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Glossario

Costi della sicurezza

Costi della sicurezza per l'art. 26 e l'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008: perché non si ribassano, chi li stima, differenza con gli oneri aziendali.

I costi della sicurezza sono gli importi necessari a realizzare le misure di prevenzione e protezione richieste da un appalto o da un cantiere, che il committente stima a parte e che non sono soggetti a ribasso. La loro disciplina sta nell’art. 26, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 per i rischi da interferenza e nel punto 4 dell’Allegato XV per i cantieri temporanei o mobili.

Una regola contro il ribasso

L’idea è semplice: in una gara o in una trattativa il prezzo scende, ma la quota che serve a proteggere i lavoratori dalle interferenze tra imprese deve restare intatta. Per questo la norma non si limita a raccomandarne l’indicazione. L’art. 26, comma 5, prevede che nei contratti di appalto, subappalto e somministrazione (artt. 1559, 1655, 1656 e 1677 del codice civile) questi costi siano indicati specificamente a pena di nullità ai sensi dell’art. 1418 c.c., e precisa che non si ribassano.

Nei cantieri la stima entra nel Piano di Sicurezza e Coordinamento previsto dall’art. 100: deve essere congrua, analitica per singole voci, a corpo o a misura, riferita a elenchi prezzi standard o specializzati oppure a prezzari ufficiali vigenti nell’area dei lavori. Le percentuali forfettarie sull’importo dell’opera non soddisfano questo requisito.

Tre voci che si confondono spesso

VoceFonteChi la stimaRibassabile
Costi da interferenza in un appalto aziendaleArt. 26, c. 5, e DUVRIIl datore di lavoro committenteNo
Costi della sicurezza di cantiereArt. 100 e Allegato XV, punto 4Il coordinatore per la progettazione nel PSCNo
Oneri aziendali della sicurezzaObblighi propri dell’impresa (DVR, DPI, formazione, sorveglianza sanitaria)L’impresa, nella propria offertaSì, come parte del prezzo

La distinzione decide dove finisce ogni euro. Il casco del singolo operaio, il corso di formazione o la visita medica sono oneri dell’impresa: li sosterrebbe comunque, a prescindere dall’appalto. La recinzione comune, la segnaletica che separa due lavorazioni o il fermo programmato per evitare una sovrapposizione esistono invece solo perché più soggetti lavorano nello stesso luogo, e rientrano nei costi della sicurezza. Nelle commesse pubbliche il Codice dei contratti chiede all’operatore di indicare separatamente in offerta anche i propri oneri aziendali.

Esempio di stima

Esempio: un’azienda alimentare affida a una ditta esterna la manutenzione straordinaria di una linea di confezionamento per cinque giorni, mentre le linee vicine restano in produzione. Dal DUVRI emergono tre misure legate all’interferenza:

  1. transenne e segnaletica per delimitare l’area di intervento: noleggio per cinque giorni;
  2. una riunione di coordinamento iniziale con i preposti delle due imprese: ore uomo stimate;
  3. un percorso pedonale alternativo per il personale interno: posa e rimozione.

Ognuna viene valorizzata con un prezzario o un preventivo, sommata e riportata nel contratto come importo non ribassabile. Se nessuna di queste interferenze esistesse, il contratto indicherebbe costi pari a zero, con la valutazione che lo giustifica.

Errori frequenti

  • Calcolare i costi come percentuale fissa dell’appalto anziché voce per voce.
  • Inserire tra i costi della sicurezza i DPI ordinari dell’impresa appaltatrice, che sono oneri aziendali.
  • Applicare il ribasso di gara all’intero importo, costi della sicurezza compresi.
  • Non aggiornare la stima quando una variante introduce nuove lavorazioni interferenti.

Il metodo completo di calcolo, passo per passo, è nella guida ai costi della sicurezza negli appalti; il testo vigente dell’art. 26 e dell’Allegato XV è riportato nel Testo Unico coordinato dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Domande frequenti

  • Se il contratto d'appalto non indica i costi della sicurezza cosa succede?

    L'art. 26, comma 5, richiede che i costi delle misure contro i rischi da interferenza siano indicati specificamente nel contratto a pena di nullità ai sensi dell'art. 1418 del codice civile. Un contratto che li omette espone le parti a contestazioni sulla validità e, in caso di infortunio, rende evidente che l'interferenza non è stata valutata. Se non esistono interferenze, è buona prassi indicare espressamente costi pari a zero e motivarlo.

  • Chi può chiedere di vedere i costi della sicurezza di un appalto?

    Oltre alle parti del contratto, l'art. 26, comma 5, consente l'accesso su richiesta al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e agli organismi locali delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In un controllo, anche l'organo di vigilanza può verificare che gli importi siano stati stimati e non ribassati, confrontando contratto, DUVRI o PSC e contabilità dei lavori.

  • Nei cantieri chi paga i costi della sicurezza all'impresa e quando?

    Secondo l'Allegato XV, il direttore dei lavori liquida l'importo dei costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento dei lavori, previa approvazione del coordinatore per l'esecuzione. I costi seguono quindi l'effettiva attuazione delle misure: se un apprestamento previsto nel PSC non viene realizzato, il relativo importo non è dovuto, mentre le misure aggiunte in corso d'opera vanno stimate e riconosciute.