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Glossario

Committente

Committente in cantiere: definizione dell’art. 89, obblighi dell’art. 90 comma per comma, differenza con il responsabile dei lavori e sanzioni.

Il committente è il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua esecuzione; negli appalti pubblici è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto. La definizione è nell’art. 89, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 81/2008 e vale per i cantieri temporanei o mobili del Titolo IV.

Può essere un’azienda, un ente pubblico, un condominio o un privato cittadino che ristruttura casa: conta per chi si fa l’opera, non chi la esegue.

Figure da non confondere

FiguraChi èFonte
Committentechi fa realizzare l’opera e la pagaart. 89, lett. b)
Responsabile dei lavorisoggetto che il committente può incaricare dei propri adempimentiart. 89, lett. c); art. 93
Impresa affidatariaimpresa titolare del contratto con il committenteart. 89
Datore di lavoro committentedatore che affida lavori, servizi o forniture all’interno della propria azienda, fuori dal Titolo IVart. 26

La stessa azienda può essere entrambe le cose. Esempio: un’industria che fa rifare il tetto del capannone è committente ai sensi del Titolo IV per i lavori edili e, contemporaneamente, datore di lavoro committente per gli altri appalti che si svolgono nello stabilimento.

Gli obblighi dell’art. 90, comma per comma

Gli obblighi si concentrano prima dell’inizio dei lavori (testo vigente su Normattiva):

  1. Progettazione (c. 1). Attenersi ai principi generali di tutela dell’art. 15 nelle scelte progettuali e organizzative e nella durata prevista dei lavori.
  2. Coordinatore per la progettazione (c. 3). Se è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici, va designato insieme all’incarico di progettazione.
  3. Coordinatore per l’esecuzione (c. 4 e 5). Va designato prima dell’affidamento dei lavori, anche quando una seconda impresa entra a lavori iniziati.
  4. Comunicazione dei nominativi (c. 7). I nomi dei coordinatori vanno comunicati alle imprese e indicati nel cartello di cantiere.
  5. Verifiche sulle imprese (c. 9, lett. a, b, b-bis). Idoneità tecnico professionale con l’Allegato XVII, dichiarazione dell’organico medio annuo e del contratto collettivo applicato, possesso della patente a crediti.
  6. Trasmissione all’amministrazione concedente (c. 9, lett. c). Prima dell’inizio dei lavori soggetti a titolo abilitativo: copia della notifica preliminare dell’art. 99, DURC delle imprese e degli autonomi, dichiarazione sulle verifiche svolte.

Per i lavori privati non soggetti a permesso di costruire e di importo inferiore a 100.000 euro, il comma 11 consente di non nominare il coordinatore per la progettazione: le sue funzioni passano al coordinatore per l’esecuzione. Quando e come inviare la notifica è spiegato nella guida alla notifica preliminare.

Sanzioni e trasferimento delle responsabilità

L’art. 157 punisce il committente o il responsabile dei lavori:

  • con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda per la mancata nomina dei coordinatori (art. 90, c. 3, 4 e 5);
  • con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda per l’omessa verifica dell’idoneità tecnico professionale (art. 90, c. 9, lett. a) e per la mancata verifica dell’operato dei coordinatori (art. 93, c. 2);
  • con la sanzione amministrativa pecuniaria per gli obblighi di comunicazione e trasmissione (c. 7 e c. 9, lett. b-bis e c).

Gli importi sono quelli del testo vigente, rivalutati periodicamente. Nominare un responsabile dei lavori esonera il committente solo per gli adempimenti effettivamente delegati con l’incarico; la verifica sui coordinatori resta comunque in capo a lui. Il ruolo nella pratica, con gli errori più comuni, è descritto nella scheda su committente e responsabile dei lavori; il caso di chi ristruttura casa nella guida agli obblighi del committente privato.

Domande frequenti

  • In un condominio chi è il committente dei lavori sulla facciata?

    Il committente è il condominio, che agisce tramite l’amministratore come suo rappresentante. È l’amministratore, quindi, a dover verificare l’idoneità delle imprese, nominare i coordinatori se le imprese sono più di una e trasmettere la notifica preliminare quando dovuta. Può farsi affiancare da un responsabile dei lavori con un incarico formale e poteri reali.

  • Se affido tutto a un’unica impresa generale, non sono più committente?

    Resti committente, perché l’opera è realizzata per tuo conto. Affidare l’intero lavoro a un’impresa affidataria non trasferisce gli obblighi dell’art. 90. Se poi l’affidataria subappalta parti dell’opera, nel cantiere entrano più imprese esecutrici e scatta l’obbligo di nominare i coordinatori, anche se il contratto è uno solo: per questo conviene chiedere in anticipo se sono previsti subappalti.

  • Il committente deve essere presente in cantiere?

    No, non ha un obbligo di presenza o di vigilanza quotidiana, che spetta al coordinatore per l’esecuzione e alle imprese. Deve però verificare che il coordinatore adempia ai propri obblighi, come chiede l’art. 93, comma 2, e non può ignorare irregolarità evidenti di cui viene a conoscenza. La giurisprudenza lo ritiene responsabile quando si ingerisce nell’esecuzione o tollera situazioni di pericolo palesi.