Glossario
Dispositivo di trattenuta
Il dispositivo di trattenuta è il sistema anticaduta che impedisce al lavoratore di raggiungere la zona da cui potrebbe precipitare: rientra nei sistemi di protezione dalle cadute disciplinati dall'art. 115 del D.Lgs. 81/2008.
Il dispositivo di trattenuta è il sistema di protezione individuale dalle cadute dall’alto che impedisce al lavoratore di raggiungere la posizione da cui potrebbe precipitare. Rientra tra i sistemi di protezione contro le cadute disciplinati dall’art. 115 del D.Lgs. 81/2008 ed è composto da elementi conformi alle norme tecniche di prodotto e compatibili tra loro.
Trattenuta e arresto caduta: la differenza
La distinzione è sostanziale. Nel sistema di trattenuta il cordino, di lunghezza fissa o regolata, è tarato in modo che l’operatore non possa fisicamente arrivare al bordo o all’apertura pericolosa: la caduta viene quindi impedita a monte. Nel sistema di arresto caduta, invece, il lavoratore può raggiungere la zona di rischio e il dispositivo interviene solo dopo l’inizio della caduta, bloccandola e limitandone gli effetti sul corpo tramite l’assorbitore di energia. Poiché nella trattenuta non si verifica alcuna caduta libera, il sistema non deve dissipare l’energia di un arresto, ma va comunque scelto e regolato con rigore perché un cordino troppo lungo lo trasformerebbe di fatto in un dispositivo di arresto inadeguato. La logica di scelta è la stessa dei più ampi dispositivi anticaduta.
Componenti e uso corretto
Il sistema si compone di un’imbracatura o di una cintura di posizionamento, di un cordino di trattenuta a lunghezza controllata e di un dispositivo di ancoraggio sicuro a cui collegarsi. Esempio pratico: su una copertura piana con lucernari, l’operatore aggancia il cordino a un punto fisso posizionato in modo che il raggio d’azione consentito non gli permetta di avvicinarsi al bordo o all’apertura non protetta. La corretta taratura della lunghezza è l’elemento critico e va verificata prima di ogni utilizzo.
Quando si adotta e obblighi del datore di lavoro
Il ricorso alla trattenuta, come per ogni protezione individuale, è una misura residuale. Gli obblighi sui lavori in quota impongono di privilegiare le protezioni collettive (parapetti, ponteggi, reti) e di passare ai DPI solo quando queste non siano tecnicamente attuabili. I sistemi di protezione contro le cadute devono essere costituiti da componenti conformi e compatibili; il datore di lavoro fornisce dispositivi idonei, ne garantisce la manutenzione secondo le istruzioni del fabbricante e assicura l’addestramento obbligatorio prima dell’uso, trattandosi di DPI destinati a proteggere da rischi di lesioni gravi o mortali. Lo stato di imbracature, cordini, connettori e ancoraggi va sottoposto a controlli periodici documentati.