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Glossario

Comportamento abnorme del lavoratore

Il comportamento abnorme è la condotta imprevedibile del lavoratore che interrompe il nesso causale: quando i giudici lo riconoscono e quando no.

Il comportamento abnorme del lavoratore è la condotta talmente imprevedibile ed estranea alle mansioni affidate da porsi fuori da ogni rischio che il datore di lavoro potesse governare. Non lo definisce il D.Lgs. 81/2008: è una nozione elaborata dalla Corte di Cassazione, che la ricollega all’art. 41, comma 2, del codice penale sulle cause sopravvenute da sole sufficienti a determinare l’evento.

Quando la condotta è davvero abnorme, il nesso causale tra le omissioni del garante e l’infortunio si considera interrotto. Nella grande maggioranza dei casi, però, la giurisprudenza nega che lo sia.

Perché il datore di lavoro non si libera facilmente

Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti sono titolari di una posizione di garanzia: devono proteggere il lavoratore anche dai rischi derivanti dalla sua distrazione, stanchezza o imprudenza. Le norme di sicurezza esistono proprio perché le persone sbagliano. Per questo l’errore del lavoratore, anche grave, rientra di regola nell’area di rischio che il garante doveva prevenire.

L’art. 18, comma 3-bis rafforza il principio: datore di lavoro e dirigenti devono vigilare sull’adempimento degli obblighi dei lavoratori, e rispondono in via esclusiva i lavoratori solo quando la mancata attuazione è attribuibile unicamente a loro, senza difetto di vigilanza. L’art. 20 impone al lavoratore di prendersi cura della propria salute e di osservare le disposizioni ricevute, ma la sua violazione, da sola, non scagiona il garante.

Abnorme, esorbitante, imprudente: le differenze

Tipo di condottaDescrizioneEffetto sulla responsabilità del garante
Imprudente o negligenteErrore durante la mansione assegnata (fretta, distrazione, scorciatoia)Nessuna esclusione: rischio prevedibile, da prevenire
EsorbitanteIl lavoratore va oltre le procedure e le istruzioni ricevute, pur nell’ambito delle sue mansioniEsclusione solo se il garante aveva fatto tutto il dovuto e la condotta non era prevedibile
AbnormeCondotta del tutto estranea al processo produttivo o alle mansioni, eccezionale e imprevedibilePuò interrompere il nesso causale
Qualsiasi condotta, se le misure mancavanoL’infortunio realizza proprio il rischio che la misura omessa doveva evitareNessuna esclusione

L’ultima riga è decisiva: se mancava la protezione della macchina, la formazione o la vigilanza, la condotta del lavoratore non è mai abnorme rispetto a quel rischio, perché l’evento è la concretizzazione dell’omissione.

Esempio: un operaio formato, con una pressa dotata di barriere funzionanti e regolarmente controllate, a fine turno smonta il riparo per recuperare un oggetto personale caduto nella macchina, in un reparto in cui non lavora. La difesa può sostenere l’abnormità. Se invece l’operaio rimuove il riparo durante la produzione per accelerare il ciclo, in un reparto dove la rimozione era abituale e tollerata dal preposto, la condotta è prevedibile e il datore di lavoro risponde.

Cosa deve poter dimostrare l’azienda

L’abnormità si discute dopo l’infortunio, ma si costruisce prima. Senza questi elementi documentati, la tesi difensiva non regge.

  1. Valutazione del rischio specifico per quella lavorazione, nel DVR.
  2. Misure tecniche presenti ed efficienti al momento dell’evento.
  3. Formazione e addestramento del lavoratore sulla mansione, con attestati.
  4. Istruzioni chiare e procedure effettivamente applicate.
  5. Vigilanza reale del preposto e sanzioni disciplinari per le violazioni precedenti.
  6. Estraneità dell’operazione compiuta rispetto alle mansioni assegnate.

Come il giudice ricostruisce posizione di garanzia, nesso causale e colpa è spiegato nella guida sulla responsabilità penale da infortunio. Il testo degli artt. 18 e 20 è su Normattiva.

Domande frequenti

  • Se il lavoratore viola una procedura scritta, il comportamento è abnorme?

    Di regola no. La violazione di una procedura nota, durante l'attività assegnata, è un rischio che il datore di lavoro deve prevedere e contrastare con formazione, vigilanza del preposto e sanzioni disciplinari. Diventa rilevante solo se la procedura era effettivamente fatta rispettare e il lavoratore ha compiuto un'operazione estranea alle sue mansioni, in modo del tutto imprevedibile.

  • Il comportamento abnorme esclude anche il risarcimento civile?

    Se la condotta interrompe il nesso causale, viene meno anche la responsabilità civile del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. per quell'evento. Quando invece la condotta del lavoratore è solo imprudente, il datore resta responsabile e l'imprudenza può al più ridurre il risarcimento come concorso di colpa del danneggiato, secondo una valutazione del giudice.

  • L'INAIL indennizza l'infortunio causato da un comportamento abnorme?

    L'assicurazione INAIL copre anche gli infortuni dovuti a colpa, negligenza o imprudenza del lavoratore. L'indennizzo è escluso solo nel cosiddetto rischio elettivo, cioè quando il lavoratore si espone volontariamente a un rischio estraneo all'attività lavorativa, per finalità personali. È una nozione assicurativa, che si sovrappone solo in parte a quella penale di comportamento abnorme.