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FAQ

Smart working e uffici

Le domande più frequenti su smart working e lavoro d'ufficio: informativa sui rischi, infortuni in lavoro agile, chi è videoterminalista, pause e visite al VDT, requisiti della postazione. Risposte con i riferimenti normativi.

Le risposte che seguono raccolgono i dubbi più frequenti di datori di lavoro e RSPP sul lavoro agile e sulle attività d’ufficio, dove i rischi prevalenti sono legati al videoterminale, alla postura e all’organizzazione del lavoro. Per gli adempimenti dello smart working c’è la guida su informativa e obblighi; per le postazioni al computer sono utili la scheda sul rischio da videoterminale e quella sui rischi tipici del settore uffici e terziario. Il quadro di riferimento è l’art. 3 del Testo Unico per il campo di applicazione e il Titolo VII per il lavoro al videoterminale.

Le domande

Per lo smart working serve un DVR separato?

No, non è previsto un DVR dedicato al singolo lavoratore agile. Il D.Lgs. 81/2008 si applica al lavoro agile nei limiti compatibili con la modalità di esecuzione (art. 3, co. 10), mentre la L. 81/2017 (art. 22) impone al datore di consegnare al lavoratore e al RLS un'informativa scritta sui rischi generali e specifici dell'attività svolta da remoto. Il DVR aziendale va comunque integrato tenendo conto dell'organizzazione del lavoro agile.

Chi deve consegnare l'informativa sui rischi al lavoratore in smart working?

Il datore di lavoro, con cadenza almeno annuale, ai sensi dell'art. 22 della L. 81/2017. L'informativa individua i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione e va trasmessa anche al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Un infortunio durante lo smart working è coperto dall'INAIL?

Sì. L'art. 23 della L. 81/2017 riconosce al lavoratore agile la tutela contro gli infortuni e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali. È tutelato anche l'infortunio in itinere quando la scelta del luogo di lavoro risponde a criteri di ragionevolezza. Per la gestione pratica resta ferma la denuncia nei termini di legge.

Il datore risponde della sicurezza della postazione domestica del dipendente?

La responsabilità del datore nel lavoro agile è calibrata sull'informativa e sulla cooperazione, non sul controllo diretto dell'abitazione. L'art. 22, co. 2, della L. 81/2017 pone in capo al lavoratore l'obbligo di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore per fronteggiare i rischi del lavoro all'esterno. Restano applicabili i principi generali di cooperazione dell'art. 20 del D.Lgs. 81/2008.

Chi è considerato videoterminalista?

Il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico e abituale, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni previste (art. 173 del D.Lgs. 81/2008). Solo al superamento di questa soglia scattano gli obblighi specifici del Titolo VII, tra cui la sorveglianza sanitaria.

Le pause per chi lavora al videoterminale sono obbligatorie?

Sì. L'art. 175 del D.Lgs. 81/2008 riconosce al videoterminalista un'interruzione dell'attività mediante pause o cambiamento di attività; in assenza di una diversa disciplina della contrattazione collettiva, la pausa è di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale. Le pause non sono cumulabili all'inizio o al termine dell'orario.

Chi lavora al computer ha diritto a visite mediche?

Il videoterminalista è sottoposto a sorveglianza sanitaria con particolare riferimento ai rischi per la vista, gli occhi e l'apparato muscolo-scheletrico (art. 176 del D.Lgs. 81/2008). La periodicità delle visite è definita dal medico competente in funzione dell'esito e delle condizioni del lavoratore, secondo i criteri fissati dallo stesso articolo.

Quali requisiti deve avere una postazione di lavoro in ufficio?

La postazione al videoterminale deve rispettare i requisiti minimi di schermo, tastiera, piano e sedile di lavoro, spazio, illuminazione, rumore e microclima indicati dall'[Allegato XXXIV](/allegati/allegato-xxxiv/), richiamato dall'art. 174 del D.Lgs. 81/2008. Il datore analizza i posti di lavoro con riguardo ai rischi per la vista, ai problemi legati alla postura e all'affaticamento fisico o mentale.

In ufficio bisogna valutare lo stress lavoro-correlato e il microclima?

Sì. La valutazione dei rischi ex art. 28 del D.Lgs. 81/2008 comprende tutti i rischi, inclusi quelli da stress lavoro-correlato e quelli legati al microclima e all'illuminazione degli ambienti indoor. Anche in un contesto a rischio basso come l'ufficio questi fattori vanno esaminati e documentati nel DVR.

Che formazione serve per un impiegato o un lavoratore in smart working?

Restano dovute la formazione generale e la formazione specifica calibrata sui rischi della mansione (art. 37 del D.Lgs. 81/2008), che per il terziario d'ufficio rientra di norma nella classe di rischio basso. Per il lavoro agile la formazione si affianca all'informativa annuale sui rischi prevista dalla L. 81/2017, senza sostituirla.

Il diritto alla disconnessione riguarda anche la salute e sicurezza?

Sì, indirettamente. L'accordo individuale di lavoro agile deve disciplinare i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione dalle strumentazioni (art. 19 della L. 81/2017), a tutela dei periodi di riposo fissati dal D.Lgs. 66/2003. Il rispetto di questi limiti concorre alla prevenzione dello stress lavoro-correlato.

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