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Glossario

Idoneità tecnico professionale

L'idoneità tecnico professionale è la verifica, imposta dagli artt. 26 e 90 del D.Lgs. 81/2008, con cui il committente accerta che l'impresa o il lavoratore autonomo affidatario possieda capacità, mezzi e organizzazione per eseguire i lavori in sicurezza.

L’idoneità tecnico professionale è l’insieme delle capacità organizzative, delle risorse umane e dei mezzi tecnici che rendono un’impresa o un lavoratore autonomo effettivamente in grado di eseguire una determinata opera nel rispetto della sicurezza.

Il datore di lavoro committente ha l’obbligo di verificarla prima di affidare lavori in appalto, subappalto o a lavoratori autonomi. Nei contesti diversi dai cantieri la verifica è disciplinata dall’art. 26, che indica come modalità minima l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio e dell’autocertificazione del possesso dei requisiti.

Nei cantieri temporanei o mobili la disciplina è più stringente: l’art. 90, co. 9, rinvia all’Allegato XVII, che elenca la documentazione da richiedere a imprese affidatarie, esecutrici e lavoratori autonomi (iscrizione CCIAA, DURC, dichiarazione dell’organico medio annuo, documento di valutazione dei rischi o autocertificazione, ecc.). Vedi il testo dell’Allegato XVII.

Esempio concreto: un committente privato che affida la ristrutturazione del capannone deve farsi consegnare visura camerale, DURC in corso di validità e le dichiarazioni previste dall’Allegato XVII prima dell’inizio dei lavori; la mancata verifica lo espone a responsabilità in caso di infortunio. Per la checklist operativa dei documenti da raccogliere consulta la guida sulla verifica dell’idoneità tecnico professionale.

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