D.Lgs. 81/2008 · Allegato XXIX
Prescrizioni per i segnali luminosi
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
A cosa serve l’Allegato XXIX
Il Titolo V del D.Lgs. 81/2008 disciplina la segnaletica di salute e sicurezza e, con l’art. 163, impone al datore di lavoro di ricorrervi quando i rischi residui non possono essere evitati o sufficientemente ridotti con misure tecniche e organizzative. Le prescrizioni generali valide per tutti i mezzi di segnalazione stanno nell’Allegato XXIV; gli allegati successivi dettagliano le singole modalità. L’Allegato XXIX si occupa dei segnali luminosi: lampade di segnalazione, pannelli luminosi, lampeggianti, semafori di reparto, luci di allarme collegate a impianti e macchine.
È l’allegato da consultare ogni volta che un’informazione di sicurezza viene affidata a una sorgente di luce: il lampeggiante arancione del carrello in transito, il semaforo rosso/verde alla baia di carico, la luce che segnala il ciclo in corso su una pressa, il pannello luminoso di allarme gas in centrale termica.
Caratteristiche intrinseche dei segnali luminosi
L’allegato fissa pochi requisiti, tutti orientati alla percezione effettiva del messaggio:
- Contrasto adeguato all’ambiente: la luce emessa deve staccarsi nettamente dal contesto in cui il segnale è inserito, senza però provocare abbagliamento per intensità eccessiva né risultare poco visibile per intensità insufficiente. Un lampeggiante tarato per un piazzale esterno può accecare in un corridoio buio; una spia pensata per l’interno sparisce alla luce del sole.
- Superficie luminosa a colore uniforme o con pittogramma: il segnale può essere una semplice luce colorata oppure recare un simbolo su un fondo determinato.
- Coerenza con gli altri allegati: il colore uniforme deve rispettare la tabella dei significati dei colori di sicurezza dell’Allegato XXIV (rosso per pericolo e divieto, giallo per avvertimento, verde per salvataggio, azzurro per prescrizione); se invece il segnale contiene un pittogramma, questo deve rispondere alle regole dei cartelli dell’Allegato XXV.
| Requisito | Cosa significa in pratica |
|---|---|
| Contrasto rispetto all’ambiente | Scegliere l’intensità in funzione dell’illuminazione reale del punto di installazione, verificandola nelle diverse condizioni (giorno/notte, capannone/esterno) |
| Niente abbagliamento | Evitare sorgenti puntate verso postazioni di lavoro o vie di circolazione; preferire diffusori |
| Colore conforme all’Allegato XXIV | Rosso = allarme/arresto, giallo = attenzione, verde = situazione sicura/esodo, azzurro = obbligo |
| Pittogramma conforme all’Allegato XXV | Simbolo semplice, comprensibile, non ambiguo |
Segnale continuo e segnale intermittente
È la parte più operativa dell’allegato, perché istituisce una vera gerarchia dei messaggi:
- se un dispositivo può emettere sia un segnale continuo sia uno intermittente, il segnale intermittente va impiegato per indicare, rispetto a quello continuo, un livello di pericolo più elevato o una maggiore urgenza dell’intervento o dell’azione richiesta;
- la durata di ciascun lampo e la frequenza dei lampeggiamenti devono garantire una buona percezione del messaggio ed evitare confusioni sia con altri segnali luminosi sia con un segnale continuo (l’allegato non fissa frequenze numeriche: la scelta va motivata caso per caso e verificata sul campo);
- se un segnale luminoso intermittente è utilizzato al posto o a integrazione di un segnale acustico, il suo codice deve essere identico a quello del segnale sonoro corrispondente, disciplinato dall’Allegato XXX. Esempio tipico: in un reparto rumoroso dove la sirena di evacuazione può non essere udita con i DPI uditivi indossati, il lampeggiante di evacuazione deve replicare la stessa cadenza dell’allarme acustico, non introdurre un codice nuovo.
Affidabilità dei dispositivi di emergenza
L’allegato chiude con una prescrizione spesso trascurata: un dispositivo destinato a emettere un segnale luminoso utilizzabile in caso di pericolo grave deve essere sottoposto a una verifica speciale o essere munito di lampada ausiliaria. La logica è evidente: il segnale che serve una volta ogni tanto è proprio quello che non può permettersi di essere guasto quando serve.
Operativamente questo significa inserire lampeggianti di allarme, luci di evacuazione e segnalazioni di emergenza nel programma di controlli periodici documentati dell’azienda, insieme alle prove del piano di emergenza, e privilegiare in acquisto dispositivi con sorgente ridondata o autodiagnosi.
Errori comuni
- Lampeggianti “tuttofare”: usare lo stesso tipo di luce, con la stessa cadenza, per messaggi diversi (mezzo in movimento, allarme gas, evacuazione) annulla la gerarchia dell’allegato; ogni codice luminoso deve avere un solo significato.
- Codici disallineati tra luce e suono: quando il lampeggiante integra o sostituisce la sirena, i due segnali devono parlare la stessa lingua; codici diversi generano esitazione proprio nei secondi in cui serve reagire.
- Intensità mai verificata sul posto: il segnale scelto a catalogo va provato nell’ambiente reale, nelle condizioni di illuminazione peggiori; abbagliamento e invisibilità sono entrambe non conformità.
- Nessuna manutenzione dei segnali di emergenza: la lampada di allarme bruciata scoperta durante l’evacuazione vera è l’esatto scenario che la verifica speciale prevista dall’allegato intende evitare.
- Lavoratori non informati sul codice: l’art. 164 impone di formare i lavoratori sul significato della segnaletica adottata; un codice luminoso, per quanto ben progettato, funziona solo se tutti sanno cosa significa e come reagire.
Domande frequenti
Quando devo usare un segnale intermittente invece di uno continuo?
L'Allegato XXIX riserva l'intermittenza ai casi più critici: se un dispositivo può emettere sia un segnale continuo sia uno intermittente, il lampeggio indica un livello di pericolo più elevato o una maggiore urgenza dell'intervento richiesto. In azienda conviene codificare questa gerarchia nel piano di emergenza, così che i lavoratori associno il lampeggiante alla situazione che richiede reazione immediata.
Il lampeggiante del carrello elevatore rientra nell'Allegato XXIX?
Sì, quando è impiegato come segnale di sicurezza per avvisare della presenza del mezzo in movimento: deve garantire buona percezione senza abbagliare e non deve confondersi con altri segnali luminosi presenti nel reparto. Restano ferme le regole di prodotto del fabbricante del carrello e gli obblighi generali sulle attrezzature di lavoro.
I segnali luminosi di emergenza richiedono verifiche particolari?
Sì. L'allegato prescrive che i dispositivi destinati a emettere segnali luminosi utilizzabili in caso di pericolo grave siano oggetto di una verifica speciale o dotati di lampada ausiliaria, proprio perché il guasto nel momento del bisogno vanificherebbe la funzione del segnale. In pratica: controlli programmati documentati e, dove possibile, ridondanza della sorgente luminosa.
Approfondisci
- ArticoloArt. 163 — Obblighi del datore di lavoro
- AllegatoAllegato XXIV — Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza
- AllegatoAllegato XXV — Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici
- AllegatoAllegato XXX — Prescrizioni per i segnali acustici
- GuidaPiano di emergenza ed evacuazione: come redigerlo
- GuidaCarrelli elevatori: uso sicuro, formazione e verifiche