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Guida · Sorveglianza sanitaria · 8 min di lettura

Sorveglianza sanitaria eccezionale: cos’è e quando

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

La sorveglianza sanitaria eccezionale non è un capitolo del Testo Unico: è una misura straordinaria introdotta dall’art. 83 del D.L. 34/2020 (il cosiddetto Decreto Rilancio), convertito dalla L. 77/2020, per tutelare i lavoratori più esposti in ragione della propria condizione di salute. Va tenuta ben distinta dalla sorveglianza sanitaria ordinaria: risponde a una logica diversa e si attiva con presupposti e procedure proprie. Vediamo come.

Passo 1 — Capisci di cosa si tratta

La sorveglianza sanitaria ordinaria discende dalla valutazione dei rischi: si fa quando il DVR individua rischi per la salute per i quali la legge la impone (art. 41 D.Lgs. 81/2008). La sorveglianza eccezionale segue una strada diversa. Non guarda alla mansione, ma alla fragilità della persona di fronte a un rischio di contagio: nasce cioè per proteggere chi, per motivi di salute, rischia conseguenze più gravi dall’esposizione ad agenti infettivi presenti anche fuori dallo specifico contesto lavorativo.

È quindi una tutela aggiuntiva e temporanea, che si affianca alla sorveglianza ordinaria senza mai sostituirla: gli obblighi di sorveglianza previsti dal DVR restano tutti in piedi.

Passo 2 — Individua i destinatari

La misura si rivolge ai cosiddetti lavoratori fragili: i lavoratori che, in ragione dell’età o di una condizione di rischio derivante da patologie o terapie, sono maggiormente esposti a un rischio di contagio con esiti potenzialmente più seri. Rientrano tipicamente in questa categoria le condizioni di immunodepressione, gli esiti di patologie oncologiche, le terapie salvavita e, più in generale, le comorbilità che aggravano il quadro.

Attenzione: la fragilità è una valutazione clinica, non un’autocertificazione. Spetta al medico esprimersi sul singolo caso; il datore di lavoro non può e non deve entrare nel merito della diagnosi, che è dato sensibile. Il tema si intreccia con la più ampia gestione dei lavoratori fragili, che resta attuale al di là della singola misura emergenziale.

Passo 3 — Attiva la sorveglianza

La sorveglianza eccezionale si attiva su richiesta del lavoratore interessato, che segnala la propria condizione, e viene gestita dal datore di lavoro tramite il medico competente. La visita ha per oggetto la valutazione della specifica fragilità in relazione all’attività svolta.

Il punto pratico più delicato riguarda le aziende che non hanno un medico competente nominato, perché la loro valutazione dei rischi non lo rendeva obbligatorio. Per queste realtà la norma ha previsto una via alternativa: la possibilità di rivolgersi ai servizi territoriali dell’INAIL o alle strutture del Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità stabilite dai provvedimenti attuativi. In questo modo la tutela poteva essere garantita anche senza attivare una nomina permanente.

Passo 4 — Leggi il giudizio del medico

All’esito della visita il medico esprime un giudizio, che segue la logica dell’idoneità: idoneità piena, idoneità con prescrizioni o limitazioni, oppure inidoneità temporanea alla specifica mansione quando la condizione lo richiede. La finalità non è escludere il lavoratore, ma individuare la sistemazione che concilia tutela della salute e prosecuzione dell’attività: adattamento della postazione, misure organizzative, ricollocazione temporanea su mansioni compatibili.

Come ogni giudizio di idoneità, anche questo è vincolante per il datore di lavoro e comporta le medesime garanzie sostanziali, compresa la possibilità di ricorso avverso il giudizio secondo le regole ordinarie.

Passo 5 — Gestisci gli effetti

Ricevuto il giudizio, il datore di lavoro deve darvi seguito. In concreto significa: attuare eventuali prescrizioni, privilegiare — dove possibile — modalità di lavoro che riducano l’esposizione, valutare l’assegnazione a mansioni equivalenti compatibili con la condizione della persona. Le conseguenze sul rapporto di lavoro in caso di inidoneità (trattamento economico e giuridico dell’assenza, tutele applicabili) sono state disciplinate dai provvedimenti emergenziali e sono cambiate nel tempo: per questo vanno sempre verificate sul testo vigente al momento del caso concreto, senza applicare per analogia regole superate.

Passo 6 — Verifica la vigenza prima di applicarla

È l’avvertenza decisiva. La sorveglianza sanitaria eccezionale è una misura legata al quadro emergenziale: è nata con l’art. 83 del D.L. 34/2020 ed è stata più volte prorogata da decreti successivi. La sua operatività, quindi, non è un dato permanente. Prima di attivarla — o di negarla a chi la chiede — controlla sempre l’ultimo provvedimento di proroga e le eventuali indicazioni operative di INAIL e Ministero, per sapere se e con quali modalità la misura sia ancora percorribile. Applicare una norma non più in vigore è un errore tanto quanto ignorarla quando è attiva.

Checklist operativa

  • Ho chiaro che la misura è distinta dalla sorveglianza ordinaria dell’art. 41 e non la sostituisce
  • Ho verificato la vigenza della misura sull’ultimo provvedimento di proroga
  • Ho un canale per raccogliere la richiesta del lavoratore tutelando il dato sanitario
  • So a chi rivolgermi: medico competente nominato oppure servizi INAIL/SSN se non nominato
  • Ho una procedura per dare seguito al giudizio (prescrizioni, adattamenti, ricollocazione)
  • Conosco le regole vigenti sugli effetti dell’eventuale inidoneità temporanea

Domande frequenti

  • La sorveglianza sanitaria eccezionale è ancora in vigore?

    È una misura nata nel contesto emergenziale dell'art. 83 del D.L. 34/2020 (convertito dalla L. 77/2020) e più volte prorogata da provvedimenti successivi. Essendo legata al quadro dell'emergenza, la sua vigenza va sempre verificata sulla norma di proroga più recente prima di attivarla: non darla per scontata.

  • Chi non ha il medico competente come può richiederla?

    La norma prevedeva che il datore di lavoro privo di medico competente potesse rivolgersi ai servizi territoriali dell'INAIL o alle strutture del Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità indicate dai provvedimenti attuativi. Restava una facoltà attivabile su richiesta del datore di lavoro, non un obbligo generalizzato di nomina.

  • In cosa si distingue dalla sorveglianza sanitaria ordinaria?

    La sorveglianza ordinaria (art. 41 D.Lgs. 81/2008) scatta quando la valutazione dei rischi individua rischi normati per la salute. Quella eccezionale nasce invece per tutelare i lavoratori fragili di fronte a un rischio di contagio, a prescindere dalla mansione, e si affianca alla ordinaria senza sostituirla.