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TUS

D.Lgs. 81/2008 · Allegato LI

Prescrizioni per le attrezzature e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfere esplosive

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

A cosa serve l’Allegato LI

Il Titolo XI del D.Lgs. 81/2008 protegge i lavoratori dal rischio di esplosione da gas, vapori, nebbie e polveri combustibili. Il percorso è in tre passi: si valuta il rischio (art. 290), si classificano le aree in zone secondo l’Allegato XLIX, si applicano le prescrizioni minime e la segnaletica dell’Allegato L richiamate dall’art. 293. L’Allegato LI chiude il cerchio sul punto più delicato: quali attrezzature e quali sistemi di protezione possono entrare nelle zone classificate.

Il principio è semplice: dentro una zona ATEX ogni apparecchio elettrico o meccanico è una potenziale fonte di innesco. Per questo, salvo che il documento sulla protezione contro le esplosioni (art. 294) disponga diversamente sulla base della valutazione dei rischi, in quelle aree si possono impiegare solo apparecchi e sistemi di protezione conformi alle categorie previste dalla normativa di prodotto ATEX (oggi la direttiva 2014/34/UE), scelti in funzione della zona.

La corrispondenza tra zone e categorie

Le categorie di prodotto esprimono il livello di protezione garantito dal fabbricante: la categoria 1 offre un livello di protezione molto elevato, la 2 elevato, la 3 normale. La lettera che le accompagna distingue le atmosfere da Gas, vapori e nebbie da quelle da polveri (Dust). Il criterio dell’Allegato LI abbina le categorie alle zone dell’Allegato XLIX:

Zona (Allegato XLIX)Tipo di atmosferaCategorie ammesse
Zona 0 (presenza continua o frequente)Gas, vapori, nebbie1G
Zona 1 (presenza probabile in esercizio normale)Gas, vapori, nebbie1G o 2G
Zona 2 (presenza rara e di breve durata)Gas, vapori, nebbie1G, 2G o 3G
Zona 20 (presenza continua o frequente)Polveri combustibili1D
Zona 21 (presenza probabile in esercizio normale)Polveri combustibili1D o 2D
Zona 22 (presenza rara e di breve durata)Polveri combustibili1D, 2D o 3D

La logica è a scalare: più è probabile e duratura l’atmosfera esplosiva, più alta deve essere la protezione. In zona 0 entra solo il meglio disponibile; in zona 2 basta la categoria 3, ma una categoria superiore è sempre ammessa. Gli apparecchi devono inoltre essere idonei al tipo di sostanza effettivamente presente: un apparecchio certificato per gas non è automaticamente utilizzabile in un’area con polveri, e viceversa. Per il testo integrale dei criteri e per i casi particolari fa fede il testo ufficiale dell’allegato su Normattiva.

Cosa verificare in pratica

  • Targhetta e marcatura: gli apparecchi ATEX riportano, oltre alla marcatura CE, il marchio specifico di protezione dalle esplosioni con gruppo e categoria (ad esempio II 2G per un apparecchio di superficie utilizzabile in zona 1). All’acquisto valgono le stesse cautele viste per la marcatura CE delle macchine: dichiarazione di conformità, istruzioni in italiano, coerenza tra targhetta e documenti.
  • Coerenza con il documento ex art. 294: la categoria di ogni apparecchio installato deve corrispondere alla zona in cui si trova secondo la planimetria di classificazione. È uno dei controlli tipici degli organi di vigilanza nelle aziende con rischio di atmosfere esplosive.
  • Attrezzature mobili e portatili: aspiratori, lampade, radio, telefoni, transpallet elettrici e carrelli che entrano anche solo occasionalmente in zona classificata devono rispettare gli stessi criteri. È il caso classico del magazzino con area di ricarica batterie o del silos di farina in un panificio industriale.
  • Manutenzione conservativa: riparazioni e modifiche devono preservare il modo di protezione originario; un pressacavo sostituito con un ricambio non certificato può vanificare l’intera catena di sicurezza.

Il punto di partenza resta sempre la valutazione ATEX: senza zone classificate correttamente, ogni scelta di categoria è un tiro alla cieca.

Errori comuni

  1. Comprare “Ex” generico: la sola scritta Ex non basta; vanno verificati gruppo, categoria e idoneità gas/polveri rispetto alla zona reale. Un apparecchio 3G in una zona 21 da polveri di legno è fuori norma due volte.
  2. Dimenticare ciò che si muove: la classificazione viene rispettata per gli impianti fissi e ignorata per attrezzature portatili, mezzi di sollevamento e strumenti dei manutentori esterni, che andrebbero regolati anche nel DUVRI.
  3. Zone mai aggiornate: si cambia solvente, layout o portata degli impianti di aspirazione ma la planimetria delle zone resta quella di dieci anni prima, e con lei categorie ormai sbagliate.
  4. Deroghe non documentate: scostarsi dai criteri standard è possibile solo se il documento sulla protezione contro le esplosioni lo motiva; una scelta “a buon senso” non scritta, in caso di ispezione o infortunio, non ha alcun valore. Le violazioni del Titolo XI sono presidiate da sanzioni penali a carico del datore di lavoro, nella misura prevista dal decreto.

Domande frequenti

Quali attrezzature posso usare in zona 2 o in zona 22?

In zona 2 (gas, vapori o nebbie presenti solo raramente e per breve tempo) sono ammessi apparecchi di categoria 1G, 2G o 3G; in zona 22 vale lo schema parallelo per le polveri con le categorie 1D, 2D o 3D. Sono le zone meno severe, quindi quelle in cui è ammessa anche la categoria 3. Il documento sulla protezione contro le esplosioni può però imporre requisiti più stringenti in base alla valutazione dei rischi.

Che rapporto c'è tra l'Allegato LI e la direttiva ATEX di prodotto?

Esistono due 'ATEX': quella di prodotto (oggi direttiva 2014/34/UE), rivolta ai fabbricanti, che definisce gruppi e categorie degli apparecchi immessi sul mercato, e quella 'sociale', recepita nel Titolo XI del D.Lgs. 81/2008, rivolta ai datori di lavoro. L'Allegato LI è il ponte tra le due: dice al datore di lavoro quale categoria di prodotto è ammessa in ciascuna zona classificata.

Chi stabilisce la categoria necessaria in azienda?

La categoria discende dalla classificazione delle aree fatta secondo l'Allegato XLIX e formalizzata nel documento sulla protezione contro le esplosioni dell'art. 294. Il datore di lavoro, di regola con il supporto di un tecnico competente in materia ATEX, individua le zone e da queste ricava la categoria minima degli apparecchi da installare o introdurre. Scelte diverse dai criteri standard sono possibili solo se il documento le giustifica sulla base della valutazione dei rischi.

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