Glossario
Responsabile dei lavori
Responsabile dei lavori: definizione dell'art. 89, cosa deve contenere l'incarico, cosa resta al committente e differenza con direttore lavori e CSE.
Il responsabile dei lavori è, secondo l’art. 89, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 81/2008, il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti che il decreto attribuisce al committente stesso. Nel campo dei contratti pubblici il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento.
È una figura facoltativa del Titolo IV, dedicato ai cantieri temporanei o mobili. Molti testi riportano ancora una formulazione che legava l’incarico alla progettazione, all’esecuzione o al controllo dell’opera: il testo vigente non lo descrive come un tecnico dell’opera, ma come un sostituto del committente negli adempimenti di sicurezza.
Cosa cambia per il committente
L’art. 93, co. 1, stabilisce che il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori. Il comma 2 aggiunge un limite che vale per entrambi: la designazione dei coordinatori non esonera committente o responsabile dei lavori dalla verifica che il coordinatore per la progettazione e quello per l’esecuzione adempiano ai propri obblighi.
Gli obblighi che possono passare al responsabile dei lavori sono quelli dell’art. 90, descritti comma per comma nella voce committente: rispetto dei principi di tutela in fase di progetto, nomina dei coordinatori, verifica dell’idoneità delle imprese, trasmissione della notifica preliminare. Le sanzioni dell’art. 157 sono rivolte, infatti, al «committente o responsabile dei lavori»: per l’omessa nomina dei coordinatori, ad esempio, l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda, secondo gli importi rivalutati del testo vigente.
Cosa deve contenere l’incarico
Un incarico generico produce un esonero generico, cioè nessuno. Per essere opponibile, l’atto dovrebbe indicare:
- il cantiere e l’opera a cui si riferisce, con il periodo di durata;
- gli adempimenti trasferiti, elencati in modo puntuale (ad esempio nomina di CSP e CSE, verifica dell’idoneità delle imprese, notifica preliminare);
- i poteri decisionali e di spesa necessari per svolgerli, compreso quello di sospendere o sostituire;
- l’accettazione sottoscritta del responsabile dei lavori;
- la data certa, ad esempio con firma digitale o posta certificata.
Quello che non è scritto resta in capo al committente. Lo stesso vale per i poteri: un responsabile dei lavori che non può spendere nulla non può neppure adempiere, e l’esonero non si produce.
Figure vicine da non confondere
| Figura | Per chi lavora | Di cosa si occupa | Fonte |
|---|---|---|---|
| Responsabile dei lavori | Per il committente | Adempimenti di sicurezza del committente | Artt. 89 e 93 |
| Direttore dei lavori | Per il committente | Esecuzione tecnica e contabile dell’opera, conformità al progetto | Normativa edilizia e contratti |
| Coordinatore per l’esecuzione | Nominato dal committente o dal responsabile dei lavori | Coordinamento tra le imprese in cantiere, verifica del PSC | Art. 92 |
| Capocantiere dell’impresa | Per l’impresa esecutrice | Organizzazione del lavoro delle squadre | Rapporto di lavoro dell’impresa |
Le figure possono sommarsi nella stessa persona. Il direttore dei lavori può essere nominato anche responsabile dei lavori, purché con un incarico distinto. E il committente o il responsabile dei lavori in possesso dei requisiti dell’art. 98 può svolgere direttamente le funzioni di coordinatore, come consente l’art. 90.
Esempio pratico
Esempio: una società immobiliare ristruttura un edificio con tre imprese. Il legale rappresentante, che non segue i cantieri, conferisce per iscritto l’incarico di responsabile dei lavori all’ingegnere che dirige l’ufficio tecnico, elencando nomina dei coordinatori, verifica delle imprese, notifica e controllo periodico dell’operato del CSE, con un budget dedicato. In caso di contestazione, gli obblighi trasferiti si discutono con l’ingegnere; resta al legale rappresentante la scelta della persona e l’eventuale intervento su pericoli di cui venga a conoscenza. La scheda di ruolo sul committente e responsabile dei lavori riassume i due profili; il testo vigente è su Normattiva.
Domande frequenti
Il responsabile dei lavori deve avere requisiti professionali o un corso specifico?
Il D.Lgs. 81/2008 non fissa requisiti formali né un corso obbligatorio per questa figura. La giurisprudenza però valuta la scelta del committente: affidare l'incarico a una persona priva delle competenze per verificare imprese e coordinatori è una scelta negligente e non produce l'esonero. Se il responsabile dei lavori vuole svolgere anche le funzioni di coordinatore, deve invece possedere i requisiti dell'art. 98.
Il responsabile dei lavori può essere un dipendente dell'impresa che esegue i lavori?
La legge non lo vieta espressamente, ma la scelta è sconsigliabile. Il responsabile dei lavori agisce per conto del committente e tra i suoi compiti c'è la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese e del lavoro dei coordinatori: se dipende dall'impresa controllata, il controllo perde indipendenza. In caso di infortunio la sua posizione verrebbe esaminata con particolare attenzione.
Nominare il responsabile dei lavori evita al committente ogni rischio penale?
No. L'art. 93 esonera il committente solo nei limiti dell'incarico conferito, e la giurisprudenza richiede che l'incarico sia reale, con poteri e mezzi adeguati. Il committente risponde comunque se si ingerisce nell'organizzazione del cantiere, se conosce situazioni di pericolo e non interviene, o se ha scelto una persona inadeguata. L'esonero riguarda gli adempimenti formali, non la diligenza.