Glossario
Mansione
Mansione e sicurezza sul lavoro: differenza tra inquadramento contrattuale e compiti reali, effetti su DVR, formazione e idoneità, cosa fare al cambio.
Nella sicurezza sul lavoro la mansione è l’insieme dei compiti, delle operazioni e delle attività che un lavoratore svolge effettivamente, con le attrezzature, le sostanze e negli ambienti che quei compiti comportano. Il D.Lgs. 81/2008 non la definisce, ma la usa come unità di misura della valutazione dei rischi, della formazione e del giudizio di idoneità del medico competente.
Mansione contrattuale e mansione reale
Il termine ha due significati che spesso non coincidono. Il diritto del lavoro guarda all’inquadramento; la prevenzione guarda a quello che la persona fa durante il turno.
| Mansione contrattuale | Mansione ai fini della sicurezza | |
|---|---|---|
| Fonte | Contratto, CCNL, art. 2103 c.c. | DVR, artt. 28, 37 e 41 D.Lgs. 81/2008 |
| Descrive | Livello, qualifica, retribuzione | Compiti, attrezzature, sostanze, ambienti, orari |
| Esempio | «Operaio di 3° livello» | «Addetto al carico con carrello elevatore e alla pallettizzazione manuale» |
| Cosa produce | Diritti e doveri contrattuali | Rischi specifici, misure, DPI, formazione, sorveglianza |
Un DVR che riporta solo le qualifiche contrattuali è inutilizzabile: due «impiegati» possono fare l’uno solo videoterminale, l’altro anche sopralluoghi in cantiere.
Dove la mansione entra negli obblighi
- Valutazione dei rischi: l’art. 28 chiede di individuare le mansioni che espongono a rischi specifici che richiedono capacità professionale, esperienza, formazione e addestramento (comma 2, lett. f).
- Affidamento dei compiti: l’art. 18, comma 1, lett. c), impone di tenere conto delle capacità e delle condizioni del lavoratore rispetto alla sua salute e sicurezza.
- Formazione: l’art. 37, comma 4, la richiede anche al trasferimento o cambiamento di mansione.
- Sorveglianza sanitaria: l’art. 41 prevede la visita al cambio di mansione e il giudizio di idoneità riferito alla mansione specifica.
- Inidoneità: l’art. 42 regola l’adibizione ad altra mansione, ove possibile equivalente o, in difetto, inferiore, con conservazione del trattamento di provenienza.
Il testo vigente degli articoli si consulta su Normattiva.
Esempio: dal magazzino alla saldatura
Esempio: un magazziniere viene spostato nel reparto di carpenteria come aiuto saldatore. Per la sicurezza è una nuova mansione, anche se livello e contratto non cambiano. Il datore di lavoro verifica che il DVR copra fumi di saldatura, radiazioni ottiche, rumore e rischio elettrico per quella mansione; organizza formazione specifica e addestramento sulla saldatrice; consegna i DPI previsti; se la nuova mansione è soggetta a sorveglianza sanitaria, chiede al medico competente la visita prima dell’adibizione.
Se il medico esprime un giudizio di idoneità con limitazioni, la mansione va adattata in concreto. Come farlo senza discriminare è spiegato nella guida sui lavoratori fragili e l’idoneità; il quadro delle visite è nella guida alla sorveglianza sanitaria.
Errori frequenti
- Mansionari generici copiati da un modello, che non descrivono le attività realmente svolte.
- Mansioni miste ignorate: chi alterna ufficio e magazzino va valutato su entrambe le attività.
- Cambi di mansione informali, decisi dal capo reparto senza avvisare chi gestisce DVR, formazione e sorveglianza.
- Compiti occasionali dimenticati, come pulizie straordinarie, manutenzioni o sostituzioni per ferie: per scomporli è utile l’analisi di sicurezza del compito.
Domande frequenti
Il cambio di mansione obbliga sempre a una nuova visita medica?
No, non sempre. L'art. 41, comma 2, lett. d), prevede la visita in occasione del cambio della mansione per verificare l'idoneità a quella nuova, ma riguarda i lavoratori che, per i rischi della nuova mansione, sono soggetti a sorveglianza sanitaria. Se la nuova mansione non comporta rischi per cui la sorveglianza è prevista, la visita non è dovuta; la formazione specifica sui nuovi rischi invece sì.
Il datore di lavoro può assegnare una mansione inferiore al lavoratore inidoneo?
Sì, a determinate condizioni. L'art. 42 prevede che, dopo un giudizio di inidoneità alla mansione specifica, il datore di lavoro adibisca il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori, garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Le regole sul mutamento di mansioni dell'art. 2103 del codice civile restano il riferimento contrattuale.
Nel DVR bisogna elencare le mansioni per nome dei lavoratori?
No, il DVR ragiona per mansioni o gruppi omogenei, non per persone. Deve però permettere di capire, per ciascuna mansione, quali rischi comporta e quali misure, DPI, formazione e sorveglianza ne derivano. Un allegato che associa nominativi e mansioni, aggiornato a ogni assunzione o spostamento, è il modo più semplice per collegare il documento alla realtà dei reparti.