Salta al contenuto
TUS

Glossario

Campo elettromagnetico

Campo elettromagnetico nel D.Lgs. 81/08: definizione dell'art. 207 fino a 300 GHz, effetti diretti e indiretti, VLE e valori di azione, esclusioni.

Nel D.Lgs. 81/2008 il campo elettromagnetico è definito dall’art. 207 come l’insieme dei campi magnetici statici e dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo con frequenza fino a 300 GHz. È uno degli agenti fisici del Titolo VIII, disciplinato dal Capo IV, artt. 206-212, nel testo riscritto dal D.Lgs. 159/2016 che ha recepito la direttiva 2013/35/UE.

La voce definisce l’agente e il vocabolario della norma. Sorgenti, misure e sorveglianza sanitaria sono nella scheda sul rischio da campi elettromagnetici.

Effetti diretti e indiretti

La norma tutela da due famiglie di effetti, e la distinzione guida tutta la valutazione.

TipoChe cosa accadeEsempi
Effetti biofisici diretti termiciRiscaldamento dei tessuti per assorbimento di energiaEsposizione vicino a forni a radiofrequenza o saldatrici per materie plastiche
Effetti biofisici diretti non termiciStimolazione di nervi, muscoli e organi sensorialiVertigini, nausea, fosfeni vicino a magneti intensi o grandi correnti
Correnti indotte negli artiCorrenti che attraversano il corpo espostoContatto con parti di apparati a induzione
Effetti indirettiPericoli causati da un oggetto presente nel campoInterferenza con pacemaker, proiezione di oggetti ferromagnetici, innesco di detonatori, incendi, correnti di contatto

Gli effetti non termici riguardano i campi fino a 10 MHz, quelli termici le frequenze tra 100 kHz e 300 GHz: nella fascia intermedia vanno considerati entrambi.

Le soglie: VLE e valori di azione

L’art. 208 rinvia all’Allegato XXXVI per due tipi di soglia. I valori limite di esposizione (VLE) si riferiscono a grandezze interne al corpo e non sono misurabili direttamente; si distinguono in VLE per gli effetti sanitari, che non vanno mai superati, e VLE per gli effetti sensoriali, superabili solo temporaneamente e alle condizioni previste. I valori di azione sono invece livelli di campo misurabili: se rispettati, garantiscono il rispetto dei VLE.

Il Capo IV esclude in modo espresso due ambiti (art. 206): gli eventuali effetti a lungo termine e i rischi da contatto con conduttori in tensione, che restano nella disciplina del rischio elettrico. L’art. 212 ammette deroghe ai VLE solo per la risonanza magnetica in ambito sanitario, per le attività militari e per casi autorizzati in settori specifici.

Esempio: leggere una sorgente

Esempio: una fonderia installa un forno a induzione. Il datore di lavoro, nell’ambito della valutazione dell’art. 209, raccoglie i dati del fabbricante. Se non bastano a dimostrare il rispetto dei valori, si misura il campo magnetico alle postazioni. Risulta che vicino alla bobina si superano i valori di azione, mentre a tre metri si resta sotto. La zona più vicina viene segnalata e ad accesso limitato. Bisogna poi chiedere chi porta dispositivi medici impiantati: per queste persone la distanza di sicurezza si stabilisce a parte, con il medico competente.

Il metodo completo, dal censimento delle sorgenti al documento, è nella guida alla valutazione dei campi elettromagnetici. Il testo della direttiva 2013/35/UE è su EUR-Lex, quello del Capo IV su Normattiva.

Domande frequenti

  • Un ufficio con Wi-Fi, computer e telefoni va valutato per i campi elettromagnetici?

    Va considerato nella valutazione, ma di regola si chiude con una giustificazione. Le apparecchiature d'ufficio di uso comune producono livelli molto inferiori ai valori di azione e la valutazione può basarsi su dati dei fabbricanti e guide tecniche senza misure. Il datore di lavoro deve comunque riportare nel DVR il motivo per cui non serve una valutazione più dettagliata, e verificare la presenza di lavoratori con dispositivi impiantati.

  • Chi porta un pacemaker può lavorare vicino a una saldatrice a induzione?

    Solo dopo una valutazione specifica. I portatori di dispositivi medici impiantati sono lavoratori particolarmente sensibili: per loro i valori validi per la generalità dei lavoratori possono non essere protettivi, perché il campo può interferire con il dispositivo anche sotto i valori di azione. Servono il coinvolgimento del medico competente, le indicazioni del fabbricante del dispositivo e, spesso, distanze di rispetto segnalate.

  • La normativa sui CEM protegge anche dagli effetti a lungo termine?

    No. Per l'art. 206 il Capo IV riguarda solo gli effetti biofisici diretti a breve termine scientificamente accertati e gli effetti indiretti, e non la protezione da eventuali effetti a lungo termine. Il datore di lavoro resta però tenuto ad aggiornarsi sull'evoluzione delle conoscenze, e il principio generale di riduzione dei rischi del Titolo I continua ad applicarsi.