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Glossario

Lavoro agile (smart working)

Lavoro agile: definizione della Legge 81/2017, differenze con il telelavoro, contenuto dell'accordo e obblighi di sicurezza del datore di lavoro.

Il lavoro agile (smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, stabilita per accordo tra le parti, in cui la prestazione si svolge in parte all’interno e in parte all’esterno dei locali aziendali, senza una postazione fissa e senza precisi vincoli di orario o di luogo. È disciplinato dagli artt. 18-23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.

Cosa dice la norma

La Legge 81/2017 costruisce l’istituto su pochi elementi, ciascuno con un riflesso sulla sicurezza:

  1. Accordo individuale scritto (art. 19): disciplina l’esecuzione della prestazione fuori sede, gli strumenti utilizzati, i tempi di riposo e le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche.
  2. Parità di trattamento (art. 20): il lavoratore agile non può ricevere un trattamento economico e normativo inferiore a quello dei colleghi che lavorano solo in sede.
  3. Potere di controllo e disciplinare (art. 21): l’accordo regola come il datore esercita il controllo sulla prestazione resa fuori dai locali, nel rispetto dello Statuto dei lavoratori.
  4. Sicurezza sul lavoro (art. 22): il datore garantisce la salute e la sicurezza e consegna, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta sui rischi generali e specifici; il lavoratore coopera all’attuazione delle misure.
  5. Tutela INAIL (art. 23): copre gli infortuni e le malattie professionali connessi ai rischi della prestazione resa fuori sede, compreso l’infortunio in itinere tra abitazione e luogo prescelto, quando la scelta risponde a criteri di ragionevolezza.

L’avvio del lavoro agile va comunicato per via telematica al Ministero del Lavoro: le modalità attuali sono quelle del DM 149/2022, applicate dal 1° settembre 2022, come indicato nella pagina ministeriale dedicata allo smart working. Per il settore privato il Protocollo nazionale sul lavoro agile sottoscritto dalle parti sociali offre linee di indirizzo per la contrattazione.

Differenza tra lavoro agile e telelavoro

I due termini vengono usati come sinonimi, ma sul piano della sicurezza seguono regole diverse.

AspettoLavoro agileTelelavoro
FonteLegge 81/2017Accordo interconfederale 2004; art. 3, comma 10, D.Lgs. 81/2008
Luogoscelto dal lavoratore, anche variabilepostazione fissa esterna, definita in modo stabile
Alternanza con la sedeprevista: parte dentro, parte fuorila prestazione può essere interamente a distanza
Postazionenon fornita come postazione fissapredisposta o verificata dall’azienda
Obblighi di sicurezzaart. 22 L. 81/2017: informativa scritta almeno annualeapplicazione del Titolo VII sui videoterminali alla postazione remota
Accesso del datorenessun accesso al luogo sceltoaccesso alla postazione, con preavviso e consenso se domestica

La differenza pratica è netta: nel telelavoro l’azienda controlla una postazione, nel lavoro agile non ne controlla nessuna e deve affidarsi a informazione e formazione.

Come si applica in azienda

Fuori dai locali aziendali i rischi non spariscono, cambiano peso. Restano centrali l’uso prolungato del videoterminale e le postazioni improvvisate; crescono i rischi organizzativi come l’iperconnessione e la sovrapposizione tra tempi di vita e di lavoro, da inserire nella valutazione dello stress lavoro-correlato.

Esempio: un’impresa di servizi con 40 impiegati introduce due giorni di lavoro agile a settimana. Il percorso minimo comprende l’accordo individuale con le fasce di disconnessione, la comunicazione telematica, l’informativa scritta sui rischi consegnata e firmata, una breve formazione sull’allestimento di una postazione domestica e l’aggiornamento del DVR per la parte organizzativa. Il dettaglio di ciascun passaggio, con la checklist, è nella guida su smart working e sicurezza.

L’errore più diffuso è trattare l’informativa come un modulo una tantum: va rinnovata almeno ogni anno e aggiornata quando cambiano strumenti o modalità.

Domande frequenti

  • Il lavoratore agile ha diritto alla stessa retribuzione di chi lavora in sede?

    Sì. La Legge 81/2017 riconosce al lavoratore agile un trattamento economico e normativo non inferiore a quello applicato ai colleghi che svolgono le stesse mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda. Il lavoro agile cambia il modo di eseguire la prestazione, non il contratto: restano invariati inquadramento, ferie, permessi e tutele, compresa quella assicurativa contro gli infortuni.

  • Il datore di lavoro può imporre lo smart working?

    In via ordinaria no. Il lavoro agile nasce da un accordo individuale tra le parti, stipulato per iscritto, che ne definisce modalità, strumenti e tempi di riposo. Le forme di lavoro agile senza accordo sono state introdotte solo come misura emergenziale nel periodo pandemico. I contratti collettivi possono disciplinare criteri e priorità di accesso, ma il consenso del lavoratore resta necessario.

  • L'azienda deve controllare la casa del lavoratore agile?

    No: il datore di lavoro non ha accesso all'abitazione e non sceglie il luogo della prestazione. Per questo la legge sposta il baricentro sull'informativa scritta e sulla formazione, che mettono il lavoratore in grado di scegliere luoghi idonei. Il lavoratore, dal canto suo, deve cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione indicate dall'azienda.