008, che rinvia all'Allegato XXXVI del Testo Unico. I VLE si riferiscono agli effetti sanitari e sensoriali sull'organismo e non possono essere superati, mentre i VA sono livelli operativi, direttamente misurabili, al cui superamento scattano gli obblighi di intervento del datore di lavoro.

  • Cosa devo fare se vengono superati i valori di azione per i campi elettromagnetici?

    Al superamento dei valori di azione il datore di lavoro elabora e attua un programma di misure tecniche e organizzative per eliminare o ridurre al minimo l'esposizione: scelta di attrezzature a minore emissione, modifica dei layout, segnaletica e delimitazione delle aree, limitazione dell'accesso e dei tempi di permanenza (art. 210 del D.Lgs. 81/2008). Le misure alla fonte vanno privilegiate e i valori limite di esposizione non possono comunque essere superati.

  • Come tutelo i lavoratori particolarmente sensibili ai campi elettromagnetici?

    La valutazione deve dedicare attenzione specifica ai lavoratori particolarmente sensibili, come previsto in via generale dall'art. 183 del D.Lgs. 81/2008, e in particolare ai portatori di dispositivi medici impiantati attivi o passivi e alle lavoratrici in gravidanza che hanno informato il datore di lavoro. Per questi soggetti il datore adotta misure individuali e, se necessario, modifica le mansioni o l'accesso alle aree con campi elevati.

  • Quando scatta la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici?

    La sorveglianza sanitaria è effettuata secondo i criteri generali dell'art. 41 e, per i campi elettromagnetici, è disciplinata dall'art. 211 del D.Lgs. 81/2008: il lavoratore è sottoposto a controllo medico quando viene superato un valore limite di esposizione o quando segnala un effetto indesiderato o inatteso sulla salute. Il medico competente valuta gli esiti e, se riscontra un danno riconducibile all'esposizione, il datore di lavoro riesamina la valutazione dei rischi.

  • Cosa sono le radiazioni ottiche artificiali e in quali lavorazioni sono presenti?

    Le radiazioni ottiche artificiali sono le radiazioni ultraviolette, visibili e infrarosse prodotte da sorgenti costruite dall'uomo, mentre la luce solare naturale resta esclusa dal Capo V (art. 213 del D.Lgs. 81/2008). Sono tipiche di saldatura e taglio, impianti laser, lampade UV per polimerizzazione e sterilizzazione, forni e materiali incandescenti, e interessano soprattutto occhi e cute dei lavoratori.

  • Come si valuta il rischio da radiazioni ottiche artificiali?

    Il datore di lavoro valuta e, se necessario, misura o calcola i livelli di radiazioni ottiche artificiali cui sono esposti i lavoratori, confrontandoli con i valori limite di esposizione fissati dall'art. 215 del D.Lgs. 81/2008 (art. 216). La valutazione considera lunghezza d'onda, energia, durata dell'esposizione, effetti su occhi e cute e la presenza di lavoratori particolarmente sensibili, con esito documentato nel DVR.

  • È obbligatoria la sorveglianza sanitaria per le radiazioni ottiche artificiali?

    Sì: i lavoratori esposti a radiazioni ottiche artificiali sono sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo l'art. 41, con le previsioni specifiche dell'art. 218 del D.Lgs. 81/2008. Il controllo medico è garantito in caso di superamento dei valori limite o di effetti sulla salute, e il medico competente presta particolare attenzione agli effetti su occhi e cute riconducibili all'esposizione.

  • Quale informazione e formazione devo garantire ai lavoratori esposti?

    Quando dalla valutazione emergono rischi da agenti fisici, il datore di lavoro assicura ai lavoratori informazione e formazione adeguate su esiti della valutazione, valori limite, misure adottate, uso corretto dei DPI e modalità di segnalazione degli effetti sulla salute (art. 184 del D.Lgs. 81/2008). Per campi e radiazioni l'informazione va calibrata sulle sorgenti presenti e integrata con la formazione generale e specifica degli artt. 36 e 37.

  • Cosa rischio se non valuto o non gestisco il rischio da campi e radiazioni?

    La mancata valutazione o la mancata adozione delle misure previste dal Titolo VIII è sanzionata penalmente: le sanzioni a carico di datore di lavoro e dirigente sono previste dall'art. 219 e quelle a carico del medico competente dall'art. 220 del D.Lgs. 81/2008. Per gli importi e le fattispecie aggiornate occorre fare riferimento al testo vigente degli articoli, poiché le somme sono soggette a rivalutazione periodica.