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Glossario

Rischio biologico

Rischio biologico: probabilità di danno da agenti biologici in una mansione. Fattori dell'art. 271, revisione triennale, settori esposti e vaccini.

Il rischio biologico è la probabilità che, in una determinata mansione, l’esposizione ad agenti biologici provochi al lavoratore un’infezione, un’allergia o un’intossicazione, combinata con la gravità del danno atteso. La valutazione è imposta dall’art. 271 del D.Lgs. 81/2008, nel Titolo X, che ne elenca i fattori e la integra nel DVR.

La voce agente biologico definisce la causa: microrganismi, colture cellulari, endoparassiti, con i quattro gruppi dell’art. 268. Il rischio è un’altra cosa: lo stesso agente può essere un rischio rilevante per un’infermiera e trascurabile per un impiegato dello stesso ospedale.

I fattori che l’art. 271 obbliga a considerare

La valutazione parte dalle informazioni sull’agente e sulle modalità di lavoro. Il comma 1 ne indica sei:

  1. la classificazione dell’agente secondo l’Allegato XLVI o, se manca, quella fatta con i criteri dell’art. 268;
  2. le malattie che possono essere contratte;
  3. i potenziali effetti allergici e tossici;
  4. la conoscenza di una patologia del lavoratore correlata all’attività;
  5. le eventuali situazioni segnalate dall’autorità sanitaria;
  6. il sinergismo tra i diversi gruppi di agenti.

A questi si aggiungono, nella pratica, le vie di trasmissione e la frequenza dei contatti. Il comma 4 richiede che il DVR riporti le fasi che comportano esposizione, il numero di addetti, i metodi e le misure adottate e, per i gruppi 3 e 4, il programma di emergenza in caso di difetto del contenimento. Il comma 3 fissa la revisione almeno triennale.

Dove il rischio è più frequente

L’Allegato XLIV elenca a titolo esemplificativo le attività che possono comportare esposizione. La tabella ne riassume alcune con le vie di trasmissione tipiche.

SettoreVia prevalenteMisure tipiche
Sanità, RSA, assistenza domiciliareSangue e liquidi biologici, aerosolDispositivi con protezione per taglienti, procedure post-esposizione, vaccinazioni
Laboratori di analisiContatto, aerosol da manipolazione dei campioniCappe di sicurezza biologica, livelli di contenimento, buona prassi microbiologica
Raccolta rifiuti e depurazioneContatto, ingestione, aerosolGuanti, igiene delle mani, pulizia degli indumenti, vaccinazione antitetanica
Allevamenti e macellazioneContatto con animali e materiali, inalazione di polveriSeparazione delle aree, DPI respiratori, controllo veterinario
Manutenzione di impianti idrici e di raffreddamentoAerosolPiano di controllo della legionella, DPI per le vie respiratorie

Dalle misure alla tutela individuale

Valutato il rischio, il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica e le misure tecniche, organizzative e procedurali del Titolo X. Se la valutazione lo richiede attiva la sorveglianza sanitaria e, secondo l’art. 279, mette a disposizione vaccini efficaci per i non immuni e può disporre l’allontanamento temporaneo del lavoratore con le procedure dell’art. 42.

Esempio: una cooperativa di assistenza domiciliare con 30 operatori valuta il rischio di punture con aghi da insulina usati dai pazienti. Le misure sono contenitori rigidi portatili, divieto di reincappucciare, procedura scritta in caso di esposizione accidentale, offerta del vaccino contro l’epatite B e formazione. Il rischio residuo entra nel DVR mansione per mansione.

Il metodo passo per passo è nella guida alla valutazione del rischio biologico; per le strutture sanitarie vedi le procedure operative in sanità. Il testo del Titolo X è su Normattiva.

Domande frequenti

  • Il datore di lavoro può obbligare i lavoratori a vaccinarsi?

    L'art. 279 obbliga il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, a mettere a disposizione vaccini efficaci per i lavoratori non immuni all'agente presente nella lavorazione, somministrati dal medico competente. Il testo parla di messa a disposizione, non di imposizione. Se il lavoratore non è vaccinato e il rischio lo richiede, il medico può esprimere un giudizio di idoneità con limitazioni o un allontanamento temporaneo.

  • Ogni quanto va aggiornata la valutazione del rischio biologico?

    In ogni caso trascorsi tre anni dall'ultima valutazione, come prevede l'art. 271, comma 3, e prima se l'attività cambia in modo significativo per la sicurezza e la salute: un nuovo reparto, una nuova procedura, un'epidemia segnalata dall'autorità sanitaria, un caso di malattia professionale. La scadenza triennale è più stretta di quella quadriennale prevista per gli agenti fisici.

  • Il personale delle pulizie di un ospedale è esposto a rischio biologico?

    Sì, in modo potenziale: non usa agenti biologici, ma maneggia rifiuti sanitari, biancheria e superfici contaminate e può pungersi con taglienti smaltiti male. La valutazione spetta all'impresa di pulizie per i propri addetti, coordinata con l'ospedale committente attraverso il DUVRI. Le misure tipiche sono guanti adeguati, contenitori rigidi per taglienti, procedure post-esposizione e offerta vaccinale contro l'epatite B.