Glossario
Costi della sicurezza
I costi della sicurezza sono gli oneri per le misure di prevenzione e protezione connesse a un appalto o a un cantiere: ai sensi dell'art. 26 e dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 vanno stimati a parte e non sono soggetti a ribasso d'asta.
I costi della sicurezza sono gli oneri economici delle misure di prevenzione e protezione necessarie a eliminare o ridurre i rischi in un appalto o in un cantiere. La loro caratteristica giuridica è di essere quantificati separatamente dal corrispettivo dei lavori e di non essere assoggettabili a ribasso.
Negli appalti d’opera e di servizi
Nei contratti di appalto interni all’azienda l’art. 26, comma 5, prevede che nei singoli contratti siano specificamente indicati, a pena di nullità, i costi delle misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze. Sono quelli che emergono dalla valutazione confluita nel DUVRI e restano estranei alla negoziazione sul prezzo.
Nei cantieri temporanei o mobili
Nei cantieri la stima è disciplinata dall’Allegato XV, punto 4 (Allegato XV), ed è parte integrante del Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto ai sensi dell’art. 100. Il coordinatore stima analiticamente le voci (apprestamenti, DPI collettivi, misure di coordinamento, procedure) e tali importi non sono soggetti a ribasso in sede di offerta.
Esempio: nel PSC di una nuova costruzione i ponteggi, le opere provvisionali e le procedure di gestione delle interferenze vengono valorizzati a parte e riconosciuti all’impresa senza sconti. Per il metodo di calcolo si rinvia alla guida sui costi della sicurezza negli appalti.
Approfondisci
- ArticoloArt. 26 — Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
- ArticoloArt. 100 — Piano di sicurezza e di coordinamento
- GuidaI costi della sicurezza negli appalti: come calcolarli
- GuidaDUVRI: guida completa ai rischi interferenziali
- GuidaPSC: quando serve e cosa deve contenere
- GlossarioSubappalto