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Glossario

Idoneità sanitaria

L'idoneità sanitaria è il giudizio con cui il medico competente, ex art. 41 del D.Lgs. 81/2008, attesta la compatibilità tra lo stato di salute del lavoratore e la mansione specifica a cui è adibito.

L’idoneità sanitaria è il giudizio conclusivo che il medico competente esprime al termine della visita medica, valutando la compatibilità tra le condizioni di salute del lavoratore e i rischi della mansione specifica cui è addetto. Non è un certificato di buona salute in senso assoluto, ma una valutazione relativa a quel compito e a quell’ambiente di lavoro.

Le tipologie di giudizio

Ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 il medico può esprimere: idoneità piena; idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; inidoneità temporanea; inidoneità permanente. Le prescrizioni (ad esempio l’uso di specifici DPI o il divieto di determinate operazioni) vincolano l’organizzazione del lavoro.

Effetti e obblighi

Il datore di lavoro non può adibire il lavoratore alla mansione senza un giudizio di idoneità favorevole e deve attuare le limitazioni indicate, ricollocandolo ove possibile. Il giudizio va comunicato per iscritto al lavoratore e al datore. Fa parte della più ampia sorveglianza sanitaria, obbligatoria quando prevista dalla valutazione dei rischi o dalla normativa.

Il ricorso

Contro il giudizio, sia il lavoratore sia il datore possono presentare ricorso all’organo di vigilanza territorialmente competente entro il termine di legge; l’organo può confermare, modificare o revocare la valutazione. La gestione dei casi delicati riguarda spesso i lavoratori fragili. Per approfondire effetti e impugnazione vedi la guida su giudizio di idoneità e ricorso.

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