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FAQ

Smart working e uffici

Le domande più frequenti su smart working e lavoro d'ufficio: informativa sui rischi, infortuni in lavoro agile, chi è videoterminalista, pause e visite al VDT, requisiti della postazione. Risposte con i riferimenti normativi.

Le risposte che seguono raccolgono i dubbi più frequenti di datori di lavoro e RSPP sul lavoro agile e sulle attività d’ufficio, dove i rischi prevalenti sono legati al videoterminale, alla postura e all’organizzazione del lavoro. Per gli adempimenti dello smart working c’è la guida su informativa e obblighi; per le postazioni al computer sono utili la scheda sul rischio da videoterminale e quella sui rischi tipici del settore uffici e terziario. Il quadro di riferimento è l’art. 3 del Testo Unico per il campo di applicazione e il Titolo VII per il lavoro al videoterminale.

Le domande

  • Per lo smart working serve un DVR separato?

    No, non è previsto un DVR dedicato al singolo lavoratore agile. Il D.Lgs. 81/2008 si applica al lavoro agile nei limiti compatibili con la modalità di esecuzione (art. 3, co. 10), mentre la L. 81/2017 (art. 22) impone al datore di consegnare al lavoratore e al RLS un'informativa scritta sui rischi generali e specifici dell'attività svolta da remoto. Il DVR aziendale va comunque integrato tenendo conto dell'organizzazione del lavoro agile.

  • Chi deve consegnare l'informativa sui rischi al lavoratore in smart working?

    Il datore di lavoro, con cadenza almeno annuale, ai sensi dell'art. 22 della L. 81/2017. L'informativa individua i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione e va trasmessa anche al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

  • Un infortunio durante lo smart working è coperto dall'INAIL?

    Sì. L'art. 23 della L. 81/2017 riconosce al lavoratore agile la tutela contro gli infortuni e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali. È tutelato anche l'infortunio in itinere quando la scelta del luogo di lavoro risponde a criteri di ragionevolezza. Per la gestione pratica resta ferma la denuncia nei termini di legge.

  • Il datore risponde della sicurezza della postazione domestica del dipendente?

    La responsabilità del datore nel lavoro agile è calibrata sull'informativa e sulla cooperazione, non sul controllo diretto dell'abitazione. L'art. 22, co. 2, della L. 81/2017 pone in capo al lavoratore l'obbligo di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore per fronteggiare i rischi del lavoro all'esterno. Restano applicabili i principi generali di cooperazione dell'art. 20 del D.Lgs. 81/2008.

  • Chi è considerato videoterminalista?

    Il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico e abituale, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni previste (art. 173 del D.Lgs. 81/2008). Solo al superamento di questa soglia scattano gli obblighi specifici del Titolo VII, tra cui la sorveglianza sanitaria.

  • Le pause per chi lavora al videoterminale sono obbligatorie?

    Sì. L'art. 175 del D.Lgs. 81/2008 riconosce al videoterminalista un'interruzione dell'attività mediante pause o cambiamento di attività; in assenza di una diversa disciplina della contrattazione collettiva, la pausa è di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale. Le pause non sono cumulabili all'inizio o al termine dell'orario.

  • Chi lavora al computer ha diritto a visite mediche?

    Il videoterminalista è sottoposto a sorveglianza sanitaria con particolare riferimento ai rischi per la vista, gli occhi e l'apparato muscolo-scheletrico (art. 176 del D.Lgs. 81/2008). La periodicità delle visite è definita dal medico competente in funzione dell'esito e delle condizioni del lavoratore, secondo i criteri fissati dallo stesso articolo.

  • Quali requisiti deve avere una postazione di lavoro in ufficio?

    La postazione al videoterminale deve rispettare i requisiti minimi di schermo, tastiera, piano e sedile di lavoro, spazio, illuminazione, rumore e microclima indicati dall'[Allegato XXXIV](/allegati/allegato-xxxiv/), richiamato dall'art. 174 del D.Lgs. 81/2008. Il datore analizza i posti di lavoro con riguardo ai rischi per la vista, ai problemi legati alla postura e all'affaticamento fisico o mentale.

  • In ufficio bisogna valutare lo stress lavoro-correlato e il microclima?

    Sì. La valutazione dei rischi ex art. 28 del D.Lgs. 81/2008 comprende tutti i rischi, inclusi quelli da stress lavoro-correlato e quelli legati al microclima e all'illuminazione degli ambienti indoor. Anche in un contesto a rischio basso come l'ufficio questi fattori vanno esaminati e documentati nel DVR.

  • Che formazione serve per un impiegato o un lavoratore in smart working?

    Restano dovute la formazione generale e la formazione specifica calibrata sui rischi della mansione (art. 37 del D.Lgs. 81/2008), che per il terziario d'ufficio rientra di norma nella classe di rischio basso. Per il lavoro agile la formazione si affianca all'informativa annuale sui rischi prevista dalla L. 81/2017, senza sostituirla.

  • Il diritto alla disconnessione riguarda anche la salute e sicurezza?

    Sì, indirettamente. L'accordo individuale di lavoro agile deve disciplinare i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione dalle strumentazioni (art. 19 della L. 81/2017), a tutela dei periodi di riposo fissati dal D.Lgs. 66/2003. Il rispetto di questi limiti concorre alla prevenzione dello stress lavoro-correlato.