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FAQ

Rumore e vibrazioni

Le domande più frequenti su rumore e vibrazioni meccaniche sul lavoro: quando valutarli, quali sono i valori d'azione e limite, quando scattano otoprotettori e sorveglianza sanitaria. Risposte con i riferimenti al Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008.

Questa pagina raccoglie i dubbi più frequenti di datori di lavoro e RSPP sull’esposizione a rumore e vibrazioni meccaniche, due agenti fisici del Titolo VIII del Testo Unico. Per il metodo operativo di misura e valutazione trovi le guide dedicate alla valutazione del rumore e alla valutazione delle vibrazioni, mentre per la scelta dei dispositivi di protezione dell’udito è utile l’approfondimento sugli otoprotettori con i metodi SNR e HML. Gli obblighi di valutazione e di uso dei DPI sono fissati dagli artt. 190 e 193 del Testo Unico; per il quadro dei singoli fattori vedi le schede sul rumore e sulle vibrazioni mano-braccio.

Le domande

  • Quando è obbligatorio valutare il rischio rumore?

    La valutazione del rischio da rumore è sempre dovuta quando i lavoratori possono essere esposti al rumore durante l'attività: il datore di lavoro la effettua nell'ambito della valutazione dei rischi (art. 190 del D.Lgs. 81/2008). Se dalla valutazione emerge il superamento dei valori di azione occorre poi programmare misure tecniche, organizzative e la sorveglianza sanitaria.

  • Quali sono i valori d'azione e i valori limite per il rumore?

    L'art. 189 del D.Lgs. 81/2008 individua i valori inferiori di azione (LEX,8h pari a 80 dB(A) e pressione di picco 135 dB(C)), i valori superiori di azione (85 dB(A) e 137 dB(C)) e i valori limite di esposizione (87 dB(A) e 140 dB(C)). Al superamento di ciascuna soglia corrispondono obblighi progressivi, dalla messa a disposizione dei DPI fino all'adozione immediata di misure quando si raggiungono i valori limite.

  • Quando devo fornire gli otoprotettori e quando il loro uso diventa obbligatorio?

    I dispositivi di protezione dell'udito vanno messi a disposizione dei lavoratori quando l'esposizione supera i valori inferiori di azione, mentre l'uso diventa obbligatorio al superamento dei valori superiori di azione (art. 193 del D.Lgs. 81/2008). Gli otoprotettori sono DPI di terza categoria, quindi richiedono un addestramento specifico all'uso corretto secondo l'art. 77.

  • Ogni quanto va rifatta la misurazione fonometrica del rumore?

    La misurazione strumentale non è sempre obbligatoria: la valutazione può basarsi anche su dati affidabili e comparabili, ma la misura si rende necessaria quando serve accertare il rispetto dei valori e non basta una stima (art. 190). In ogni caso la valutazione va aggiornata quando cambiano lavorazioni, macchine o organizzazione che possono modificare l'esposizione, coerentemente con l'obbligo generale di aggiornamento del DVR (art. 29).

  • Quando scatta la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a rumore?

    La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per i lavoratori la cui esposizione supera i valori superiori di azione ed è estesa, su richiesta o quando il medico competente lo ritiene opportuno, anche a chi supera i valori inferiori di azione (art. 196 del D.Lgs. 81/2008). Il medico competente istituisce e aggiorna la cartella sanitaria e di rischio e sorveglia gli effetti sull'udito.

  • Che differenza c'è tra vibrazioni mano-braccio e corpo intero e quando vanno valutate?

    Le vibrazioni mano-braccio si trasmettono dagli utensili impugnati (martelli demolitori, smerigliatrici, motoseghe), mentre quelle al corpo intero interessano chi guida mezzi e macchine operatrici. Il datore di lavoro valuta e, se necessario, misura i livelli di vibrazioni cui i lavoratori sono esposti nell'ambito della valutazione dei rischi (art. 202 del D.Lgs. 81/2008).

  • Quali sono i valori d'azione e i valori limite per le vibrazioni?

    Per il sistema mano-braccio l'art. 201 del D.Lgs. 81/2008 fissa un valore d'azione giornaliero A(8) di 2,5 m/s² e un valore limite di 5 m/s²; per il corpo intero il valore d'azione è 0,5 m/s² e il valore limite 1,0 m/s². Il superamento del valore d'azione impone un programma di misure di riduzione, mentre il valore limite non può in nessun caso essere superato.

  • Come si riduce l'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni?

    Superati i valori d'azione, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre al minimo l'esposizione: scelta di attrezzature a bassa emissione, manutenzione, sedili ammortizzati, rotazione delle mansioni e limitazione dei tempi di esposizione (art. 203 del D.Lgs. 81/2008). Le misure vanno privilegiate alla fonte rispetto alla sola protezione individuale.

  • Quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria per le vibrazioni?

    I lavoratori esposti a vibrazioni oltre i valori d'azione sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, che può essere estesa anche sotto tale soglia quando ricorrono determinate condizioni cliniche o di esposizione (art. 204 del D.Lgs. 81/2008). Il medico competente valuta in particolare i disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici e muscolari correlati alle vibrazioni.

  • Quale informazione e formazione devo garantire ai lavoratori esposti?

    Per il rumore, quando l'esposizione supera i valori inferiori di azione, il datore di lavoro assicura ai lavoratori informazione e formazione sui rischi, sui valori limite, sul corretto uso dei DPI e sui risultati della valutazione (art. 195 del D.Lgs. 81/2008). Per le vibrazioni valgono gli obblighi generali di informazione e formazione previsti dagli artt. 36 e 37, calibrati sui rischi specifici individuati nella valutazione.

  • Rumore e vibrazioni comportano tutele particolari per le lavoratrici madri?

    Sì: l'esposizione a rumore e a vibrazioni rientra tra i fattori di rischio da valutare specificamente per la tutela della gravidanza e dell'allattamento, con eventuale spostamento di mansione o astensione anticipata (D.Lgs. 151/2001, in raccordo con l'art. 28 del D.Lgs. 81/2008). Il datore di lavoro deve esaminare questi rischi nel documento di valutazione e adottare le misure di protezione previste.

  • Rumore e vibrazioni vanno inseriti nel DVR o basta una relazione separata?

    Rumore e vibrazioni sono agenti fisici disciplinati dal Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 e la loro valutazione è parte integrante della valutazione dei rischi confluita nel DVR (art. 28). La relazione tecnica con misure ed esiti costituisce un allegato del documento, ma non sostituisce l'obbligo di riportare nel DVR le misure di prevenzione e il programma di miglioramento.