Glossario
Agente fisico
Gli agenti fisici sono il rumore, gli ultrasuoni e infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, il microclima e le atmosfere iperbariche: definiti e regolati dal Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008.
Gli agenti fisici sono definiti dall’art. 180 del D.Lgs. 81/2008: rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche di origine artificiale, microclima e atmosfere iperbariche, ossia tutti quei fattori che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Un titolo, tanti capi
Il Titolo VIII tratta ciascun agente in un capo dedicato, con propri parametri: il rumore in termini di livello di esposizione giornaliera e pressione di picco, le vibrazioni come valori mano-braccio e corpo intero, i campi elettromagnetici e le radiazioni ottiche con i rispettivi valori limite. Per ognuno la norma fissa valori di azione e valori limite di esposizione oltre i quali scattano obblighi crescenti.
Esempi concreti
In una carpenteria metallica convivono più agenti fisici: il rumore delle smerigliatrici, le vibrazioni degli utensili portatili, la radiazione ottica della saldatura. Ognuno richiede una valutazione specifica e misure proprie, dai turni di esposizione ai DPI.
L’obbligo comune
L’art. 181 impone la valutazione di tutti gli agenti fisici presenti, aggiornata almeno ogni quattro anni e ogni volta che mutano le condizioni. Dove necessario si passa a misurazioni strumentali, come nella valutazione del rumore con fonometrie eseguite da tecnico qualificato.