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Glossario

Mansione

Mansione e sicurezza sul lavoro: differenza tra inquadramento contrattuale e compiti reali, effetti su DVR, formazione e idoneità, cosa fare al cambio.

Nella sicurezza sul lavoro la mansione è l’insieme dei compiti, delle operazioni e delle attività che un lavoratore svolge effettivamente, con le attrezzature, le sostanze e negli ambienti che quei compiti comportano. Il D.Lgs. 81/2008 non la definisce, ma la usa come unità di misura della valutazione dei rischi, della formazione e del giudizio di idoneità del medico competente.

Mansione contrattuale e mansione reale

Il termine ha due significati che spesso non coincidono. Il diritto del lavoro guarda all’inquadramento; la prevenzione guarda a quello che la persona fa durante il turno.

Mansione contrattualeMansione ai fini della sicurezza
FonteContratto, CCNL, art. 2103 c.c.DVR, artt. 28, 37 e 41 D.Lgs. 81/2008
DescriveLivello, qualifica, retribuzioneCompiti, attrezzature, sostanze, ambienti, orari
Esempio«Operaio di 3° livello»«Addetto al carico con carrello elevatore e alla pallettizzazione manuale»
Cosa produceDiritti e doveri contrattualiRischi specifici, misure, DPI, formazione, sorveglianza

Un DVR che riporta solo le qualifiche contrattuali è inutilizzabile: due «impiegati» possono fare l’uno solo videoterminale, l’altro anche sopralluoghi in cantiere.

Dove la mansione entra negli obblighi

  1. Valutazione dei rischi: l’art. 28 chiede di individuare le mansioni che espongono a rischi specifici che richiedono capacità professionale, esperienza, formazione e addestramento (comma 2, lett. f).
  2. Affidamento dei compiti: l’art. 18, comma 1, lett. c), impone di tenere conto delle capacità e delle condizioni del lavoratore rispetto alla sua salute e sicurezza.
  3. Formazione: l’art. 37, comma 4, la richiede anche al trasferimento o cambiamento di mansione.
  4. Sorveglianza sanitaria: l’art. 41 prevede la visita al cambio di mansione e il giudizio di idoneità riferito alla mansione specifica.
  5. Inidoneità: l’art. 42 regola l’adibizione ad altra mansione, ove possibile equivalente o, in difetto, inferiore, con conservazione del trattamento di provenienza.

Il testo vigente degli articoli si consulta su Normattiva.

Esempio: dal magazzino alla saldatura

Esempio: un magazziniere viene spostato nel reparto di carpenteria come aiuto saldatore. Per la sicurezza è una nuova mansione, anche se livello e contratto non cambiano. Il datore di lavoro verifica che il DVR copra fumi di saldatura, radiazioni ottiche, rumore e rischio elettrico per quella mansione; organizza formazione specifica e addestramento sulla saldatrice; consegna i DPI previsti; se la nuova mansione è soggetta a sorveglianza sanitaria, chiede al medico competente la visita prima dell’adibizione.

Se il medico esprime un giudizio di idoneità con limitazioni, la mansione va adattata in concreto. Come farlo senza discriminare è spiegato nella guida sui lavoratori fragili e l’idoneità; il quadro delle visite è nella guida alla sorveglianza sanitaria.

Errori frequenti

  • Mansionari generici copiati da un modello, che non descrivono le attività realmente svolte.
  • Mansioni miste ignorate: chi alterna ufficio e magazzino va valutato su entrambe le attività.
  • Cambi di mansione informali, decisi dal capo reparto senza avvisare chi gestisce DVR, formazione e sorveglianza.
  • Compiti occasionali dimenticati, come pulizie straordinarie, manutenzioni o sostituzioni per ferie: per scomporli è utile l’analisi di sicurezza del compito.

Domande frequenti

  • Il cambio di mansione obbliga sempre a una nuova visita medica?

    No, non sempre. L'art. 41, comma 2, lett. d), prevede la visita in occasione del cambio della mansione per verificare l'idoneità a quella nuova, ma riguarda i lavoratori che, per i rischi della nuova mansione, sono soggetti a sorveglianza sanitaria. Se la nuova mansione non comporta rischi per cui la sorveglianza è prevista, la visita non è dovuta; la formazione specifica sui nuovi rischi invece sì.

  • Il datore di lavoro può assegnare una mansione inferiore al lavoratore inidoneo?

    Sì, a determinate condizioni. L'art. 42 prevede che, dopo un giudizio di inidoneità alla mansione specifica, il datore di lavoro adibisca il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori, garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Le regole sul mutamento di mansioni dell'art. 2103 del codice civile restano il riferimento contrattuale.

  • Nel DVR bisogna elencare le mansioni per nome dei lavoratori?

    No, il DVR ragiona per mansioni o gruppi omogenei, non per persone. Deve però permettere di capire, per ciascuna mansione, quali rischi comporta e quali misure, DPI, formazione e sorveglianza ne derivano. Un allegato che associa nominativi e mansioni, aggiornato a ogni assunzione o spostamento, è il modo più semplice per collegare il documento alla realtà dei reparti.