Salta al contenuto
TUS

Glossario

Dispositivo di ancoraggio

Dispositivo di ancoraggio: art. 115 D.Lgs. 81/2008 e UNI EN 795, ancoraggi fissi, temporanei e di fortuna, dove posizionarli e controlli prima dell'uso.

Il dispositivo di ancoraggio è l’elemento a cui si collega il sistema anticaduta del lavoratore e che trasmette alla struttura le forze di un’eventuale caduta. L’art. 115 del D.Lgs. 81/2008, riscritto dal DL 159/2025, chiede al comma 4 che i sistemi composti da un dispositivo di presa del corpo e da un elemento di collegamento siano assicurati a un punto di ancoraggio sicuro.

La norma tecnica di prodotto è la UNI EN 795. Le sue classi, dal punto singolo alla linea flessibile o rigida, sono riassunte nella voce linee vita; il sistema completo, con imbracatura, cordini e assorbitori, nella voce dispositivi anticaduta.

La catena dalla struttura al lavoratore

Un ancoraggio tiene solo se tiene ogni anello. Dal basso verso l’alto:

  1. struttura di supporto: trave, solaio, muratura o copertura che riceve le forze;
  2. elemento di fissaggio: tasselli, barre filettate, contropiastre, scelti per quel materiale;
  3. dispositivo di ancoraggio: il golfare, la piastra, la linea o il treppiede;
  4. punto di ancoraggio: l’anello o il cursore a cui si aggancia il connettore;
  5. sistema individuale: connettore, cordino con assorbitore o retrattile, imbracatura.

Il punto debole è spesso il primo. Un golfare certificato avvitato in un travetto di legno degradato o in un solaio di laterizio non dà alcuna garanzia. Per questo un ancoraggio fisso si progetta insieme alla struttura che lo regge, come descritto nella guida su progetto e certificazione di linee vita e ancoraggi.

Fissi, temporanei e di fortuna

TipoEsempioChi decide che è idoneoCosa deve esserci
PermanenteGolfare o linea installati sulla coperturaProgettista e installatoreProgetto, dichiarazione di corretta installazione, manuale, registro delle ispezioni
Temporaneo trasportabileTreppiede per pozzetti, cinghia ad anello, ancoraggio a contrappesoChi organizza il lavoro, secondo le istruzioni del fabbricanteIstruzioni, verifica della struttura o della superficie su cui si posa
Elemento esistenteTrave in acciaio, pilastroPersona competente, prima dell’usoValutazione scritta della resistenza e del modo di collegarsi

Gli impianti, tubazioni e parapetti non diventano ancoraggi solo perché sono robusti alla vista. Anche lo stato normativo non è sempre lineare: secondo la pagina INAIL sugli ancoraggi e i sistemi di protezione dalle cadute, alcuni ancoraggi ricadono nel Regolamento (UE) 305/2011 sui prodotti da costruzione, altri nel Regolamento (UE) 2016/425 sui DPI, e per alcune tipologie manca un riferimento normativo preciso.

Dove posizionarlo

La posizione decide quanto è grave una caduta e se il soccorso è possibile.

  • Sopra la testa quando si può: riduce la caduta libera e le forze sull’operatore. Un ancoraggio all’altezza dei piedi allunga la caduta libera prima che il cordino entri in tensione.
  • In linea con la zona di lavoro, per evitare l’effetto pendolo: chi cade lateralmente rispetto al punto oscilla e può urtare strutture o finire su uno spigolo che taglia il cordino.
  • Lontano dai bordi taglienti, o con cordini certificati per lo spigolo.
  • In modo da lasciare un tirante d’aria sufficiente sotto il lavoratore, calcolato con i dati del fabbricante.
  • Raggiungibile senza esporsi: ci si deve poter agganciare prima di entrare nella zona di caduta.

Esempio: un manutentore deve pulire i lucernari di un capannone. Un unico golfare al centro della copertura lo costringerebbe a lavorare a 8 metri di distanza in diagonale, con forte effetto pendolo verso il bordo. Una linea lungo la fila di lucernari, con il cordino regolato in trattenuta, gli impedisce invece di raggiungere sia il bordo sia le superfici non calpestabili.

Prima di agganciarsi

Il controllo prima dell’uso spetta al lavoratore addestrato: integrità visiva del dispositivo e del fissaggio, assenza di corrosione o deformazioni, targhetta leggibile, data dell’ultima ispezione periodica e compatibilità con il connettore. Se un elemento non convince, l’ancoraggio non si usa. Resta valido l’ordine dell’art. 111: prima le protezioni collettive, poi i sistemi individuali.

Domande frequenti

  • Posso agganciarmi a un tubo o a un parapetto esistente?

    Solo se una persona competente ha verificato che quell'elemento regge le forze di un arresto caduta e che il collegamento non lo danneggia. Tubazioni, canali, staffe di impianti e parapetti sono progettati per altri carichi e spesso cedono. Senza questa verifica, documentata, il punto non è un ancoraggio: si usa un dispositivo trasportabile adatto o si progetta un punto fisso.

  • Un ancoraggio puntuale serve anche a più lavoratori insieme?

    Solo se il fabbricante lo dichiara. Molti dispositivi certificati secondo la UNI EN 795 sono previsti per un solo utilizzatore, e collegarne due raddoppia il carico in caso di caduta contemporanea. Il numero massimo di persone è indicato nelle istruzioni e, per gli impianti fissi, nella documentazione e nella targhetta all'accesso. Se servono più operatori si prevedono più punti o una linea adatta.

  • Dopo un arresto caduta l'ancoraggio si può riutilizzare?

    No, finché non è stato ispezionato da una persona competente secondo le istruzioni del fabbricante. L'arresto sollecita l'ancoraggio e la struttura su cui è fissato: tasselli, piastre e funi possono deformarsi o allentarsi anche senza segni visibili. Fino alla verifica il punto va messo fuori servizio e segnalato, insieme a cordino e assorbitore usati nell'arresto.