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Glossario

Responsabile dei lavori

Il responsabile dei lavori è il soggetto incaricato dal committente della progettazione o dell'esecuzione o del controllo dell'opera: secondo l'art. 89 del D.Lgs. 81/2008 può assumere gli obblighi di sicurezza del committente nei cantieri.

Il responsabile dei lavori è, secondo la definizione dell’art. 89 del D.Lgs. 81/2008, il soggetto incaricato dal committente della progettazione o dell’esecuzione o del controllo dell’esecuzione dell’opera. È una figura del Titolo IV, dedicato ai cantieri temporanei o mobili, e il suo compito è alleggerire il committente dagli adempimenti di sicurezza quando quest’ultimo non ha le competenze o la presenza necessarie a seguirli direttamente.

Il rapporto con il committente

Il responsabile dei lavori agisce sempre nell’ambito dell’incarico ricevuto: gli obblighi del committente previsti dall’art. 90 — attenersi ai principi di tutela in progettazione, verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese, designare i coordinatori per la sicurezza, trasmettere la notifica preliminare — possono essere assolti da lui in luogo del committente. La designazione deve essere formale e delimitata: fuori dai confini dell’incarico la responsabilità resta in capo al committente.

Quando conviene nominarlo

Nelle opere pubbliche il ruolo coincide spesso con il RUP o con il direttore dei lavori. Nel privato, un’impresa o un professionista che ristruttura un capannone può nominare responsabile dei lavori il tecnico che coordina la commessa, così da concentrare in un unico referente competente gli adempimenti del cantiere. La nomina non trasferisce automaticamente ogni responsabilità: vale nei limiti dell’incarico e non esonera il committente dalla scelta diligente della persona. Per orientarti tra i due profili vedi la scheda del committente e responsabile dei lavori e la guida agli obblighi del committente privato.

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