FAQ
Sorveglianza sanitaria
Le domande più frequenti sulla sorveglianza sanitaria: quando è obbligatoria, chi la svolge, quali visite comprende, come si contesta il giudizio di idoneità e cosa devono fare datore di lavoro e lavoratori. Risposte con i riferimenti all'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e agli obblighi del medico competente.
Questa pagina raccoglie i dubbi più frequenti di datori di lavoro, RSPP e lavoratori sulla sorveglianza sanitaria, dalla sua obbligatorietà fino al giudizio di idoneità. Per il metodo operativo trovi la guida completa alla sorveglianza sanitaria e l’approfondimento su quando le visite mediche sono obbligatorie. Il quadro normativo è definito dall’art. 41 del Testo Unico, che disciplina la sorveglianza sanitaria, e dall’art. 25 sugli obblighi del medico competente, inclusa la tenuta della cartella sanitaria e di rischio.
Le domande
Che cos'è la sorveglianza sanitaria e chi la svolge?
La sorveglianza sanitaria è l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione ai rischi della mansione (art. 41 del D.Lgs. 81/2008). È svolta esclusivamente dal medico competente nominato dal datore di lavoro, che possiede i titoli e i requisiti stabiliti dal Testo Unico. Non si riduce alle visite: comprende anche i sopralluoghi negli ambienti di lavoro e la collaborazione alla valutazione dei rischi.
Quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria?
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria nei casi previsti dalla normativa vigente e quando il lavoratore ne faccia richiesta, se il medico competente la ritiene correlata ai rischi lavorativi (art. 41). È tipicamente richiesta per l'esposizione ad agenti chimici, cancerogeni, biologici e fisici, per la movimentazione manuale dei carichi, per il lavoro al videoterminale oltre le soglie di legge e per altre mansioni individuate dalle norme speciali. L'obbligo scatta a valle della valutazione dei rischi, che individua le esposizioni soggette a controllo sanitario.
Chi decide a quali visite sottoporre i lavoratori?
È il medico competente a definire il protocollo sanitario, cioè l'elenco delle visite e degli accertamenti con la relativa periodicità, sulla base dei rischi specifici emersi dalla valutazione (artt. 25 e 41). Il protocollo è personalizzato per mansione e viene aggiornato quando cambiano le lavorazioni o le esposizioni. Il datore di lavoro non può imporre o modificare autonomamente gli accertamenti: la scelta tecnica spetta al medico.
Quali tipi di visita medica comprende la sorveglianza sanitaria?
L'art. 41 prevede la visita preventiva (prima di adibire il lavoratore alla mansione), quella periodica secondo il protocollo, la visita su richiesta del lavoratore, quella per cambio mansione e quella precedente alla ripresa del lavoro dopo un'assenza per motivi di salute superiore a sessanta giorni continuativi, quando il medico competente la ritiene necessaria. In alcuni casi sono previste anche la visita in fase preassuntiva e quella alla cessazione del rapporto. Ogni visita si conclude con un giudizio di idoneità.
Quali giudizi può esprimere il medico competente?
Al termine della visita il medico competente esprime uno di questi giudizi: idoneità, idoneità parziale con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea oppure inidoneità permanente alla mansione specifica (art. 41). Il giudizio va comunicato per iscritto al lavoratore e al datore di lavoro. In caso di inidoneità temporanea devono esserne precisati i limiti di validità.
Cosa si può fare se non si è d'accordo con il giudizio di idoneità?
Avverso il giudizio del medico competente è ammesso ricorso, da parte del lavoratore o del datore di lavoro, all'organo di vigilanza territorialmente competente (di norma l'ASL/SPISAL) entro il termine fissato dall'art. 41, pari a trenta giorni dalla comunicazione del giudizio. L'organo di vigilanza, dopo gli eventuali accertamenti, conferma, modifica o revoca il giudizio. La [guida sul giudizio di idoneità](/guide/giudizio-idoneita-ricorso/) illustra gli effetti pratici sul rapporto di lavoro.
Chi paga le visite mediche, il datore di lavoro o il lavoratore?
La sorveglianza sanitaria è a carico del datore di lavoro e gratuita per il lavoratore: le visite e gli accertamenti rientrano tra le misure che non possono comportare oneri economici per i lavoratori (art. 18). Di norma le visite si svolgono durante l'orario di lavoro. Il lavoratore non può essere chiamato a contribuire al costo del medico competente o degli esami previsti dal protocollo.
Il lavoratore può rifiutarsi di sottoporsi alla visita medica?
No: tra gli obblighi del lavoratore rientra quello di sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal Testo Unico o comunque disposti dal medico competente (art. 20). Il rifiuto ingiustificato è una violazione degli obblighi del lavoratore e può avere riflessi disciplinari, oltre a impedire il rilascio del giudizio di idoneità necessario per adibirlo alla mansione. La partecipazione alla sorveglianza sanitaria è quindi un dovere, non una facoltà.
La nomina del medico competente è un obbligo delegabile del datore di lavoro?
La nomina del medico competente è un obbligo del datore di lavoro (art. 18) che, a differenza della valutazione dei rischi e della designazione dell'RSPP indicate dall'art. 17, può essere oggetto di delega di funzioni nei limiti dell'art. 16. La vigilanza sull'effettiva sottoposizione dei lavoratori alle visite e sull'osservanza delle prescrizioni rientra tra i compiti del preposto (art. 19, come modificato dal DL 146/2021). Restano comunque non delegabili la valutazione dei rischi e la nomina dell'RSPP.
I lavoratori autonomi sono soggetti a sorveglianza sanitaria?
Il lavoratore autonomo non è obbligato alla sorveglianza sanitaria come un dipendente, ma l'art. 21 gli riconosce la facoltà di beneficiarne a proprio carico, in relazione ai rischi della propria attività. Nei cantieri e negli appalti restano fermi gli obblighi di cooperazione e coordinamento con le altre imprese. Resta consigliabile che l'autonomo valuti il ricorso volontario ai controlli sanitari quando svolge lavorazioni a rischio.
È prevista la sorveglianza sanitaria per microclima, radiazioni e campi elettromagnetici?
Per gli agenti fisici il Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 disciplina la sorveglianza sanitaria in funzione dei livelli di esposizione: i campi elettromagnetici e le radiazioni ottiche artificiali sono trattati ai Capi IV e V, mentre il microclima severo rientra nel Capo I, con i parametri degli ambienti di lavoro richiamati anche dall'Allegato IV. Il medico competente attiva i controlli quando la valutazione evidenzia superamenti dei valori di azione o altre condizioni previste dalle norme. La periodicità e gli accertamenti dipendono dall'agente e dall'entità dell'esposizione.
Come si integra la sorveglianza sanitaria in un sistema di gestione della sicurezza?
Un modello di organizzazione e gestione conforme all'art. 30 deve assicurare anche il presidio delle attività di sorveglianza sanitaria, con flussi documentati di nomina, protocollo, scadenze e giudizi di idoneità. Le norme volontarie come la UNI ISO 45001 collocano la salute occupazionale tra i processi da pianificare, monitorare e riesaminare. Integrare scadenzario sanitario e audit interni aiuta a dimostrare l'efficace attuazione del modello.