FAQ
Abilitazioni e attrezzature
Le domande più frequenti sulle abilitazioni all'uso delle attrezzature di lavoro: quando serve il patentino, per quali mezzi, quanto dura, chi forma, che ruolo hanno datore e preposto e cosa si rischia. Risposte con i riferimenti al D.Lgs. 81/2008 e all'Accordo Stato-Regioni 2025.
Questa pagina raccoglie i dubbi più frequenti di datori di lavoro, preposti e RSPP sulle abilitazioni all’uso delle attrezzature di lavoro, dal patentino del carrello alle gru fino ai trattori. Per il percorso formativo e i mezzi interessati trovi la guida alle abilitazioni per le attrezzature e, per il caso più comune, l’approfondimento su durata e rinnovo del patentino del muletto. Il quadro normativo è definito dall’art. 73 del Testo Unico, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che ha sostituito l’accordo del 22 febbraio 2012, e, per il dovere di vigilanza del preposto, dall’art. 19.
Le domande
Che cos'è l'abilitazione all'uso delle attrezzature e in cosa differisce dalla formazione?
Per le attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari il datore di lavoro deve garantire una specifica abilitazione, ulteriore rispetto alla normale informazione, formazione e addestramento (art. 73, co. 4 e 5 del D.Lgs. 81/2008). L'abilitazione è un percorso qualificato, con contenuti teorici e prove pratiche, mentre la formazione generale e specifica del lavoratore resta un obbligo distinto previsto dall'art. 37.
Per quali attrezzature serve un'abilitazione specifica, il cosiddetto patentino?
Le attrezzature per cui è richiesta l'abilitazione sono individuate dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, attuativo dell'art. 73, co. 5, che ha sostituito quello del 22 febbraio 2012. Sono 11 tipologie: carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, piattaforme di lavoro elevabili (PLE), gru a torre, gru mobili e per autocarro, trattori agricoli e forestali, escavatori, pale caricatrici e terne, pompe per calcestruzzo e, novità del 2025, carriponte, caricatori per la movimentazione di materiali e raccoglifrutta.
Quanto dura l'abilitazione e ogni quanto va aggiornata?
L'abilitazione conseguita non è a tempo indeterminato: l'Accordo Stato-Regioni del 2025 prevede un aggiornamento quinquennale di almeno 4 ore riferite alla parte pratica, svolto solo in presenza. Il quinquennio decorre dalla data di conclusione del corso indicata sull'attestato. Con l'accordo del 2012 le 4 ore comprendevano almeno 3 ore pratiche.
Chi può erogare i corsi di abilitazione all'uso delle attrezzature?
I corsi possono essere tenuti solo dai soggetti formatori e con i requisiti dei docenti individuati dall'Accordo Stato-Regioni del 2025, che disciplina anche numero massimo di partecipanti (30), rapporto docente-allievi nelle esercitazioni pratiche (almeno 1 a 6), articolazione in moduli e verifiche finali di apprendimento. Non è quindi sufficiente una formazione generica: occorre un percorso che rispetti i contenuti minimi e le modalità stabilite dall'Accordo per quella specifica attrezzatura.
L'abilitazione sostituisce la formazione e l'addestramento del lavoratore?
No: l'abilitazione si aggiunge agli altri obblighi e non li assorbe. Il datore di lavoro deve comunque assicurare la formazione e, dove necessario, l'addestramento all'uso corretto e sicuro dell'attrezzatura (art. 73, co. 4), oltre alla formazione generale e specifica sul rischio (art. 37). Abilitazione, formazione e addestramento sono adempimenti complementari, da documentare separatamente.
Il preposto deve vigilare sull'uso delle attrezzature che richiedono abilitazione?
Sì: il preposto sovrintende e vigila sull'osservanza degli obblighi da parte dei lavoratori e, dopo le modifiche introdotte dal DL 146/2021 (convertito dalla L. 215/2021), deve intervenire per correggere i comportamenti non conformi e, in caso di persistenza, interrompere l'attività del lavoratore (art. 19). Impedire l'uso di un'attrezzatura a chi è privo di abilitazione rientra pienamente in questo dovere di vigilanza.
Quali obblighi del datore di lavoro sulle abilitazioni non sono delegabili?
La valutazione di tutti i rischi e la conseguente individuazione delle misure, compresa la definizione dei profili di abilitazione necessari, rientrano tra gli obblighi non delegabili del datore di lavoro (art. 17). Restano in capo al datore, e sono delegabili nei limiti dell'art. 16, gli obblighi operativi di fornire formazione, addestramento e abilitazione adeguate previsti dagli artt. 18, 71 e 73.
Il datore di lavoro può usare personalmente un'attrezzatura che richiede abilitazione?
Sì, ma deve essere a sua volta in possesso dell'abilitazione prevista per quella attrezzatura: l'obbligo di qualificazione riguarda chiunque la utilizzi, non solo i dipendenti. Lo stesso principio di uso qualificato e sicuro si applica quando a condurre il mezzo è un socio, un collaboratore familiare o un altro soggetto equiparato al lavoratore ai sensi dell'art. 2.
Serve l'idoneità sanitaria per usare carrelli, gru o altre attrezzature?
Quando l'uso dell'attrezzatura espone a rischi che la rendono necessaria, il lavoratore è sottoposto a sorveglianza sanitaria e il medico competente esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica (art. 41). L'idoneità è un requisito ulteriore rispetto all'abilitazione: un lavoratore abilitato ma giudicato non idoneo non può essere adibito alla conduzione dell'attrezzatura.
I lavoratori autonomi devono possedere l'abilitazione?
Il lavoratore autonomo è tenuto a utilizzare attrezzature conformi alle disposizioni del Titolo III e ha la facoltà di avvalersi della formazione e dell'abilitazione (art. 21). Nei cantieri e negli appalti, però, il committente e le imprese affidatarie verificano l'idoneità tecnico professionale, per cui in pratica l'abilitazione all'uso dell'attrezzatura viene richiesta anche all'autonomo che la impiega.
I patentini rilasciati con l'Accordo del 2012 sono ancora validi?
Sì. L'Accordo del 2025 fa salvi i percorsi svolti in vigenza dell'accordo del 22 febbraio 2012: l'attestato resta valido e va aggiornato ogni cinque anni, con le regole del nuovo accordo. Fino al 18 maggio 2026 si potevano ancora avviare corsi con le vecchie regole. Per carriponte, CMM e raccoglifrutta la formazione pregressa vale solo se conforme per intero ai nuovi contenuti.
Cosa si rischia se un lavoratore usa un'attrezzatura senza abilitazione?
La mancata abilitazione, formazione o addestramento rientra tra le violazioni degli obblighi del datore di lavoro e del dirigente sanzionate penalmente dall'apparato del Titolo III del D.Lgs. 81/2008 (art. 87). Oltre alla sanzione, l'impiego di personale non abilitato aggrava la posizione del datore in caso di infortunio: per le fattispecie e gli importi aggiornati occorre fare riferimento al testo vigente dell'articolo sanzionatorio.