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FAQ

Abilitazioni e attrezzature

Le domande più frequenti sulle abilitazioni all'uso delle attrezzature di lavoro: quando serve il patentino, per quali mezzi, quanto dura, chi forma, che ruolo hanno datore e preposto e cosa si rischia. Risposte con i riferimenti al D.Lgs. 81/2008 e all'Accordo Stato-Regioni 2025.

Questa pagina raccoglie i dubbi più frequenti di datori di lavoro, preposti e RSPP sulle abilitazioni all’uso delle attrezzature di lavoro, dal patentino del carrello alle gru fino ai trattori. Per il percorso formativo e i mezzi interessati trovi la guida alle abilitazioni per le attrezzature e, per il caso più comune, l’approfondimento su durata e rinnovo del patentino del muletto. Il quadro normativo è definito dall’art. 73 del Testo Unico, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che ha sostituito l’accordo del 22 febbraio 2012, e, per il dovere di vigilanza del preposto, dall’art. 19.

Le domande

  • Che cos'è l'abilitazione all'uso delle attrezzature e in cosa differisce dalla formazione?

    Per le attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari il datore di lavoro deve garantire una specifica abilitazione, ulteriore rispetto alla normale informazione, formazione e addestramento (art. 73, co. 4 e 5 del D.Lgs. 81/2008). L'abilitazione è un percorso qualificato, con contenuti teorici e prove pratiche, mentre la formazione generale e specifica del lavoratore resta un obbligo distinto previsto dall'art. 37.

  • Per quali attrezzature serve un'abilitazione specifica, il cosiddetto patentino?

    Le attrezzature per cui è richiesta l'abilitazione sono individuate dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, attuativo dell'art. 73, co. 5, che ha sostituito quello del 22 febbraio 2012. Sono 11 tipologie: carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, piattaforme di lavoro elevabili (PLE), gru a torre, gru mobili e per autocarro, trattori agricoli e forestali, escavatori, pale caricatrici e terne, pompe per calcestruzzo e, novità del 2025, carriponte, caricatori per la movimentazione di materiali e raccoglifrutta.

  • Quanto dura l'abilitazione e ogni quanto va aggiornata?

    L'abilitazione conseguita non è a tempo indeterminato: l'Accordo Stato-Regioni del 2025 prevede un aggiornamento quinquennale di almeno 4 ore riferite alla parte pratica, svolto solo in presenza. Il quinquennio decorre dalla data di conclusione del corso indicata sull'attestato. Con l'accordo del 2012 le 4 ore comprendevano almeno 3 ore pratiche.

  • Chi può erogare i corsi di abilitazione all'uso delle attrezzature?

    I corsi possono essere tenuti solo dai soggetti formatori e con i requisiti dei docenti individuati dall'Accordo Stato-Regioni del 2025, che disciplina anche numero massimo di partecipanti (30), rapporto docente-allievi nelle esercitazioni pratiche (almeno 1 a 6), articolazione in moduli e verifiche finali di apprendimento. Non è quindi sufficiente una formazione generica: occorre un percorso che rispetti i contenuti minimi e le modalità stabilite dall'Accordo per quella specifica attrezzatura.

  • L'abilitazione sostituisce la formazione e l'addestramento del lavoratore?

    No: l'abilitazione si aggiunge agli altri obblighi e non li assorbe. Il datore di lavoro deve comunque assicurare la formazione e, dove necessario, l'addestramento all'uso corretto e sicuro dell'attrezzatura (art. 73, co. 4), oltre alla formazione generale e specifica sul rischio (art. 37). Abilitazione, formazione e addestramento sono adempimenti complementari, da documentare separatamente.

  • Il preposto deve vigilare sull'uso delle attrezzature che richiedono abilitazione?

    Sì: il preposto sovrintende e vigila sull'osservanza degli obblighi da parte dei lavoratori e, dopo le modifiche introdotte dal DL 146/2021 (convertito dalla L. 215/2021), deve intervenire per correggere i comportamenti non conformi e, in caso di persistenza, interrompere l'attività del lavoratore (art. 19). Impedire l'uso di un'attrezzatura a chi è privo di abilitazione rientra pienamente in questo dovere di vigilanza.

  • Quali obblighi del datore di lavoro sulle abilitazioni non sono delegabili?

    La valutazione di tutti i rischi e la conseguente individuazione delle misure, compresa la definizione dei profili di abilitazione necessari, rientrano tra gli obblighi non delegabili del datore di lavoro (art. 17). Restano in capo al datore, e sono delegabili nei limiti dell'art. 16, gli obblighi operativi di fornire formazione, addestramento e abilitazione adeguate previsti dagli artt. 18, 71 e 73.

  • Il datore di lavoro può usare personalmente un'attrezzatura che richiede abilitazione?

    Sì, ma deve essere a sua volta in possesso dell'abilitazione prevista per quella attrezzatura: l'obbligo di qualificazione riguarda chiunque la utilizzi, non solo i dipendenti. Lo stesso principio di uso qualificato e sicuro si applica quando a condurre il mezzo è un socio, un collaboratore familiare o un altro soggetto equiparato al lavoratore ai sensi dell'art. 2.

  • Serve l'idoneità sanitaria per usare carrelli, gru o altre attrezzature?

    Quando l'uso dell'attrezzatura espone a rischi che la rendono necessaria, il lavoratore è sottoposto a sorveglianza sanitaria e il medico competente esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica (art. 41). L'idoneità è un requisito ulteriore rispetto all'abilitazione: un lavoratore abilitato ma giudicato non idoneo non può essere adibito alla conduzione dell'attrezzatura.

  • I lavoratori autonomi devono possedere l'abilitazione?

    Il lavoratore autonomo è tenuto a utilizzare attrezzature conformi alle disposizioni del Titolo III e ha la facoltà di avvalersi della formazione e dell'abilitazione (art. 21). Nei cantieri e negli appalti, però, il committente e le imprese affidatarie verificano l'idoneità tecnico professionale, per cui in pratica l'abilitazione all'uso dell'attrezzatura viene richiesta anche all'autonomo che la impiega.

  • I patentini rilasciati con l'Accordo del 2012 sono ancora validi?

    Sì. L'Accordo del 2025 fa salvi i percorsi svolti in vigenza dell'accordo del 22 febbraio 2012: l'attestato resta valido e va aggiornato ogni cinque anni, con le regole del nuovo accordo. Fino al 18 maggio 2026 si potevano ancora avviare corsi con le vecchie regole. Per carriponte, CMM e raccoglifrutta la formazione pregressa vale solo se conforme per intero ai nuovi contenuti.

  • Cosa si rischia se un lavoratore usa un'attrezzatura senza abilitazione?

    La mancata abilitazione, formazione o addestramento rientra tra le violazioni degli obblighi del datore di lavoro e del dirigente sanzionate penalmente dall'apparato del Titolo III del D.Lgs. 81/2008 (art. 87). Oltre alla sanzione, l'impiego di personale non abilitato aggrava la posizione del datore in caso di infortunio: per le fattispecie e gli importi aggiornati occorre fare riferimento al testo vigente dell'articolo sanzionatorio.