Glossario
Agente sensibilizzante
L'agente sensibilizzante è una sostanza o miscela capace di indurre, dopo un'esposizione ripetuta, una reazione allergica dell'apparato respiratorio o della pelle: va classificato secondo il Regolamento CLP e gestito nell'ambito del Titolo IX del D.Lgs. 81/2008.
L’agente sensibilizzante è una sostanza o miscela che, in seguito a esposizione ripetuta, può provocare una risposta immunitaria specifica dell’organismo, tale per cui esposizioni successive anche a dosi basse scatenano una reazione allergica. Rientra tra gli agenti chimici pericolosi definiti all’art. 222 del D.Lgs. 81/2008 e la sua classificazione segue i criteri del Regolamento CLP (CE) 1272/2008.
Sensibilizzanti respiratori e cutanei
Il Regolamento CLP distingue due famiglie di effetti. I sensibilizzanti respiratori (classe di pericolo con le indicazioni H334) possono causare asma professionale e difficoltà respiratorie se inalati: tipici gli isocianati delle vernici poliuretaniche, le polveri di farine nei panifici e alcune resine. I sensibilizzanti cutanei (indicazione H317) provocano invece dermatite allergica da contatto: è il caso di cromo esavalente, resine epossidiche, conservanti e numerosi additivi. Alcune sostanze agiscono per entrambe le vie.
La caratteristica che rende questi agenti insidiosi è la latenza: la prima fase, detta di induzione, è silente; solo dopo che l’organismo si è sensibilizzato, il contatto successivo innesca la reazione, spesso in modo sempre più marcato. Per questo la prevenzione va impostata alla fonte e non affidata alla sola percezione del sintomo.
Come si individua e si gestisce
La fonte primaria di informazione è la scheda di dati di sicurezza che il fornitore consegna per le sostanze e miscele pericolose: nella sezione 2 sono riportate le classi di pericolo e le relative indicazioni, dalle quali si riconosce la proprietà sensibilizzante. L’etichetta, costruita secondo il CLP, riporta le stesse frasi.
Una volta individuato, l’agente va inserito nella valutazione del rischio chimico richiesta dall’art. 223, tenendo conto di quantità, modalità d’uso e via di esposizione. Le misure seguono la gerarchia dell’art. 224: prima la sostituzione con prodotti meno pericolosi, poi le misure tecniche e organizzative (aspirazione localizzata, sistemi chiusi, procedure), infine i DPI appropriati alla via di esposizione. Attenzione a non trascurare la via cutanea: per molti sensibilizzanti il contatto con la pelle è la porta d’ingresso principale, per cui servono guanti idonei e igiene personale.
Sorveglianza sanitaria
Quando la valutazione evidenzia un rischio non irrilevante, si attiva la sorveglianza sanitaria del rischio chimico: il medico competente sorveglia la comparsa di segni precoci di sensibilizzazione e, in caso di lavoratore già sensibilizzato, può esprimere limitazioni o giudizi di non idoneità per evitare esposizioni ulteriori. La corretta classificazione secondo il Regolamento CLP resta il punto di partenza per impostare tutto il percorso di tutela.