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Glossario

Visita medica periodica

Visita medica periodica (art. 41 c. 2 lett. b): verifica ripetuta dell'idoneità. Cadenza annuale, deroghe, periodicità speciali per rischio.

La visita medica periodica è l’accertamento che il medico competente ripete a intervalli prestabiliti per controllare lo stato di salute del lavoratore già adibito a una mansione a rischio ed esprimere un nuovo giudizio di idoneità. È prevista dall’art. 41, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 81/2008, che ne fissa la cadenza di norma annuale salvo diversa periodicità.

Si distingue dalla visita medica preventiva, che si fa una volta prima dell’adibizione, e dalla sorveglianza sanitaria, che è l’insieme di tutte le visite e degli accertamenti. La periodica risponde a una sola domanda: l’idoneità accertata all’inizio è ancora valida?

Chi decide la cadenza

L’art. 41 costruisce la periodicità su tre livelli, in ordine di prevalenza:

  1. La normativa speciale, quando fissa una cadenza propria per un rischio.
  2. Il medico competente, che in mancanza può stabilire una cadenza diversa da quella annuale in funzione della valutazione dei rischi, indicandola nel protocollo sanitario.
  3. La regola generale: una volta l’anno.

Sopra a tutti c’è l’organo di vigilanza, che con provvedimento motivato può disporre contenuti e periodicità diversi da quelli indicati dal medico. Il datore di lavoro non sceglie la cadenza: la riceve dal protocollo e ne garantisce il rispetto.

Periodicità fissate dai titoli speciali

Alcuni rischi hanno regole proprie, che il medico applica e può rendere più strette ma non ignorare.

RischioRiferimentoPeriodicità
VideoterminaliArt. 176, comma 3Quinquennale; biennale per gli idonei con prescrizioni o limitazioni e per chi ha compiuto 50 anni
Vibrazioni meccanicheArt. 204Di norma annuale, o diversa motivata dal medico nel DVR
Agenti chimici pericolosiArt. 229Di norma annuale, modificabile dal medico con motivazione nel DVR
AmiantoArt. 259Almeno una volta ogni tre anni o più ravvicinata se fissata dal medico
Rumore oltre i valori superiori di azioneArt. 196Secondo l’art. 41: di norma annuale

Quando una mansione cumula più rischi, vale la cadenza più breve tra quelle applicabili.

Esempio: uno scadenzario che non salta

Esempio: un’impiegata tecnica di 49 anni, videoterminalista, giudicata idonea senza prescrizioni a marzo, avrebbe la periodica dopo cinque anni. Compie però 50 anni a settembre: da quel momento la cadenza diventa biennale, e la visita successiva va anticipata di tre anni. Uno scadenzario costruito solo sulla data dell’ultima visita perde questo passaggio; uno che incrocia data di nascita, rischio e giudizio lo intercetta.

La visita periodica comprende gli accertamenti mirati al rischio previsti dal protocollo sanitario, si chiude con un nuovo giudizio di idoneità e aggiorna la cartella sanitaria e di rischio. Il lavoratore è tenuto a sottoporvisi (art. 20, comma 2, lett. i). La gestione delle date e dei registri è spiegata nella guida su scadenze e registri delle visite mediche; il testo dell’art. 41 è su Normattiva.

Domande frequenti

  • Se la visita periodica scade e il lavoratore continua a lavorare, cosa rischia l'azienda?

    Il datore di lavoro e il dirigente devono inviare i lavoratori alla visita entro le scadenze previste (art. 18, comma 1, lett. g), e l'omissione è sanzionata penalmente dall'art. 55. Il problema non è solo formale: senza un giudizio aggiornato non si sa se l'idoneità è ancora valida. Il ritardo va recuperato subito, documentando la causa, e lo scadenzario va corretto perché non si ripeta.

  • Se il lavoratore cambia mansione si aspetta la periodica?

    No. Il passaggio a una mansione con rischi diversi richiede la visita dell'art. 41, comma 2, lettera d), da fare prima del cambio, indipendentemente da quando scadrebbe la periodica. Dopo quella visita la periodicità riparte secondo il protocollo della nuova mansione. Se invece cambiano solo reparto o turno e i rischi restano gli stessi, la scadenza della periodica non si sposta.

  • La visita periodica può essere anticipata?

    Sì. Il medico competente può fissare una cadenza più ravvicinata per un singolo lavoratore, ad esempio dopo un giudizio con prescrizioni temporanee o in presenza di condizioni di salute da monitorare. Il lavoratore può inoltre chiedere una visita quando il medico la ritiene correlata ai rischi professionali: è la visita su richiesta dell'art. 41, comma 2, lettera c), distinta dalla periodica.