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FAQ

Formazione e aggiornamenti

Le domande più frequenti su formazione e aggiornamenti in materia di sicurezza: chi va formato, quando, per quante ore, quando scade l'aggiornamento e cosa rischia il datore che non forma. Risposte con i riferimenti al D.Lgs. 81/2008 e all'Accordo Stato-Regioni.

Le risposte che seguono raccolgono i dubbi più ricorrenti di datori di lavoro e RSPP sulla formazione in materia di salute e sicurezza: chi va formato, con quali tempi e ogni quanto rinnovare l’aggiornamento. Il quadro di riferimento è l’art. 37 del Testo Unico, integrato dall’art. 36 sull’informazione e dall’Accordo Stato-Regioni che ne fissa durate e contenuti. Per il dettaglio operativo dei percorsi ci sono la guida alla formazione dei lavoratori e la tabella delle scadenze di aggiornamento.

Le domande

  • Chi deve fare la formazione sulla sicurezza?

    Tutti i lavoratori, come definiti dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2008, devono ricevere formazione adeguata ai rischi (art. 37). L'obbligo si estende a preposti, dirigenti e allo stesso datore di lavoro, oltre alle figure specifiche come RSPP, RLS, addetti antincendio e primo soccorso. Contano anche apprendisti, tirocinanti, soci lavoratori e somministrati inseriti nell'organizzazione aziendale.

  • Quando deve essere erogata la formazione a un neoassunto?

    La formazione va garantita in occasione della costituzione del rapporto di lavoro e comunque prima o al momento dell'adibizione alle mansioni (art. 37, co. 4). In pratica il lavoratore non dovrebbe operare in autonomia sulla propria mansione senza aver completato almeno la formazione generale e specifica prevista; l'organizzazione dei corsi entro i termini è responsabilità del datore di lavoro.

  • Quanto dura la formazione dei lavoratori?

    La durata minima è fissata dall'Accordo Stato-Regioni e si articola in una parte generale, comune a tutti, e una parte specifica graduata sul livello di rischio della mansione. Per i valori esatti in ore, distinti per classe di rischio, occorre fare riferimento al testo dell'Accordo vigente, senza applicare in automatico durate lette altrove che potrebbero essere superate.

  • Ogni quanto va aggiornata la formazione?

    La formazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti prevede un aggiornamento periodico stabilito dall'Accordo Stato-Regioni, con cadenza pluriennale. Anche RSPP, RLS, addetti alle emergenze e operatori di attrezzature soggette ad abilitazione hanno propri aggiornamenti con scadenze e monte ore specifici: conviene tenerli tutti in uno scadenzario unico per non perdere i termini.

  • La formazione è un obbligo che grava sul lavoratore o sul datore?

    L'organizzazione e l'onere economico della formazione competono al datore di lavoro, che deve garantirla durante l'orario di lavoro e senza oneri per i lavoratori (art. 37, co. 12). Il lavoratore, dal canto suo, ha il dovere di partecipare ai programmi formativi organizzati dal datore (art. 20).

  • L'aggiornamento va rifatto se cambio azienda o mansione?

    La formazione già valida non si azzera con il cambio di datore, ma va integrata quando cambiano la mansione, i rischi o le attrezzature utilizzate (art. 37, co. 4). Un trasferimento, una nuova lavorazione o l'introduzione di nuove sostanze o macchine fanno scattare l'obbligo di formazione aggiuntiva e specifica sui nuovi rischi.

  • Il datore di lavoro deve formarsi anche lui?

    Sì. Oltre al percorso specifico previsto quando il datore svolge direttamente i compiti di RSPP (art. 34), è previsto un obbligo formativo in capo al datore di lavoro in quanto tale, con contenuti e durata definiti dall'Accordo Stato-Regioni. Per i dettagli operativi conviene partire dalla [guida al corso per il datore di lavoro](/guide/formazione-datore-lavoro-2025/).

  • L'e-learning è sempre ammesso per la formazione?

    La formazione a distanza è consentita solo per i moduli e i destinatari indicati dall'Accordo Stato-Regioni, con requisiti tecnici e di tracciamento ben precisi; la parte pratica e l'addestramento non possono svolgersi online. Prima di scegliere la modalità e-learning verifica cosa ammette l'Accordo nel caso concreto, come spiegato nella [guida dedicata](/guide/e-learning-sicurezza-quando-valido/).

  • Che differenza c'è tra informazione, formazione e addestramento?

    Sono tre obblighi distinti: l'informazione (art. 36) trasferisce contenuti e nozioni sui rischi; la formazione (art. 37) è un processo educativo per far acquisire competenze; l'addestramento è la prova pratica, sul campo, dell'uso corretto di attrezzature, DPI e procedure. L'addestramento in particolare va tracciato con evidenza documentale di chi, quando e su cosa è stato addestrato.

  • La formazione dei preposti ha regole particolari?

    Sì: il preposto ha una formazione aggiuntiva rispetto a quella di lavoratore, con contenuti mirati al ruolo di vigilanza e un aggiornamento periodico rafforzato dopo le modifiche introdotte dalla L. 215/2021 (art. 37, co. 7 e 7-ter). Durata e cadenza sono rimesse all'Accordo Stato-Regioni; puoi approfondire nella [guida sulla formazione dei preposti](/guide/formazione-preposti/).

  • Come dimostro di aver formato i lavoratori in caso di ispezione?

    L'efficacia della formazione va documentata: attestati nominativi, registri delle presenze, programmi didattici e verbali di addestramento costituiscono la prova dell'adempimento davanti agli organi di vigilanza. In caso di lavoratori stranieri va inoltre dimostrata la comprensione linguistica dei contenuti (art. 37, co. 13).

  • Cosa rischia il datore che non forma i lavoratori?

    L'omessa o insufficiente formazione è una violazione sanzionata dall'art. 55 del D.Lgs. 81/2008 a carico di datore di lavoro e dirigenti, con conseguenze penali di natura contravvenzionale. La carenza di formazione, oltre alla sanzione, aggrava fortemente la posizione del datore sul piano della responsabilità in caso di infortunio: per gli importi aggiornati fare riferimento al testo vigente dell'art. 55.