Glossario
Costi della sicurezza
Costi della sicurezza per l'art. 26 e l'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008: perché non si ribassano, chi li stima, differenza con gli oneri aziendali.
I costi della sicurezza sono gli importi necessari a realizzare le misure di prevenzione e protezione richieste da un appalto o da un cantiere, che il committente stima a parte e che non sono soggetti a ribasso. La loro disciplina sta nell’art. 26, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 per i rischi da interferenza e nel punto 4 dell’Allegato XV per i cantieri temporanei o mobili.
Una regola contro il ribasso
L’idea è semplice: in una gara o in una trattativa il prezzo scende, ma la quota che serve a proteggere i lavoratori dalle interferenze tra imprese deve restare intatta. Per questo la norma non si limita a raccomandarne l’indicazione. L’art. 26, comma 5, prevede che nei contratti di appalto, subappalto e somministrazione (artt. 1559, 1655, 1656 e 1677 del codice civile) questi costi siano indicati specificamente a pena di nullità ai sensi dell’art. 1418 c.c., e precisa che non si ribassano.
Nei cantieri la stima entra nel Piano di Sicurezza e Coordinamento previsto dall’art. 100: deve essere congrua, analitica per singole voci, a corpo o a misura, riferita a elenchi prezzi standard o specializzati oppure a prezzari ufficiali vigenti nell’area dei lavori. Le percentuali forfettarie sull’importo dell’opera non soddisfano questo requisito.
Tre voci che si confondono spesso
| Voce | Fonte | Chi la stima | Ribassabile |
|---|---|---|---|
| Costi da interferenza in un appalto aziendale | Art. 26, c. 5, e DUVRI | Il datore di lavoro committente | No |
| Costi della sicurezza di cantiere | Art. 100 e Allegato XV, punto 4 | Il coordinatore per la progettazione nel PSC | No |
| Oneri aziendali della sicurezza | Obblighi propri dell’impresa (DVR, DPI, formazione, sorveglianza sanitaria) | L’impresa, nella propria offerta | Sì, come parte del prezzo |
La distinzione decide dove finisce ogni euro. Il casco del singolo operaio, il corso di formazione o la visita medica sono oneri dell’impresa: li sosterrebbe comunque, a prescindere dall’appalto. La recinzione comune, la segnaletica che separa due lavorazioni o il fermo programmato per evitare una sovrapposizione esistono invece solo perché più soggetti lavorano nello stesso luogo, e rientrano nei costi della sicurezza. Nelle commesse pubbliche il Codice dei contratti chiede all’operatore di indicare separatamente in offerta anche i propri oneri aziendali.
Esempio di stima
Esempio: un’azienda alimentare affida a una ditta esterna la manutenzione straordinaria di una linea di confezionamento per cinque giorni, mentre le linee vicine restano in produzione. Dal DUVRI emergono tre misure legate all’interferenza:
- transenne e segnaletica per delimitare l’area di intervento: noleggio per cinque giorni;
- una riunione di coordinamento iniziale con i preposti delle due imprese: ore uomo stimate;
- un percorso pedonale alternativo per il personale interno: posa e rimozione.
Ognuna viene valorizzata con un prezzario o un preventivo, sommata e riportata nel contratto come importo non ribassabile. Se nessuna di queste interferenze esistesse, il contratto indicherebbe costi pari a zero, con la valutazione che lo giustifica.
Errori frequenti
- Calcolare i costi come percentuale fissa dell’appalto anziché voce per voce.
- Inserire tra i costi della sicurezza i DPI ordinari dell’impresa appaltatrice, che sono oneri aziendali.
- Applicare il ribasso di gara all’intero importo, costi della sicurezza compresi.
- Non aggiornare la stima quando una variante introduce nuove lavorazioni interferenti.
Il metodo completo di calcolo, passo per passo, è nella guida ai costi della sicurezza negli appalti; il testo vigente dell’art. 26 e dell’Allegato XV è riportato nel Testo Unico coordinato dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Domande frequenti
Se il contratto d'appalto non indica i costi della sicurezza cosa succede?
L'art. 26, comma 5, richiede che i costi delle misure contro i rischi da interferenza siano indicati specificamente nel contratto a pena di nullità ai sensi dell'art. 1418 del codice civile. Un contratto che li omette espone le parti a contestazioni sulla validità e, in caso di infortunio, rende evidente che l'interferenza non è stata valutata. Se non esistono interferenze, è buona prassi indicare espressamente costi pari a zero e motivarlo.
Chi può chiedere di vedere i costi della sicurezza di un appalto?
Oltre alle parti del contratto, l'art. 26, comma 5, consente l'accesso su richiesta al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e agli organismi locali delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In un controllo, anche l'organo di vigilanza può verificare che gli importi siano stati stimati e non ribassati, confrontando contratto, DUVRI o PSC e contabilità dei lavori.
Nei cantieri chi paga i costi della sicurezza all'impresa e quando?
Secondo l'Allegato XV, il direttore dei lavori liquida l'importo dei costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento dei lavori, previa approvazione del coordinatore per l'esecuzione. I costi seguono quindi l'effettiva attuazione delle misure: se un apprestamento previsto nel PSC non viene realizzato, il relativo importo non è dovuto, mentre le misure aggiunte in corso d'opera vanno stimate e riconosciute.