FAQ
Stress lavoro-correlato
Le domande più frequenti sullo stress lavoro-correlato: cos'è, perché la valutazione è obbligatoria, come si articola in fase preliminare e approfondita, chi la firma e cosa fare se emerge un rischio. Risposte con i riferimenti all'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e all'art. 2087 c.c.
Questa pagina risponde ai dubbi più frequenti di datori di lavoro, RSPP e RLS sullo stress lavoro-correlato, dall’obbligo di valutazione fino alle misure correttive. Il riferimento normativo è l’art. 28 del Testo Unico, che include lo stress tra i rischi da valutare, insieme all’art. 29 sulle modalità di effettuazione. Per il metodo operativo trovi la guida alla valutazione dello stress lavoro-correlato, mentre per gli esiti più gravi dell’esposizione può essere utile l’approfondimento sul burnout e quello su molestie e violenza sul lavoro.
Le domande
Cos'è lo stress lavoro-correlato?
È la condizione che può manifestarsi quando le richieste dell'ambiente di lavoro superano la capacità della persona di farvi fronte o di controllarle. Non è una malattia, ma un'esposizione prolungata può ridurre l'efficienza sul lavoro e incidere sulla salute. È espressamente richiamato tra i rischi da valutare dall'art. 28 del D.Lgs. 81/2008, secondo i contenuti dell'Accordo europeo dell'8 ottobre 2004.
La valutazione dello stress lavoro-correlato è obbligatoria?
Sì, per tutti i datori di lavoro senza eccezioni legate al numero di dipendenti. L'art. 28, co. 1, del D.Lgs. 81/2008 impone di valutare tutti i rischi, compresi quelli collegati allo stress lavoro-correlato. L'obbligo si fonda anche sull'art. 2087 del codice civile, che tiene il datore a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.
In quali fasi si articola la valutazione?
La metodologia INAIL prevede una fase preliminare, con la rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili (eventi sentinella, contenuto e contesto del lavoro), e una fase di valutazione approfondita, da avviare quando la fase preliminare segnala un rischio non trascurabile o le misure adottate risultano inefficaci. La fase approfondita raccoglie la percezione soggettiva dei lavoratori tramite strumenti come questionari o focus group.
Chi deve essere coinvolto nella valutazione dello stress?
La valutazione è effettuata dal datore di lavoro in collaborazione con l'RSPP e con il medico competente, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008). Il coinvolgimento dei lavoratori e dei preposti è essenziale soprattutto nella fase di rilevazione della percezione soggettiva.
Quali sono gli 'eventi sentinella' da monitorare?
Sono indicatori aziendali che possono segnalare una criticità organizzativa: ad esempio gli indici di assenza per malattia, il turnover, le sanzioni disciplinari, le segnalazioni del medico competente, gli infortuni e le richieste di visita straordinaria. Vanno letti nel loro andamento nel tempo e insieme agli altri indicatori di contenuto e contesto del lavoro previsti dalla fase preliminare.
Lo stress lavoro-correlato va inserito nel DVR?
Sì. L'esito della valutazione, con la metodologia utilizzata e le misure di prevenzione individuate, è parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi previsto dall'art. 28. La valutazione va inoltre datata e sottoscritta secondo quanto stabilito dall'art. 28, co. 2, che ne definisce anche i contenuti minimi.
Ogni quanto si aggiorna la valutazione dello stress?
Non esiste una scadenza fissa a intervalli prestabiliti: l'aggiornamento è richiesto in occasione di modifiche significative dell'organizzazione del lavoro, di riorganizzazioni, o quando gli indicatori evidenziano nuove criticità (art. 29, co. 3). È buona prassi ripetere il monitoraggio degli eventi sentinella con periodicità definita per verificare l'efficacia delle misure adottate.
Che differenza c'è tra stress lavoro-correlato e burnout?
Lo stress lavoro-correlato è il rischio psicosociale generale da valutare ai sensi dell'art. 28; il burnout è invece una sindrome di esaurimento che può derivare da uno stress cronico non gestito, particolarmente studiata nelle professioni di aiuto e di relazione. La valutazione dello stress è lo strumento preventivo che serve anche a intercettare le condizioni che possono sfociare nel burnout.
Il medico competente entra nella valutazione dello stress?
Sì: il medico competente collabora alla valutazione dei rischi (art. 29, co. 1) e, attraverso la sorveglianza sanitaria e i dati anonimi collettivi, può fornire indicazioni utili sull'esposizione a fattori di stress. Non è prevista una sorveglianza sanitaria generalizzata per il solo stress, ma il medico può proporla o attuarla quando la valutazione ne evidenzi la necessità.
Ci sono lavoratori per cui la valutazione dello stress richiede attenzioni particolari?
Sì: la valutazione tiene conto dei rischi per gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, comprese le differenze di genere, età e provenienza (art. 28, co. 1). Per le lavoratrici in gravidanza e nel periodo di tutela va inoltre considerata la disciplina specifica del D.Lgs. 151/2001, che impone la valutazione dei rischi anche organizzativi e psicofisici e l'eventuale modifica di mansioni e orari.
Cosa succede se dalla valutazione emerge un rischio elevato?
Il datore di lavoro deve individuare e attuare misure correttive di tipo organizzativo, procedurale, tecnico o formativo, e poi verificarne l'efficacia, avviando se necessario la valutazione approfondita. Le misure vanno tracciate nel DVR con il programma di attuazione previsto dall'art. 28, co. 2.
Cosa si rischia se non si valuta lo stress lavoro-correlato?
L'omessa o incompleta valutazione dei rischi, incluso lo stress lavoro-correlato, rientra tra le violazioni degli obblighi del datore di lavoro sanzionate dal D.Lgs. 81/2008. Per le fattispecie e gli importi aggiornati occorre fare riferimento al testo vigente delle norme sanzionatorie del Testo Unico, poiché le somme sono soggette a rivalutazione periodica.