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RLS: permessi, ore e tutele
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza può fare bene il proprio lavoro solo se ha il tempo, gli strumenti e la libertà per farlo. Il D.Lgs. 81/2008 lo prevede espressamente, ma affida i numeri alla contrattazione collettiva: la conseguenza è che permessi e monte ore cambiano da CCNL a CCNL, mentre le tutele di fondo restano uguali per tutti. Vediamo come organizzarli senza lasciare zone grigie.
Passo 1 — Parti dalla fonte giusta
Le prerogative economiche e organizzative del RLS non stanno nell’articolo che lo istituisce (art. 47) ma tra le attribuzioni dell’art. 50. Il comma 2 è la norma chiave: il RLS «dispone del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari». Il comma 3 aggiunge che le modalità di esercizio della funzione sono definite dalla contrattazione collettiva nazionale. In pratica: il diritto al tempo retribuito nasce dalla legge, la quantità la fissa il CCNL.
Passo 2 — Trova il monte ore nel CCNL applicato
Il decreto non indica un numero di ore. Per sapere quante spettano al tuo RLS devi leggere il contratto collettivo applicato in azienda, che di norma gradua il monte ore permessi in funzione della fascia dimensionale dell’unità produttiva. Annota il dato per iscritto e comunicalo al rappresentante: evitare contestazioni successive è banale quanto scrivere una riga nel verbale di elezione o in una lettera dedicata. Se in azienda opera un RLS territoriale (art. 48) perché nessuno è stato eletto internamente, le modalità di esercizio e i relativi accordi economici seguono le regole del sistema territoriale e degli organismi paritetici di riferimento.
Passo 3 — Distingui le ore che non consumano il plafond
Non tutto ciò che il RLS fa “pesa” sul monte ore contrattuale. Alcune attività sono esercizio diretto di attribuzioni di legge e vanno garantite a parte:
- l’accesso ai luoghi di lavoro per verificare le condizioni delle lavorazioni (art. 50, co. 1, lett. a);
- la partecipazione alla riunione periodica dell’art. 35;
- la consultazione preventiva nei casi obbligatori, illustrati nella guida su quando consultare il RLS;
- la formazione iniziale e di aggiornamento.
Confondere queste ore con i permessi contrattuali è un errore frequente: sono diritti autonomi, non “scalabili” dal plafond, salvo diversa e più favorevole previsione del CCNL.
Passo 4 — Metti a disposizione mezzi e spazi
Il tempo senza strumenti resta teorico. Il comma 2 parla anche di «mezzi e spazi»: un luogo dove consultare i documenti, l’accesso al DVR su richiesta, la possibilità di comunicare con i lavoratori. Nella pratica significa una postazione o un locale utilizzabile, l’accesso agli applicativi aziendali dove è archiviata la documentazione di sicurezza e la copia dei verbali. Formalizzare queste dotazioni — anche in poche righe — protegge l’azienda in sede ispettiva, perché dimostra che l’incarico è stato reso effettivo e non solo nominale.
Passo 5 — Garantisci la formazione senza oneri
La formazione è parte integrante delle tutele. Il RLS ha diritto a un percorso adeguato, non inferiore a quello previsto dall’art. 37, come ricorda la guida dedicata alla formazione del RLS. Due punti fermi: il corso si svolge in orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico del rappresentante (art. 37, co. 12); il costo del docente, dei materiali e delle ore è del datore di lavoro. Far operare un RLS al quale non è stata assicurata la formazione espone l’azienda alle sanzioni collegate all’obbligo formativo.
Passo 6 — Applica le tutele contro le ritorsioni
La parte più delicata è la protezione della persona. Sempre il comma 2 stabilisce che il RLS «non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività» e che gli si applicano «le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali». Il rinvio è al sistema di garanzie dello Statuto dei lavoratori: divieto di trasferimenti, demansionamenti o provvedimenti disciplinari motivati dall’attività di rappresentanza. Una condotta datoriale che ostacola o penalizza il RLS può integrare comportamento antisindacale, con le conseguenze proprie di quella disciplina. Il messaggio operativo è netto: le segnalazioni scomode del RLS vanno gestite nel merito, mai colpendo chi le firma.
Checklist di gestione dei permessi e delle tutele del RLS
- Individuato il CCNL applicato e il monte ore permessi che ne deriva
- Comunicato per iscritto al RLS il monte ore e le modalità di fruizione
- Garantite a parte le ore per accesso, riunione periodica, consultazione e formazione
- Assicurati tempo retribuito, mezzi e spazi per l’esercizio della funzione (art. 50, co. 2)
- Erogata la formazione in orario di lavoro e senza oneri per il RLS
- Verificata l’assenza di atti che possano configurare pregiudizio o ritorsione
- Documentato tutto: verbali, lettere e registri a prova di controllo
Domande frequenti
Quante ore di permesso spettano al RLS?
Il D.Lgs. 81/2008 non fissa un numero: il monte ore per l'esercizio della funzione è stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale (art. 50, co. 3), che di solito lo gradua in base al numero di lavoratori dell'unità produttiva. Per l'importo esatto va consultato il CCNL applicato in azienda. Sono comunque escluse da questo monte le ore dedicate ad accesso ai luoghi di lavoro e alla riunione periodica, che non gravano sul plafond.
I permessi del RLS sono retribuiti?
Sì. L'art. 50, co. 2 riconosce al RLS il tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, oltre ai mezzi e agli spazi per operare. La formazione, poi, si svolge in orario di lavoro e non può comportare oneri per il rappresentante (art. 37, co. 12).
Il datore di lavoro può ostacolare o penalizzare il RLS?
No. Il comma 2 dell'art. 50 vieta qualsiasi pregiudizio a causa dell'attività svolta e riconosce al RLS le stesse tutele previste per le rappresentanze sindacali. Comportamenti discriminatori o ritorsivi sono illegittimi e possono configurare condotta antisindacale, oltre a esporre l'azienda alle sanzioni collegate agli obblighi violati.