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Glossario

Rischio biologico

Il rischio biologico è la probabilità di contrarre infezioni, allergie o intossicazioni per esposizione ad agenti biologici sul lavoro: la sua valutazione e le misure di tutela sono disciplinate dal Titolo X del D.Lgs. 81/2008.

Il rischio biologico è la probabilità che un lavoratore, per effetto dell’esposizione ad agenti biologici — microrganismi, colture cellulari, endoparassiti umani — contragga un’infezione, una reazione allergica o un’intossicazione. È disciplinato dal Titolo X del D.Lgs. 81/2008, che classifica gli agenti in quattro gruppi di pericolosità crescente e detta le misure di prevenzione.

Esposizione deliberata e potenziale

La normativa distingue le attività con uso deliberato di agenti biologici, come un laboratorio di microbiologia, da quelle in cui l’esposizione è potenziale e non voluta. Rientrano nel secondo gruppo molti settori diffusi: sanità e assistenza, RSA, laboratori di analisi, trattamento e depurazione dei rifiuti, agricoltura e zootecnia. Anche il rischio Legionella negli impianti idrici e di condizionamento appartiene a questa categoria.

La valutazione e le misure

Individuato l’agente e la sua classificazione, l’art. 271 impone la valutazione del rischio, che considera gruppo di appartenenza, modalità e durata dell’esposizione, effetti allergici e tossici, potenziali sinergie. Da qui discendono le misure: barriere tecniche e di contenimento, procedure di lavoro e igiene, dispositivi di protezione individuale, vaccinazioni offerte dal datore di lavoro, sorveglianza sanitaria e, per gli agenti dei gruppi più pericolosi, i registri degli esposti. In una struttura sanitaria, per esempio, la gestione dei taglienti, i percorsi puliti/sporchi e le vaccinazioni del personale sono misure tipiche. Per il metodo operativo vedi la guida alla valutazione del rischio biologico e la sorveglianza sanitaria.

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