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Glossario

Ambiente sospetto di inquinamento

Ambiente sospetto di inquinamento: art. 66 D.Lgs. 81/2008, differenza con lo spazio confinato, requisiti del DPR 177/2011, sanzioni ed esempi.

L’ambiente sospetto di inquinamento è, secondo l’art. 66 del D.Lgs. 81/2008, ogni pozzo nero, fogna, camino, fossa, galleria e in generale ogni ambiente, recipiente, conduttura o caldaia in cui sia possibile il rilascio di gas deleteri. L’accesso dei lavoratori è vietato finché non sia accertata l’assenza di pericolo o risanata l’atmosfera.

Cosa dice la norma

L’art. 66 detta tre regole: prima dell’ingresso si accerta che l’atmosfera non sia pericolosa o la si risana con ventilazione o altri mezzi; se resta un dubbio, i lavoratori sono legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e dotati, se occorre, di apparecchi di protezione; l’apertura di accesso deve consentire il recupero di una persona priva di sensi. Il quadro è completato dall’art. 121 per gas negli scavi e nei pozzi di cantiere e dal punto 3 dell’Allegato IV, su vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi e silos.

Il DPR 177/2011 aggiunge un sistema di qualificazione per chiunque lavori in questi ambienti, con requisiti che valgono sia per il personale interno sia per le imprese appaltatrici. La violazione dell’art. 66 è punita, per datore di lavoro e dirigente, con l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda prevista dall’art. 68, co. 1, lett. b), nella misura rivalutata.

Differenza con lo spazio confinato

I due termini vengono usati come sinonimi, ma indicano aspetti diversi dello stesso problema.

Ambiente sospetto di inquinamentoSpazio confinato
FonteArt. 66, art. 121, Allegato IV punto 3Nessuna definizione legale unica; espressione usata dal DPR 177/2011 e dalla prassi tecnica
Elemento centraleL’atmosfera: gas tossici, asfissianti, infiammabili, carenza di ossigenoLa geometria: accessi limitati, ventilazione scarsa, luogo non progettato per la presenza continuativa
EsempiFogna, pozzo nero, vasca di fermentazione, cisterna di prodotti chimiciSerbatoio vuoto, intercapedine, cunicolo tecnico, stiva
RapportoPuò essere aperto in alto e non confinatoDiventa sospetto di inquinamento se l’atmosfera può alterarsi

L’INAIL segnala proprio la mancanza di una definizione unica e usa l’espressione ambiente assimilabile per i luoghi non elencati dalla norma ma con pericoli analoghi. Il criterio pratico è uno: se l’atmosfera può diventare irrespirabile, si applicano le regole dell’art. 66. Per la nozione geometrica vedi la voce spazio confinato.

Cosa deve esserci prima dell’ingresso

Il DPR 177/2011 tradotto in una verifica documentale:

  1. Valutazione del rischio specifica nel DVR e, negli appalti, nel DUVRI.
  2. Almeno il 30% del personale impiegato con esperienza almeno triennale in ambienti sospetti o confinati; esperienza triennale obbligatoria per il preposto.
  3. Formazione e addestramento specifici di tutto il personale, datore di lavoro compreso se opera direttamente.
  4. DPI, strumenti di misura e attrezzature di recupero adeguati.
  5. Informazione dei lavoratori dell’appaltatore da parte del committente, per almeno un giorno, e nomina di un suo rappresentante che vigila.
  6. Procedura di lavoro e procedura di emergenza scritte e provate.
  7. Subappalto solo se autorizzato espressamente dal committente e verso imprese qualificate.

La sequenza operativa di bonifica, misura, sorveglianza e recupero è descritta nella guida sulla procedura per gli spazi confinati; i meccanismi d’infortunio nella scheda sui rischi degli spazi confinati.

Esempio: un’azienda vitivinicola deve pulire una vasca di fermentazione in cemento. Anche a fine vendemmia la vasca può contenere anidride carbonica, inodore e più pesante dell’aria: è un ambiente sospetto di inquinamento a tutti gli effetti. Senza misura dell’ossigeno sul fondo, ventilazione forzata e un addetto esterno con sistema di recupero, l’ingresso è vietato, anche per pochi minuti.

Domande frequenti

  • Una vasca aperta in alto può essere un ambiente sospetto di inquinamento?

    Sì. L'apertura superiore non garantisce il ricambio d'aria: gas più pesanti dell'aria come anidride carbonica e idrogeno solforato ristagnano sul fondo di vasche, fosse e pozzetti anche a cielo aperto. Conta la possibilità concreta di un'atmosfera pericolosa, non la forma del manufatto. Per questo vasche di depurazione, vinificazione o raccolta liquami vanno trattate come ambienti sospetti.

  • Il DPR 177/2011 si applica anche ai dipendenti interni dell'azienda?

    Sì. Il decreto qualifica tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, sia con proprio personale sia in appalto. L'azienda che fa pulire la propria cisterna dai dipendenti deve quindi rispettare gli stessi requisiti di esperienza, formazione, procedure e DPI; le regole su informazione del committente e subappalto si aggiungono quando i lavori sono affidati a terzi.

  • Basta un rilevatore di gas portatile per entrare in sicurezza?

    No. Il rilevatore è indispensabile per accertare ossigeno, gas tossici e infiammabili prima e durante il lavoro, ma l'art. 66 chiede anche il risanamento dell'atmosfera quando i valori non sono sicuri e, in caso di dubbio, imbracatura, vigilanza continua e respiratori. Lo strumento deve essere tarato, adatto ai gas attesi e usato da personale che sa interpretarne gli allarmi.