Glossario
Movimentazione manuale dei carichi
Movimentazione manuale dei carichi (MMC): definizione dell'art. 167 D.Lgs. 81/2008, azioni comprese, fattori dell'Allegato XXXIII e obblighi del datore.
La movimentazione manuale dei carichi (MMC) è, secondo l’art. 167, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 81/2008, l’insieme delle operazioni di trasporto o di sostegno di un carico a opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni di sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare. Rientra nel Titolo VI quando, per le caratteristiche del carico o per condizioni ergonomiche sfavorevoli, comporta rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.
La MMC è un’attività. Il danno possibile, cioè il rischio biomeccanico, è un concetto più ampio, che comprende anche movimenti ripetitivi e posture senza carico.
Cosa rientra e cosa no
La definizione non dipende dal peso in sé, ma dall’azione e dalle condizioni in cui avviene.
| Situazione | Rientra nella MMC? | Perché |
|---|---|---|
| Sollevare cartoni per comporre un pallet | Sì | Azione di sollevare e deporre |
| Spingere un roll container o un transpallet manuale | Sì | Azioni di spingere e tirare |
| Tenere fermo un pannello mentre un collega lo fissa | Sì | Sostegno del carico |
| Spostare un paziente non autosufficiente | Sì | Il carico è una persona, con metodo di valutazione dedicato |
| Guidare un carrello elevatore | No | Il carico è movimentato da un mezzo meccanico |
| Assemblare piccoli componenti ad alta frequenza | Non come sollevamento | Si valuta come movimento ripetitivo degli arti superiori |
Per i pazienti esiste l’indice MAPO, descritto nella guida sulla movimentazione dei pazienti.
Gli obblighi in ordine di priorità
L’art. 168 costruisce una scala precisa.
- Evitare la movimentazione manuale con misure organizzative e mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche.
- Se non si può evitare, organizzare i posti di lavoro e valutare le condizioni, anche in fase di progettazione, secondo l’Allegato XXXIII.
- Ridurre il rischio con misure adeguate, considerando fattori individuali, ambiente ed esigenze dell’attività.
- Sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria sulla base della valutazione.
A questi si aggiungono, per l’art. 169, informazioni sul peso e sulle caratteristiche del carico, formazione e addestramento sulle manovre corrette.
I fattori dell’Allegato XXXIII
L’Allegato XXXIII elenca quattro gruppi di fattori da considerare, più i fattori individuali.
- Caratteristiche del carico: troppo pesante, ingombrante o difficile da afferrare, in equilibrio instabile, da tenere lontano dal tronco.
- Sforzo fisico: eccessivo, con torsione del tronco, movimento brusco, corpo in posizione instabile.
- Ambiente: spazio insufficiente, pavimento irregolare o scivoloso, dislivelli, altezza di lavoro inadeguata, microclima sfavorevole.
- Esigenze dell’attività: sforzi frequenti o prolungati, pause insufficienti, distanze lunghe, ritmo imposto non modulabile.
- Fattori individuali: inidoneità fisica al compito, indumenti o calzature inadeguati, conoscenze o formazione insufficienti.
L’allegato richiama come riferimento le norme tecniche della serie ISO 11228: parte 1 per sollevamento e trasporto, parte 2 per traino e spinta, parte 3 per i carichi leggeri ad alta frequenza.
Esempio: in un magazzino di bevande un addetto preleva casse da 14 kg da un pallet a terra e le carica su un furgone, con torsione del busto a ogni presa. Il peso, da solo, non dice molto: pesano l’altezza di presa vicina al pavimento, la torsione e la frequenza. Un sollevatore a pantografo che porta il pallet all’altezza del bacino interviene su due fattori insieme, prima ancora della rotazione dei compiti.
Un errore ricorrente è citare nel DVR i 30 kg del vecchio D.Lgs. 626/1994, oggi abrogato: il riferimento vigente sono le norme tecniche richiamate dall’allegato. Il calcolo dell’indice di sollevamento è spiegato nella guida al metodo NIOSH. Il testo vigente del Titolo VI è nel D.Lgs. 81/2008 consolidato su Normattiva.
Domande frequenti
Usare un transpallet manuale è movimentazione manuale dei carichi?
Sì. L'art. 167 comprende tra le azioni di movimentazione anche lo spingere e il tirare, quindi il traino e la spinta di transpallet, carrelli e roll container rientrano nel Titolo VI anche se il lavoratore non solleva il carico. Si valutano con i criteri della ISO 11228-2, considerando la forza iniziale e quella di mantenimento, le distanze percorse e lo stato dei pavimenti.
Esiste un peso massimo che il lavoratore può sollevare per legge?
Il D.Lgs. 81/2008 non fissa un peso massimo valido per tutti. L'Allegato XXXIII rinvia alle norme tecniche della serie ISO 11228, che indicano masse di riferimento diverse per genere ed età e le riducono in base a frequenza, altezza, distanza e torsione. Per alcune categorie, come minori e lavoratrici in gravidanza, valgono inoltre limiti e divieti stabiliti da leggi specifiche.
La formazione sul sollevamento corretto basta a gestire il rischio MMC?
No. L'art. 168 mette al primo posto l'eliminazione della movimentazione con mezzi meccanici e misure organizzative, poi la riduzione del rischio. La formazione e l'addestramento dell'art. 169 sono obbligatori, ma vengono dopo: insegnare una tecnica di sollevamento non rende accettabile un compito che resta sovraccaricante per peso, frequenza o postura.