FAQ
Preposto
Le domande più frequenti sul preposto: chi è, come si individua, quali obblighi di vigilanza ha dopo il DL 146/2021, quale formazione serve, come si differenzia dal datore di lavoro e cosa rischia. Risposte con i riferimenti al D.Lgs. 81/2008.
Questa pagina raccoglie i dubbi più frequenti di datori di lavoro, RSPP e capisquadra sul ruolo del preposto, dalla sua individuazione agli obblighi di vigilanza rafforzati dal DL 146/2021. Per un quadro completo della figura trovi la scheda dedicata al preposto e le guide su come individuare i preposti e redigere la lettera di nomina. Gli obblighi sono definiti dall’art. 19 del Testo Unico, mentre la formazione del preposto e le novità normative sono approfondite nella pagina sul DL 146/2021.
Le domande
Chi è il preposto nella sicurezza sul lavoro?
Il preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla mansione, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione (art. 2 del D.Lgs. 81/2008). È la figura operativa più vicina ai lavoratori, come il capo squadra o il capo reparto, e vigila sul rispetto delle misure di sicurezza.
Come si individua il preposto dopo il DL 146/2021?
Il datore di lavoro e i dirigenti devono individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza (art. 18, co. 1, lettera b-bis, introdotta dal DL 146/2021, convertito dalla L. 215/2021). L'individuazione è quindi un obbligo espresso e va formalizzata, di norma con un atto scritto che indichi compiti e ambito di sovrintendenza; esiste anche la figura del preposto di fatto, cioè chi svolge i compiti tipici del ruolo pur senza nomina formale.
Quali sono gli obblighi del preposto?
Gli obblighi del preposto sono elencati all'art. 19 del D.Lgs. 81/2008: sovrintendere e vigilare sull'osservanza delle disposizioni e sull'uso dei dispositivi di protezione, verificare che solo i lavoratori formati accedano a zone di rischio grave, segnalare le carenze e, dopo il DL 146/2021, intervenire per modificare il comportamento non conforme. In caso di mancata attuazione delle disposizioni deve interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori.
Il preposto deve interrompere il lavoro se vede un pericolo?
Sì. Dopo le modifiche del DL 146/2021, il preposto in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite deve intervenire per modificarli e, in caso di mancata attuazione o di persistenza del pericolo grave e immediato, deve interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti (art. 19). È un potere-dovere immediato, non una semplice facoltà.
Che differenza c'è tra preposto e datore di lavoro?
Il datore di lavoro è il titolare del rapporto di lavoro o chi ha la responsabilità dell'organizzazione con poteri decisionali e di spesa, e ha obblighi non delegabili come la valutazione dei rischi e la nomina dell'RSPP (artt. 17 e 18). Il preposto non ha poteri organizzativi e di spesa: sovrintende e vigila sull'attività concreta (art. 19), traducendo sul campo le scelte di prevenzione già definite dal datore e dai dirigenti.
Quale formazione deve avere il preposto?
Il preposto deve ricevere, oltre alla formazione prevista per tutti i lavoratori, una formazione aggiuntiva specifica sui suoi compiti (art. 37, co. 7). Contenuti, durata e periodicità dell'aggiornamento sono definiti dall'Accordo Stato-Regioni in materia di formazione; il DL 146/2021 ne ha previsto il rafforzamento, con una formazione da svolgersi prevalentemente in presenza. Per i dettagli di ore e aggiornamento occorre fare riferimento all'Accordo vigente.
Il preposto può rifiutare l'incarico?
L'individuazione del preposto discende dalla posizione organizzativa e dal ruolo di sovrintendenza effettivamente svolto, per cui chi di fatto dirige il lavoro di altri assume gli obblighi dell'art. 19 anche come preposto di fatto. È però buona prassi formalizzare l'incarico, riconoscere l'eventuale indennità prevista dalla contrattazione e garantire la formazione: senza poteri e mezzi adeguati la posizione di garanzia resta difficile da esercitare correttamente.
Il preposto è responsabile degli infortuni?
Il preposto è titolare di una propria posizione di garanzia limitata agli obblighi di vigilanza e sovrintendenza dell'art. 19: risponde quando l'infortunio deriva dall'omessa vigilanza su comportamenti che poteva e doveva controllare. Non risponde invece delle carenze strutturali o organizzative che competono al datore di lavoro o ai dirigenti. La responsabilità penale va sempre accertata caso per caso in base ai compiti concretamente attribuiti.
Il committente deve comunicare i nominativi dei preposti nei contratti di appalto?
Sì. Il DL 146/2021 ha introdotto l'obbligo, nell'ambito dei contratti di appalto, subappalto e somministrazione, di indicare il nominativo del preposto per conto delle imprese coinvolte (art. 26, co. 8-bis). Serve a rendere individuabile chi vigila sull'attività, soprattutto in presenza di rischi interferenziali tra più imprese.
Il preposto può essere anche RSPP o RLS?
Il preposto è una figura operativa di linea, mentre l'RSPP ha funzioni tecniche di supporto e consulenza al datore di lavoro e l'RLS rappresenta i lavoratori: si tratta di ruoli distinti con finalità diverse. La coincidenza con l'RLS è da evitare per l'incompatibilità tra vigilanza gerarchica e rappresentanza dei lavoratori; il cumulo va comunque valutato con prudenza per non svuotare l'autonomia delle rispettive funzioni.
Cosa rischia il preposto che non vigila?
La violazione degli obblighi di vigilanza dell'art. 19 è sanzionata penalmente dall'art. 56 del D.Lgs. 81/2008, con pene a carico del preposto. Gli importi e le fattispecie precise vanno letti nel testo vigente dell'articolo, poiché le sanzioni sono soggette a rivalutazione periodica; in caso di infortunio possono aggiungersi i reati del codice penale accertati dal giudice.