Salta al contenuto
TUS

Glossario

Movimentazione manuale dei carichi

Movimentazione manuale dei carichi (MMC): definizione dell'art. 167 D.Lgs. 81/2008, azioni comprese, fattori dell'Allegato XXXIII e obblighi del datore.

La movimentazione manuale dei carichi (MMC) è, secondo l’art. 167, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 81/2008, l’insieme delle operazioni di trasporto o di sostegno di un carico a opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni di sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare. Rientra nel Titolo VI quando, per le caratteristiche del carico o per condizioni ergonomiche sfavorevoli, comporta rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.

La MMC è un’attività. Il danno possibile, cioè il rischio biomeccanico, è un concetto più ampio, che comprende anche movimenti ripetitivi e posture senza carico.

Cosa rientra e cosa no

La definizione non dipende dal peso in sé, ma dall’azione e dalle condizioni in cui avviene.

SituazioneRientra nella MMC?Perché
Sollevare cartoni per comporre un palletSìAzione di sollevare e deporre
Spingere un roll container o un transpallet manualeSìAzioni di spingere e tirare
Tenere fermo un pannello mentre un collega lo fissaSìSostegno del carico
Spostare un paziente non autosufficienteSìIl carico è una persona, con metodo di valutazione dedicato
Guidare un carrello elevatoreNoIl carico è movimentato da un mezzo meccanico
Assemblare piccoli componenti ad alta frequenzaNon come sollevamentoSi valuta come movimento ripetitivo degli arti superiori

Per i pazienti esiste l’indice MAPO, descritto nella guida sulla movimentazione dei pazienti.

Gli obblighi in ordine di priorità

L’art. 168 costruisce una scala precisa.

  1. Evitare la movimentazione manuale con misure organizzative e mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche.
  2. Se non si può evitare, organizzare i posti di lavoro e valutare le condizioni, anche in fase di progettazione, secondo l’Allegato XXXIII.
  3. Ridurre il rischio con misure adeguate, considerando fattori individuali, ambiente ed esigenze dell’attività.
  4. Sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria sulla base della valutazione.

A questi si aggiungono, per l’art. 169, informazioni sul peso e sulle caratteristiche del carico, formazione e addestramento sulle manovre corrette.

I fattori dell’Allegato XXXIII

L’Allegato XXXIII elenca quattro gruppi di fattori da considerare, più i fattori individuali.

  • Caratteristiche del carico: troppo pesante, ingombrante o difficile da afferrare, in equilibrio instabile, da tenere lontano dal tronco.
  • Sforzo fisico: eccessivo, con torsione del tronco, movimento brusco, corpo in posizione instabile.
  • Ambiente: spazio insufficiente, pavimento irregolare o scivoloso, dislivelli, altezza di lavoro inadeguata, microclima sfavorevole.
  • Esigenze dell’attività: sforzi frequenti o prolungati, pause insufficienti, distanze lunghe, ritmo imposto non modulabile.
  • Fattori individuali: inidoneità fisica al compito, indumenti o calzature inadeguati, conoscenze o formazione insufficienti.

L’allegato richiama come riferimento le norme tecniche della serie ISO 11228: parte 1 per sollevamento e trasporto, parte 2 per traino e spinta, parte 3 per i carichi leggeri ad alta frequenza.

Esempio: in un magazzino di bevande un addetto preleva casse da 14 kg da un pallet a terra e le carica su un furgone, con torsione del busto a ogni presa. Il peso, da solo, non dice molto: pesano l’altezza di presa vicina al pavimento, la torsione e la frequenza. Un sollevatore a pantografo che porta il pallet all’altezza del bacino interviene su due fattori insieme, prima ancora della rotazione dei compiti.

Un errore ricorrente è citare nel DVR i 30 kg del vecchio D.Lgs. 626/1994, oggi abrogato: il riferimento vigente sono le norme tecniche richiamate dall’allegato. Il calcolo dell’indice di sollevamento è spiegato nella guida al metodo NIOSH. Il testo vigente del Titolo VI è nel D.Lgs. 81/2008 consolidato su Normattiva.

Domande frequenti

  • Usare un transpallet manuale è movimentazione manuale dei carichi?

    Sì. L'art. 167 comprende tra le azioni di movimentazione anche lo spingere e il tirare, quindi il traino e la spinta di transpallet, carrelli e roll container rientrano nel Titolo VI anche se il lavoratore non solleva il carico. Si valutano con i criteri della ISO 11228-2, considerando la forza iniziale e quella di mantenimento, le distanze percorse e lo stato dei pavimenti.

  • Esiste un peso massimo che il lavoratore può sollevare per legge?

    Il D.Lgs. 81/2008 non fissa un peso massimo valido per tutti. L'Allegato XXXIII rinvia alle norme tecniche della serie ISO 11228, che indicano masse di riferimento diverse per genere ed età e le riducono in base a frequenza, altezza, distanza e torsione. Per alcune categorie, come minori e lavoratrici in gravidanza, valgono inoltre limiti e divieti stabiliti da leggi specifiche.

  • La formazione sul sollevamento corretto basta a gestire il rischio MMC?

    No. L'art. 168 mette al primo posto l'eliminazione della movimentazione con mezzi meccanici e misure organizzative, poi la riduzione del rischio. La formazione e l'addestramento dell'art. 169 sono obbligatori, ma vengono dopo: insegnare una tecnica di sollevamento non rende accettabile un compito che resta sovraccaricante per peso, frequenza o postura.