Glossario
Ambiente sospetto di inquinamento
Ambiente sospetto di inquinamento: art. 66 D.Lgs. 81/2008, differenza con lo spazio confinato, requisiti del DPR 177/2011, sanzioni ed esempi.
L’ambiente sospetto di inquinamento è, secondo l’art. 66 del D.Lgs. 81/2008, ogni pozzo nero, fogna, camino, fossa, galleria e in generale ogni ambiente, recipiente, conduttura o caldaia in cui sia possibile il rilascio di gas deleteri. L’accesso dei lavoratori è vietato finché non sia accertata l’assenza di pericolo o risanata l’atmosfera.
Cosa dice la norma
L’art. 66 detta tre regole: prima dell’ingresso si accerta che l’atmosfera non sia pericolosa o la si risana con ventilazione o altri mezzi; se resta un dubbio, i lavoratori sono legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e dotati, se occorre, di apparecchi di protezione; l’apertura di accesso deve consentire il recupero di una persona priva di sensi. Il quadro è completato dall’art. 121 per gas negli scavi e nei pozzi di cantiere e dal punto 3 dell’Allegato IV, su vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi e silos.
Il DPR 177/2011 aggiunge un sistema di qualificazione per chiunque lavori in questi ambienti, con requisiti che valgono sia per il personale interno sia per le imprese appaltatrici. La violazione dell’art. 66 è punita, per datore di lavoro e dirigente, con l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda prevista dall’art. 68, co. 1, lett. b), nella misura rivalutata.
Differenza con lo spazio confinato
I due termini vengono usati come sinonimi, ma indicano aspetti diversi dello stesso problema.
| Ambiente sospetto di inquinamento | Spazio confinato | |
|---|---|---|
| Fonte | Art. 66, art. 121, Allegato IV punto 3 | Nessuna definizione legale unica; espressione usata dal DPR 177/2011 e dalla prassi tecnica |
| Elemento centrale | L’atmosfera: gas tossici, asfissianti, infiammabili, carenza di ossigeno | La geometria: accessi limitati, ventilazione scarsa, luogo non progettato per la presenza continuativa |
| Esempi | Fogna, pozzo nero, vasca di fermentazione, cisterna di prodotti chimici | Serbatoio vuoto, intercapedine, cunicolo tecnico, stiva |
| Rapporto | Può essere aperto in alto e non confinato | Diventa sospetto di inquinamento se l’atmosfera può alterarsi |
L’INAIL segnala proprio la mancanza di una definizione unica e usa l’espressione ambiente assimilabile per i luoghi non elencati dalla norma ma con pericoli analoghi. Il criterio pratico è uno: se l’atmosfera può diventare irrespirabile, si applicano le regole dell’art. 66. Per la nozione geometrica vedi la voce spazio confinato.
Cosa deve esserci prima dell’ingresso
Il DPR 177/2011 tradotto in una verifica documentale:
- Valutazione del rischio specifica nel DVR e, negli appalti, nel DUVRI.
- Almeno il 30% del personale impiegato con esperienza almeno triennale in ambienti sospetti o confinati; esperienza triennale obbligatoria per il preposto.
- Formazione e addestramento specifici di tutto il personale, datore di lavoro compreso se opera direttamente.
- DPI, strumenti di misura e attrezzature di recupero adeguati.
- Informazione dei lavoratori dell’appaltatore da parte del committente, per almeno un giorno, e nomina di un suo rappresentante che vigila.
- Procedura di lavoro e procedura di emergenza scritte e provate.
- Subappalto solo se autorizzato espressamente dal committente e verso imprese qualificate.
La sequenza operativa di bonifica, misura, sorveglianza e recupero è descritta nella guida sulla procedura per gli spazi confinati; i meccanismi d’infortunio nella scheda sui rischi degli spazi confinati.
Esempio: un’azienda vitivinicola deve pulire una vasca di fermentazione in cemento. Anche a fine vendemmia la vasca può contenere anidride carbonica, inodore e più pesante dell’aria: è un ambiente sospetto di inquinamento a tutti gli effetti. Senza misura dell’ossigeno sul fondo, ventilazione forzata e un addetto esterno con sistema di recupero, l’ingresso è vietato, anche per pochi minuti.
Domande frequenti
Una vasca aperta in alto può essere un ambiente sospetto di inquinamento?
Sì. L'apertura superiore non garantisce il ricambio d'aria: gas più pesanti dell'aria come anidride carbonica e idrogeno solforato ristagnano sul fondo di vasche, fosse e pozzetti anche a cielo aperto. Conta la possibilità concreta di un'atmosfera pericolosa, non la forma del manufatto. Per questo vasche di depurazione, vinificazione o raccolta liquami vanno trattate come ambienti sospetti.
Il DPR 177/2011 si applica anche ai dipendenti interni dell'azienda?
Sì. Il decreto qualifica tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, sia con proprio personale sia in appalto. L'azienda che fa pulire la propria cisterna dai dipendenti deve quindi rispettare gli stessi requisiti di esperienza, formazione, procedure e DPI; le regole su informazione del committente e subappalto si aggiungono quando i lavori sono affidati a terzi.
Basta un rilevatore di gas portatile per entrare in sicurezza?
No. Il rilevatore è indispensabile per accertare ossigeno, gas tossici e infiammabili prima e durante il lavoro, ma l'art. 66 chiede anche il risanamento dell'atmosfera quando i valori non sono sicuri e, in caso di dubbio, imbracatura, vigilanza continua e respiratori. Lo strumento deve essere tarato, adatto ai gas attesi e usato da personale che sa interpretarne gli allarmi.