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Glossario

Verifica periodica

Verifica periodica: l'accertamento di legge di un ente terzo su attrezzature e impianti. Differenza da controlli e manutenzione, chi la fa, scadenze.

La verifica periodica è l’accertamento tecnico di legge con cui un soggetto terzo, pubblico o abilitato, controlla a scadenze fisse lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza di un’attrezzatura o di un impianto. Per le attrezzature di lavoro l’obbligo è fissato dall’art. 71, comma 11, del D.Lgs. 81/2008, con l’elenco e le frequenze dell’Allegato VII.

Il primo accertamento del ciclo segue regole proprie, spiegate nella voce prima verifica periodica. Questa voce riguarda il regime nel suo insieme e le verifiche successive.

Verifica, controllo e manutenzione

Sono tre obblighi distinti e nessuno sostituisce gli altri. Confonderli è l’errore più frequente nelle ispezioni sulle attrezzature.

Verifica periodicaControlloManutenzione
FonteArt. 71, c. 11 e Allegato VIIArt. 71, c. 8Art. 71, c. 4
Chi la esegueINAIL, ASL o ARPA, soggetti abilitatiPersona competente incaricata dal datoreLavoratori qualificati o ditta specializzata
QuandoAlle scadenze dell’Allegato VIIDopo l’installazione, periodicamente, dopo eventi eccezionaliSecondo le istruzioni del fabbricante
Prova documentaleVerbale del verificatoreRegistrazione scritta dei controlliLibretto o registro di manutenzione
Su quali attrezzatureSolo quelle dell’Allegato VIIQuelle soggette a deterioramento o a montaggioTutte

Esempio: un carrello elevatore non compare nell’Allegato VII e quindi non ha verifica periodica di legge, ma resta soggetto a controlli e manutenzione. Una gru su autocarro, invece, deve avere tutte e tre le evidenze.

Chi la esegue e con quali tempi

Dopo la prima verifica, di competenza dell’INAIL, le verifiche successive sono eseguite, su libera scelta del datore di lavoro, dall’ASL, dall’ARPA dove la legge regionale lo prevede, oppure da soggetti pubblici o privati abilitati. La richiesta va inoltrata con anticipo rispetto alla scadenza fissata dall’Allegato VII per quel tipo di attrezzatura. Gli elenchi dei soggetti abilitati, la modulistica e le tariffe sono disciplinati dal DM 11 aprile 2011; l’Allegato VII è stato modificato da ultimo dall’art. 12 della L. 11 marzo 2026, n. 34.

Il verbale va conservato insieme alla documentazione dell’attrezzatura e tenuto a disposizione degli organi di vigilanza. Le inosservanze dell’art. 71, nel testo consultabile su Normattiva, sono sanzionate dall’art. 87 a carico del datore di lavoro e del dirigente. La procedura completa, dal censimento delle attrezzature allo scadenzario, è nella guida alle verifiche periodiche delle attrezzature.

Le altre verifiche periodiche in azienda

Il termine non riguarda solo le attrezzature dell’Allegato VII. Altri impianti hanno un proprio regime di verifica, con fonti e soggetti diversi.

  1. Impianti di messa a terra e di protezione dalle scariche atmosferiche: verifiche del DPR 462/2001, di norma ogni cinque anni e ogni due anni in cantieri, locali a uso medico e ambienti a maggior rischio in caso di incendio, richiamate dall’art. 86.
  2. Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione: verifica biennale, sempre ai sensi del DPR 462/2001.
  3. Ascensori e montacarichi: verifica biennale prevista dal DPR 162/1999, affidata a organismi notificati o agli enti pubblici competenti.

Per gli apparecchi di sollevamento, la categoria con più voci nell’Allegato VII, gli aspetti pratici sono nella guida sulle verifiche degli apparecchi di sollevamento.

Domande frequenti

  • Cosa succede se la verifica periodica ha esito negativo?

    L'attrezzatura non può essere utilizzata finché non è stata rimessa in condizioni di sicurezza. Il datore di lavoro deve far eseguire gli interventi necessari, documentarli e chiedere una nuova verifica che accerti la rimozione delle carenze. Continuare a usarla con un verbale negativo espone a responsabilità penali, soprattutto in caso di infortunio, e rende inutile l'intero sistema di accertamento.

  • Per le verifiche successive devo per forza rivolgermi all'ASL?

    No. Dopo la prima verifica, di competenza dell'INAIL, l'art. 71, comma 11, rimette la scelta al datore di lavoro: può incaricare l'ASL, l'ARPA dove la legge regionale lo prevede, oppure un soggetto pubblico o privato abilitato iscritto negli elenchi ministeriali. Conviene richiedere la verifica con anticipo rispetto alla scadenza, perché l'attrezzatura non può restare in uso con la verifica scaduta.

  • Il manutentore di fiducia può fare la verifica periodica?

    No, se non è un soggetto abilitato iscritto negli elenchi previsti dal DM 11 aprile 2011. Il manutentore esegue manutenzione e controlli secondo le istruzioni del fabbricante, attività obbligatorie ma diverse. La verifica periodica è un accertamento di parte terza, svolto da INAIL, ASL o ARPA o da soggetti abilitati, che operano come incaricati di pubblico servizio.